PERIMENTO DELL’EDIFICIO CONDOMINIALE
SOMMARIO: a) Demolizione; b) Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina; c) Parziale; d) Ratio dell’art. 1128 c.c.; e) Ricostruzione; f) Rovina di edificio; g) Terremoto; h) Totale.
a) Demolizione
Agli effetti dell’art. 1128 cod. civ. per perimento
dell’edificio condominiale deve intendersi il materiale venir meno del bene,
determinato da fatti o avvenimenti accidentali, cui sia rimasta estranea la
volontà dei condomini: ne consegue che la disciplina contenuta nella norma
suddetta non può trovare applicazione, di regola, nell’ipotesi di demolizione
dell’edificio a scopo di ricostruzione, salvo il caso che le demolizioni si
siano rese necessarie per evitare crolli conseguenti alla vetustà
dell’edificio, che avrebbero potuto cagionare danni a persone o a cose. In
tale ipotesi, infatti, il perimento dell’edificio si verifica a seguito di
rovina per vetustà di entità tale da rendere necessaria la demolizione delle
parti pericolanti e deve trovare disciplina nel citato art. 1128.
* Cass. civ., sez. II, 28 giugno 1980, n. 4102, Capodanno c.
Edilizia Morghen S.p.A. e Germano ed altri.
L’azione diretta non al semplice
accertamento dell’esistenza o inesistenza dell’altrui diritto, ma al mutamento
di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni, dà
luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni
interessati; in tale ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio è
rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado e anche in sede di
legittimità, ove la relativa eccezione può essere proposta per la prima volta
se sulla questione non sia si formato il giudicato e se il presupposto e gli
elementi di fatto a fondamento dell’eccezione emergono con evidenza dagli
atti sen necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività
vietate nel giudizio di cassazione. (Nel caso di specie, l’attore, nella sua
qualità di comproprietà di un immobile, aveva chiesto l’eliminazione
dell’apertura creata dai condomini nel muro portante comune al condominio e
al fabbricato limitrofo ed il giudice di merito aveva accolto la domanda sul
presupposto che l’apertura fosse suscettibile di tradursi in un diritto reale
di servitù di passo; la S.C., in applicazione degli esposti principi,
rilevata la mancata partecipazione al giudizio del proprietario dell’edificio
confinante, ha rimesso gli atti al primo giudice per la regolarizzazione del
contraddittorio).
* Cass. civ., sez. II, 17 novembre 1999, n. 12767, Carapacchio ed altra c.
Mazzoli.
Le azioni volte ad ottenere la demolizione, sia pure parziale, di un qualsiasi manufatto appartenente in comproprietà a più persone, vanno proposte e coltivate nei confronti di tutti i comunisti, in quanto le pronunce rese sulle stesse, essendo destinate ad incidere su situazioni necessariamente comuni, non potrebbero produrre effetti concreti nella pretermissione di taluna delle parti interessate, alla quale le pronunce stesse non sarebbero opponibili.
* Cass. civ., sez. II, 3 maggio 1996, n. 4094, Sesto c. Sorrentino.
Il giudice che richiesto di ordinare la demolizione di un’opera eseguita da un condomino su una terrazza di copertura condominiale perché altera il decoro architettonico dell’edificio, e perciò costituisce innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, comma secondo c.c., accoglie la domanda ai sensi dell’art. 1127, comma terzo, c.c. perché ravvisa il pregiudizio estetico dell’edificio, e perciò l’illegittimità della sopraelevazione, ma accerta, incidenter tantum, conformemente alle difese del convenuto, la proprietà esclusiva della terrazza, non va ultra petita perché questo è un presupposto della causa petendi – alterazione del decoro architettonico – rimasta identica, come il petitum attribuito – la demolizione – pur se con argomenti diversi da quelli prospettati.
* Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1998, n. 10334, Meroni ed altra c. Bianco P. ed altri.
b) Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
La responsabilità del
singolo condomino per la contravvenzione all’art. 677 cod. pen. può essere
affermata solo quando il pericolo di rovina abbia avuto origine nell’ambito
della parte di edificio della quale il condomino stesso è proprietario
esclusivo, perché al compimento dei lavori delle parti comuni debbono
provvedere, secondo i casi, l’ammi-nistratore o l’assemblea dei condomini,
mentre ciascun condomino, per la disposizione dell’art. 1134 cod. civ., ha la
facoltà e non l’obbligo di anticipare le somme necessarie per i lavori
urgenti.
* Cass. pen., sez. VI, 24 luglio
1980, n. 9206 (ud. 22 aprile 1980), Lavagna.
L’obbligo di cui all’art.
677 c.p., in caso di mancanza di un amministratore, grava sul proprietario (o
sui proprietari) dell’edificio condominiale (anche in virtù di quanto dispone
l’art. 2053 c.c.), obbligo che è del tutto indipendente dalla causa che ha
determinato il pericolo, essendo irrilevante sia l’origine del pericolo che
la sua attribuibilità all’ob-bligato o la sua derivazione da caso fortuito o
da forza maggiore.
* Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1996, n. 9866 (ud.
3 ottobre 1996), Brizzi e altro
Negli edifici in condominio, per i quali ai sensi dell’art. 1138 cod. civ., la nomina dell’amministratore è obbligatoria risponde penalmente ai sensi dell’art. 677 cod. pen., l’amministratore il quale non rimuova il pericolo derivante da minacciante pericolo di rovina delle parti comuni salvo che l’omissione non sia a lui imputabile per cause accidentali.
* Cass. pen., 30 dicembre 1973, n. 2869.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 677 cod. pen.,
per rovina deve intendersi non solo il crollo improvviso o il disfacimento,
verificatosi in periodo piuttosto breve, dell’edi-ficio o della costruzione
nella loro totalità o nella maggior parte, ma anche il distacco di una parte
non trascurabile di questi. Ne consegue che l’ipotesi criminosa ivi prevista
sussiste non solo nel caso in cui tutto l’edificio sia pericolante, ma anche
quando si trovi in pericolo una sua parte rilevante come l’intonaco, il
cornicione, un balcone, una finestra, un muro, che comportino rischio per
l’incolumità delle persone.
* Cass. pen., sez. I, 16 maggio 1985, n. 4779 (ud. 11 febbraio 1985), Fioriti.
L’amministratore di uno stabile,
sia che operi per conto di un solo proprietario, (persona fisica o
giuridica), sia che agisca per conto di un condominio ha la titolarietà dei
poteri attinenti alla conservazione ed alla gestione delle cose e dei servizi
comuni fra i quali rientra anche quello di attivarsi per la eliminazione di
situazioni che possono potenzialmente causare la violazione del principio del
neminem laedere e di provvedere o, quantomeno, riferirne al
proprietario; l’iden-tificazione dei singoli obblighi in concreto incombenti
sull’amministratore deve essere effettuata, sulla base delle norme
legislative, statutarie o regolamentari, nelle singole fattispecie.
(Fattispecie: lesioni colpose causate a un passante dalla caduta di una
tegola da un tetto in stato di cattiva manutenzione).
* Cass. pen., sez. IV, 14 luglio 1983, n. 6757 (ud.
6 maggio 1983), Scarabelli.
Negli edifici condominiali,
l’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante
rovina di parti comuni della costruzione la cui violazione integra il reato
contravvenzionale di cui all’art. 677 c.p. incombe sull’amministratore, pur
potendo esso insorgere in via autonoma a carico dei singoli condomini
qualora, per cause accidentali, l’amministratore non possa adoperarsi allo
scopo suindicato con la necessaria urgenza. L’amministratore è infatti
titolare ope legis – salvo diverse disposizioni statutarie o
regolamentari – non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla
manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni
dell’edificio, ai sensi dell’art. 1130 nn. 3 e 4 c.c., ma anche del potere di
ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente
con l’obbligo di riferirne nella prima assemblea dei condomini, ai sensi
dell’art. 1135 comma 2 c.c., di talché deve riconoscersi in capo allo stesso
l’obbligo giuridico di attivarsi senza indugio per l’eliminazione delle
situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola del neminem
laedere.
* Cass. pen., sez. I, 7 agosto
1996, n. 7764 (ud. 19 giugno 1996), Vitale
La responsabilità dei soggetti tenuti alla manutenzione di uno stabile
sussiste anche nel caso in cui nella serie causale produttrice del danno si
sia inserito, accanto all’elemen-to rappresentato dal vizio di costruzione o
di manutenzione ad essi imputabile, un fatto colposo del terzo privo di
autonoma efficienza causale e da essi prevedibile in base alla comune
diligenza. (Fattispecie relativa all’infortunio di un passante causata dal
distacco di una tegola da un tetto dissestato per cattiva manutenzione e per
passaggio di operai).
* Cass. pen., sez. IV, 14 luglio 1983, n. 6757 (ud. 6 maggio 1983),
Sacrabelli.
L’amministratore di un condominio ha l’obbligo giuridico di rimuovere
lo stato di pericolo derivante dalla minaccia di rovina dell’edificio
condominiale. Tuttavia l’am-ministratore non risponde della contravvenzione
nel caso in cui abbia fatto quanto era possibile per adempiere al suddetto
obbligo, ma i lavori non siano stati eseguiti non avendo i condomini messo a
disposizione la somma necessaria.
* Cass. pen., sez. I, 9 marzo 1959, Calani.
L’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla
minacciante rovina di un edificio o altra costruzione – la cui violazione
integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 677 c.p. – incombe anche
sul conduttore: questi, infatti, detiene il bene nel proprio interesse, con
obbligo di provvedere alla piccola manutenzione e potere di eseguirvi
comunque le riparazioni urgenti, dandone contemporaneamente avviso al
locatore; egli, quindi, è tenuto ad attivarsi, anche in luogo del
proprietario, e sia pure nei limiti in cui le leggi civili gli consentono un
autonomo potere di intervento, per la eliminazione di situazioni che possono,
almeno potenzialmente, causare la violazione del principio del neminem
laedere.
* Cass. pen., sez. I, 15 febbraio 1997, n. 1437 (ud. 22 gennaio 1997),
Morriello.
c) Parziale
Nel caso in cui
l’edificio condominiale sia perito per meno di tre quarti del suo valore, la
mancanza della delibera assembleare di ricostruzione delle parti comuni
prevista dal secondo comma dell’art. 1128 cod. civ. – o, addirittura,
l’esistenza di una delibera contraria – non impedisce ai singoli condomini di
ricostruire le loro unità immobiliari parzialmente perite e,
conseguentemente, le parti comuni necessarie al godimento di esse, non
potendosi negare a chi aveva il diritto di mantenere la sua costruzione sul
suolo (quale comproprietario dello stesso ex art. 1117 cod. civ. o, in
caso di diversa previsione del titolo, quale titolare di un diritto di
superficie) il potere di riedificarla ai sensi dell’art. 1102 cod. civ.,
salvi il rispetto delle caratteristiche statico-tecniche preesistenti, sì da
non impedire agli altri condomini (che non abbiano ceduto i propri diritti ai
sensi del quarto comma dell’art. 1128 cod. civ.) di usare parimenti delle
parti comuni secondo il proprio diritto, e il divieto di attuare innovazioni,
per le quali è indispensabile la delibera assembleare da adottarsi con la
maggioranza qualificata prevista dal quinto comma dell’art. 1136 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 25 ottobre
1980, n. 5762, Ardizzone c. Velis.
Qualora il perimento
di un edificio in condominio non raggiunga i tre quarti del suo valore,
ciascun condomino può esigere che le parti comuni crollate siano ricostruite
ed in tal caso l’assemblea condominiale, anche se in essa si abbia il voto
favorevole della maggioranza qualificata ex art. 1136 c.c., non può
decidere la totale demolizione dell’edifi-cio e la sua ricostruzione ex
novo, ovvero la vendita del suolo e dei materiali, ma deve deliberare la
ricostruzione delle parti comuni, anche se rimane pur sempre libera di
decidere, nella pienezza dei suoi poteri discrezionali, “circa” la medesima
(come testualmente si esprime il secondo comma dell’art. 1128 c.c.) e, cioè,
sulle modalità (tecniche, statiche, estetiche), sui tempi e sulle spese della
costruzione, tanto che all’art. 1136 c.c. richiede all’uopo espressamente una
maggioranza qualificata.
* Cass. civ., 2 agosto
1968, n. 2767.
Nel caso in cui sia
impossibile acquisire una delibera della assemblea dei condomini – da
adottarsi con la maggioranza qualificata prescritta dal secondo comma
dell’art. 1136 cod. civ. – che autorizzi, ai sensi del secondo comma
dell’art. 1128 cod. civ., la ricostruzione delle parti comuni dell’edi-ficio
perito per meno di tre quarti del suo valore, non è consentito il ricorso
all’autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione ai sensi del quarto
comma dell’art. 1105 cod. civ., trattandosi di controversia sull’esistenza e
sull’estensione di diritti soggettivi – necessariamente coinvolti dal
contrasto in ordine alla ricostruzione delle parti comuni – la quale deve
essere decisa in sede contenziosa.
* Cass. civ., sez. II, 25 ottobre
1980, n. 5762, Ardizzone c. Velis.
Nel caso di perimento
di una parte dell’edificio che rappresenti meno dei tre quarti del suo
valore, l’assemblea condominiale, mentre sarebbe tenuta a deliberare la
ricostruzione, rimane pur sempre libera di decidere, nella pienezza dei suoi
poteri discrezionali, “circa” la medesima (come testualmente si esprime il
secondo comma dell’art. 1128 c.c.), e cioè sulle concrete modalità (tecniche,
statiche ed estetiche), sui tempi e sulle spese della ricostruzione, tanto
che l’art. 1136 c.c. richiede all’uopo espressamente una maggioranza
qualificata, senza che il giudice possa egli stesso ordinare la ricostruzione
delle parti comuni perite, sindacando il merito, l’opportunità e l’equità
della deliberazione.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII,
14 settembre 1992, Lettich e altri c. Condominio di Viale Montenero 71 di
Milano,
Nell’ipotesi di perimento
dell’edificio comune per una parte inferiore ai 3/4 del suo valore, la
domanda di pronuncia di sentenza costitutiva dell’obbligo di vendere ex art.
1128, commi 2 e 4, c.c., presuppone per il suo accoglimento la costituzione
di una valida assemblea dei comunisti, onde consentire agli stessi se optare
per la ricostruzione oppure se non parteciparvi, con conseguente obbligo del
condominio – in tal caso – di cessione dei propri diritti non solo di
comproprietà, ma, altresì, sulle parti di sua esclusiva proprietà. Dal chiaro
tenore letterale dell’art. 1128 c.c., consegue che solo nel caso in cui il
condomino – all’esito di rituale delibera assembleare – dissenta dalla
ricostruzione dell’edificio comune, i condomini interessati possono attivare
avanti al giudice il particolare strumento di trasferimento coattivo previsto
dall’ultimo comma, qualora il comunista dissenziente non ottemperi
spontaneamente all’obbligo impostogli dalla legge.
* Tribunale di Verbania, sez. stralcio, 27 aprile 2001, n. 95, Soc. Immobiliare Adigi c. Vallenzasca ed altri.
d) Ratio dell’art. 1128 c.c.
Sia avuto riguardo al
significato letterale che alla ratio delle disposizioni dettate
dall’art. 1128, primo e secondo comma, per l’ipotesi di perimento totale o
parziale dell’edi-ficio in condominio, è da ritenere che, mediante esse,
siano stati disciplinati – in mancanza di diverse convenzioni tra le parti –
solo gli effetti della distruzione totale o parziale per cause estranee alla
volontà dei condomini.
* Cass. civ., sez. II, 6 giugno 1974, n. 1663.
e) Ricostruzione
La distruzione di un edificio fa venir meno il diritto esclusivo
dei diversi proprietari sui singoli appartamenti; e dunque sopravvive solo la
comunione di proprietà dell’area. Ove – poi – si proceda alla ricostruzione
sull’area, non si forma un condominio, ma una comunione sull’edificio realizzato.
Il condominio nasce solo quando i comunisti individuano gli appartamenti di
proprietà esclusiva di ciascuno di essi, con un’operazione negoziale che
assume la portata di una vera e propria divisione, la quale andrà – pertanto
– soggetta ad imposta proporzionale di registro e ad Invim.
* Cass.civ., sez. I, 16 dicembre 1996, n. 11201, Coen Canterini ed altri
c. Ministero delle Finanze.
Nell’ipotesi di
perimento totale di un edificio in condominio, il condominio viene meno e
permane soltanto la comunione sul suolo con la conseguenza che nel caso in
cui il fabbricato venga ricostruito come era in precedenza si ripristina il
condominio, mentre ove venga ricostruito in maniera diversa ad iniziativa di
alcuni soltanto dei condomini il condominio stesso non rinasce e quanto
edificato costituisce invece un’opera realizzata su suolo comune, come tale
soggetta alla disciplina della accessione e quindi da attribuire secondo le
quote originarie ai comproprietari del suolo a meno che non se ne chieda, ai
sensi dell’art. 2933 c.c., la demolizione.
* Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1991, n. 10314.
Nella ipotesi di
perimento di un edificio in condominio, quest’ultimo viene meno, e permane
soltanto la comunione sul suolo, con la conseguenza che, ove il fabbricato venga
ricostruito in maniera conforme a quello preesistente, il condominio stesso
si ripristina, mentre, qualora esso venga ricostruito in maniera difforme, il
condominio non rinasce, e quanto edificato costituisce, invece, un’opera
realizzata su suolo comune, come tale soggetta alla disciplina
dell’accessione, e, quindi, da attribuire secondo le quote originarie ai
comproprietari del suolo. La deroga a tali principi richiede ad
substantiam la forma scritta ai sensi dell’art. 1350 c.c.
* Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 1999, n. 1543, Trotta ed altri
c. Condominio Palazzo Petrosino.
Nell’ipotesi di
distruzione totale di un edificio in condominio, venendo meno, per mancanza
dell’oggetto, sia i diritti reali esclusivi sulle singole porzioni
immobiliari sia il condominio, residua un regime di comunione pro indiviso
tra gli ex condomini sull’area di risulta in ragione dell’entità della
quota a ciascuno di essi appartenente sull’edificio distrutto, con la
conseguenza che, in caso di ricostruzione dell’edificio, anche se di
volumetria superiore a quella del precedente (nella specie, per realizzazione
di una sopraelevazione), per il principio dell’accessione (art. 934 cod.
civ.), ciascuno dei comunisti acquista la proprietà di una quota ideale di
esso corrispondente a quella spettantegli sul fondo, a meno che gli effetti
dell’accessione, prima del loro verificarsi, non siano esclusi o modificati
in conseguenza di accordo tra le parti.
* Cass. civ., sez. II, 22
settembre 1989, n. 3933, Clemente c. Ciardello.
L’art. 1136 c.c.,
nella parte in cui menziona le deliberazioni dell’assemblea dei condomini
concernenti la ricostruzione dell’edificio, va interpretato con riferimento
alle norme sostanziali di cui agli artt, 1124, 1125 e 1128 c.c., le quali
disciplinano unicamente la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio
condominiale. Ne consegue che l’assem-blea dei condomini non può deliberare a
maggioranza la ricostruzione dell’intero edificio condominiale, comprese le
parti di proprietà esclusiva, vincolando i condomini dissenzienti a sostenere
le spese.
* Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1978, n. 4777.
In tema di condominio degli
edifici, il principio in base al quale i criteri di ripartizione fra tutti i
condomini delle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle
parti comuni, ovvero alla ricostruzione di esse, dettati dagli artt. 1123 e
1128 c.c., non sono applicabili con riguardo al ripristino dei danni
ascrivibili ad uno od alcuni dei partecipanti al condominio, sussistendo in
tale ipotesi l’obbligo dei responsabili di assumere il relativo onere, non
osta a che, anche in questo caso, ove l’attribuzione della responsabilità non
sia evidente, e comporti accertamenti ed indagini, l’assemblea nel deliberare
sulla ricostruzione delle parti comuni perite o sulla riparazione di quelle
danneggiate, abbia il potere di ripartire provvisoriamente le relative spese,
secondo i criteri previsti dalle menzionate norme, lasciando salvo ogni
diritto del singolo o del condominio nei confronti di coloro che risulteranno
responsabili.
* Cass. civ., sez. II, 27 giugno 1978, n. 3176.
La facoltà del
condomino di richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali
dell’edificio condominiale, attribuita nel caso di perimento dell’edificio in
conseguenza di eventi accidentali estranei alla volontà dei proprietari del
bene, non compete nelle ipotesi di demolizione dell’edificio liberamente
voluta da tutti i condomini, soprattutto quando a determinare la demolizione
sia stata la concorde decisione di ricostruire l’edificio. Nel conflitto tra
il condomino che vuole ricostruire l’edificio condominiale demolito e il
condomino che vi si oppone prevale la volontà del primo, in applicazione
estensiva dell’ultimo comma dell’art. 1128 c.c., secondo il quale il
condomino che non intende partecipare alla ricostruzione è tenuto a cedere
agli altri condomini i suoi diritti anche sulle parti di sua esclusiva
proprietà.
* Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 1977, n. 4414.
Qualora, perito un
edificio condominiale, uno dei condomini proceda di sua esclusiva iniziativa
alla ricostruzione secondo le caratteristiche sostanziali del fabbricato
preesistente ed in modo da riprodurre le singole unità immobiliari che vi
erano comprese, gli altri condomini non possono chiedere la demolizione della
costruzione, non trovando applicazione, nei rapporti tra condomini, gli artt.
936 e 938 c.c., ma hanno l’alternativa o di cedere al costruttore le loro
quote o di concorrere alle spese di ricostruzione e riavere le loro unità
immobiliari. Ove, invece, il condomino occupi il suolo comune di risulta con
parte di un edificio diverso, da lui costruito su un’area attigua di sua
proprietà esclusiva, non è configurabile l’ipotesi della ricostruzione, e gli
altri condomini possono chiedere, a norma dell’art. 2933 c.c., la riduzione
in pristino relativamente al suolo comune illegittimamente occupato.
* Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 1974, n. 2988.
Qualora, a seguito
della distruzione quasi totale di un vecchio edificio in condominio, uno dei
condomini inizi la costruzione di un manufatto, che utilizzi uno dei muri
perimetrali e le fondazioni del vecchio edificio, non si tratta né di
conservazione (la quale presuppone l’esistenza almeno parziale della cosa),
né di modificazione necessaria per il migliore godimento della cosa comune
(che postula il rispetto dell’attuale destinazione della cosa), ma di una
innovazione, la quale può essere disposta soltanto con la maggioranza di cui
all’art. 1108 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 23 settembre 1970,
n. 1691.
Poiché la ricostruzione
di un edificio totalmente perito a causa di evento sismico implica
necessariamente un’in-gerenza sulle cose di proprietà esclusiva dei singoli
condomini, non è applicabile il disposto di cui all’art. 1136 cod. civ., non
potendo essere decisa – né tantomeno imposta – dalla volontà del condominio
la ricostruzione dell’appartamento del singolo condomino. Ne deriva che la
delibera eventualmente adottata in tale ipotesi è viziata da eccesso di
potere o, quanto meno, vincola i soli condomini consenzienti, salva la
possibilità di ricorrere al giudice per costringere le parti dissenzienti a
cedere i loro diritti.
* Trib. civ. Napoli, sez. VI, 9 luglio 1987, n. 7144, Passaro c.
Condominio di via Roma n. 88, Castellammare di Stabia e Amato.
La volontà della
maggioranza dei condomini di un immobile distrutto di procedere alla
ricostruzione dà luogo ad un semplice atto negoziale, che non obbliga i
dissenzienti o gli assenti a partecipare alle spese; essi sono tuttavia
tenuti a cedere i propri diritti secondo il disposto dell’art. 1128, ultimo
comma, cod. civ.
* Trib. civ. Napoli, sez. VI, 20 giugno 1987, La Mura c.
Condominio di P.zza Matteotti 20, Castellammare di Stabia.
f) Rovina di edificio
La presunzione di responsabilità
posta dall’art. 2053 cod. civ. a carico del proprietario per i danni
cagionati dalla rovina di un edificio (comprensiva della caduta parziale di
materiali componenti la costruzione anche con carattere di accessorietà) può
essere vinta solo dalla prova, su di lui gravante, che l’evento non sia da
attribuire a vizio di costruzione o
difetto di manutenzione e cioè della ricorrenza del caso fortuito, della
forza maggiore ovvero di altri fatti, posti in essere da un terzo o dallo
stesso danneggiato, aventi un’efficienza causale del tutto autonoma rispetto
alla condotta del proprietario medesimo, con la conseguenza che tali fatti
non sono ravvisabili nell’attività svolta sull’immobile da altro soggetto per
incarico di quest’ultimo, come nel caso di affidamento di lavori in appalto.
* Cass. civ., sez. III, 25 agosto
1984, n. 4697, Monteleone c. Velis.
In virtù dell’art.
2053 c.c. – che integra un’ipotesi particolare di danno da cose in custodia ex
art. 2051 c.c., con la conseguenza che per il principio di specialità, il suo
configurarsi impedisce l’applicazione della stessa disposizione – sussiste la
responsabilità del proprietario per il caso di danni provocati a terzi quale
conseguenza della rovina dell’edificio, intendendosi come tale ogni
disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della
costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati;
responsabilità dalla quale il proprietario dell’edificio può andare esente
solo fornendo la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o
a vizio di costruzione.
* Cass. civ., sez. III, 8
settembre 1998, n. 8876, Di Stano c. Palmieri G. ed altro
La responsabilità per
rovina di edificio, che a norma dell’art. 2053 cod. civ. grava sul
proprietario, comprende ogni disgregazione, pure limitata, dell’edificio
stesso ovvero di elementi accessori in esso stabilmente incorporati, compresa
la rottura dei tubi dell’impianto idrico. Né, agli effetti dell’esclusione di
tale responsabilità, assume rilievo il mancato avviso al
proprietario-locatore da parte del conduttore dell’immobile, esplicando
siffatta omissione i suoi effetti nell’ambito dei rapporti interni fra le
parti del contratto di locazione e non potendo essere opposta dal
proprietario ai terzi, i quali abbiano subito danni a causa dell’omessa
manutenzione e riparazione dell’immobile locato.
* Cass. civ., sez. III, 17
novembre 1984, n. 5868, Rispoli c. Avitabile.
In tema
di risarcimento dei danni, causati dalla rovina di un edificio, nel caso in
cui il danneggiato sia il conduttore dell’immobile, l’applicabilità dell’art.
2053 cod. civ. (che prevede una presunzione di colpa a carico del
proprietario) trova limite nel caso di danni derivanti da situazioni
specificamente regolate dal rapporto di locazione (artt. 1576, 1577 e 1578,
cod. civ.). (Nella specie il Supremo Collegio ha confermato la decisione del
giudice del merito che aveva escluso l’applicabilità della presunzione
prevista dall’art. 2053 per danni conseguenti alla difettosa riparazione
della cosa locata).
* Cass.civ., sez. III, 6 febbraio 1987, n. 1202,
Soc. Comitas c. Maghina.
La responsabilità del proprietario d’un
edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina può
ravvisarsi solo in caso di danni derivanti dagli elementi (anche accessori
ma) strutturali dell’edificio o di altra costruzione e perciò da parti
essenziali degli stessi, ossia di danni derivanti dall’azione dinamica del
materiale facente parte della struttura della costruzione e non da qualsiasi
disgregazione sia pure limitata dell’edificio o di elementi o manufatti
accessori non facenti parte della struttura della costruzione. Va, pertanto,
esclusa la responsabilità del proprietario dell’edificio, a norma dell’art.
2053 cod. civ., per infiltrazioni di acqua in un appartamento dell’edificio,
ove derivanti da una avaria che non riguardi la conduttura idrica
strutturalmente incorporata nell’edificio stesso bensì l’impianto di
scaldabagno dell’appartamento soprastante e così una pertinenza organicamente
distinta dallo stesso.
* Cass. civ., sez. III, 14
gennaio 1988, n. 212, Riccioni c. Santilli.
La responsabilità per
rovina di edificio, ai sensi dell’art. 2053 cod. civ., realizza una ipotesi
particolare di danni da cose in custodia e grava sul proprietario
dell’edifi-cio stesso, con la conseguenza che per il principio di specialità
il suo configurarsi impedisce l’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e,
quindi, il concretarsi della responsabilità del custode, salvo il caso di
concorso fattivo di quest’ultimo nella determinazione della rovina
dell’edificio e, comunque, il regresso ex art. 2055 cod. civ.
spettante al proprietario per la violazione del dovere di vigilanza disposto
dal citato art. 2051.
* Cass. civ., sez. III, 16 marzo 1987, n. 2692, Com. Napoli c.
Giul. Mazzal. Cap.
g) Terremoto
L’art. 12 della L. 14
maggio 1981, n. 219 il quale stabilisce che le deliberazioni condominiali
relative alla ricostruzione o alle riparazioni dell’edificio dopo il sisma
del 1980 sono valide se approvate con la maggioranza di cui all’art. 1136,
comma 2, c.c., non è applicabile allorquando dette delibere abbiano ad
oggetto la ricostruzione dell’edifi-cio in modo difforme da quello
preesistente, con incidenza sulle singole proprietà immobiliari, dovendo in
tali casi applicarsi interamente la disciplina codicistica.
* Cass. civ., sez. II, 2 dicembre
1997, n. 12204, Condominio di Corso Garibaldi n. 15 in Mercogliano c. De
Gennaro,
L’ultimo comma dell’art. 12, L.
14 maggio 1981, n. 219, che dichiara valide le delibere condominiali
approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 cod.
civ., è limitato alle delibere aventi ad oggetto la ricostruzione e la
riparazione delle sole parti comuni degli edifici colpiti dal sisma del
novembre 1980, da effettuarsi con i contributi statali. Se, invece,
l’assemblea delibera di procedere ai necessari lavori prescindendo dai
contributi, riprende valore la disciplina codicistica.
* Trib. civ. Napoli, sez. VI, 20 giugno 1987, La Mura c. Condominio di P.zza
Matteotti 20, Castellammare di Stabia
Anche con riguardo
alle zone della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del
novembre 1980, le deliberazioni delle assemblee condominiali, concernenti
riparazioni straordinarie di notevole entità, devono essere approvate con la
maggioranza prevista dal secondo e quarto comma dell’art. 1136 cod. civ.
(maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio),
atteso che l’eccezionale criterio adottato dall’ordinanza 6 gennaio 1981, n.
80 del commissario governativo (maggioranza semplice degli intervenuti
all’assemblea a prescindere dal valore delle quote) trova applicazione
soltanto per le deliberazioni relative a limitati interventi di riparazione
per riportare in condizioni di abitabilità le unità immobiliari lievemente
danneggiate dal sisma, al fine di richiedere il contributo statale.
* Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 1988, n. 6671, Condominio di
Via Foria, 210, Napoli c. Conoscente e altri.
h) Totale
Il perimento totale
di un edificio condominiale determina l’estinzione del condominio, per
mancanza dell’og-getto, venendo meno il rapporto di servizio tra le parti
comuni e le porzioni di proprietà esclusiva (non più esistenti), e permane
soltanto la comunione pro indiviso tra gli ex condomini sull’area di
risulta. Ne deriva che, in caso di mancata ricostruzione dell’immobile
(nell’ipotesi, non consentita dalla disciplina urbanistica) e di mancata vendita
all’asta del suolo e dei materiali (non richiesta, nella specie, da nessuno
dei comproprietari), può porsi fine alla predetta comunione con lo
scioglimento della stessa, che, in caso d’indivisibilità del suolo, deve
essere effettuato a norma degli artt. 1116 e 720 c.c., attribuendo
preferibilmente il bene per intero al titolare della quota maggiore (o ai
titolari della quota maggiore, ove questi ne richiedano congiuntamente
l’attribuzione), con addebito dell’eccedenza, corrispondendosi, cioè, agli altri
condomini la somma equivalente al valore della loro quota.
* Cass. civ., 19 gennaio 1994, n. 446.
Nell’ipotesi di
totale distruzione di un edificio condominiale, venuto meno il presupposto
del condominio, l’as-semblea degli ex condomini, in quanto tale, non
può deliberare la ricostruzione dell’immobile vincolando i dissenzienti a
contribuire alle relative spese, sicché una delibera in tal senso ha il
valore di un atto negoziale vincolante nei soli riguardi di coloro che la
hanno posta in essere e gli ex condomini assenti o dissenzienti non
hanno alcun interesse ad impugnarla, salvo il loro obbligo, a norma dell’art.
1128, ultimo comma, cod. civ., ove non abbiano chiesto la vendita all’asta
dell’area ai sensi del primo comma dello stesso articolo, di cedere agli
altri ex condomini i loro diritti, con facoltà di preferire soltanto
alcuni di essi.
* Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1987, n. 4900, Nelli c. Bonini.
Qualora un fabbricato resti
completamente distrutto (nella specie, a seguito d’incendio), e non ne sia
possibile il rifacimento a causa di vincoli di piano regolatore, la
permanenza del diritto di proprietà nei soli limiti del bene residuo, cioè
dell’area su cui insisteva la costruzione, deve essere affermata anche se il
bene medesimo sia soggetto alla disciplina tavolare di cui al r.d. 28 marzo
1929, n. 499, tenuto conto che l’intavolazione ha carattere costitutivo del
trasferimento di diritti reali, ma non può valere ad assegnare o mantere diritti diversi o più ampi
rispetto a quanto consentito dall’obiettiva consistenza dell’immobile.
* Cass. civ., sez. III, 30 luglio 1987, n.
6594, Dattems c. Micolini.