SPESE IN CONDOMINIO
SOMMARIO: a) Accantonamento delle somme residue; b) Condomino apparente; c) Conto corrente; d) Cose destinate a servire i condomini in misura diversa; e) Crediti di rimborso; f) Criteri di ripartizione; g) Decreto ingiuntivo; h) Fondo speciale; i) Manutenzione e conservazione delle cose comuni; j) Morte del condomino; k) Obbligazioni assunte dal singolo condomino; l) Obblighi del nuovo acquirente; m) Obbligo di contribuzione;n) Preventivo delle spese; o) Pulizia; p) Ripartizione ad opera del giudice; q) Riscossione dei contributi; r) Ritardato o mancato pagamento (morosità); s) Separazione dei coniugi; t) Somma versata in luogo e vece di altro condomino; u) Spese di gestione di un esercizio commerciale; v) Spese fatte dal condomino; w) Spese prive di dimostrazione o non autorizzate; x) Spese urgenti; y) Pagamenti provvisori; z) Stangoni dei balconi.
a) Accantonamento delle
somme residue
L’approvazione da parte
dell’assemblea dei condomini dell’accantonamento delle somme residue è
legittima, a condizione che sia effettuata senza alcun occultamento delle somme
suddette, in quanto è in facoltà dell’assemblea deliberare le modalità di
utilizzo dei fondi residui da una gestione, non rappresentando ciò lesione di
alcun diritto soggettivo dei partecipanti.
* Trib. civ. Bologna, sez. I, 27 novembre 1996, n. 1888, Lodi c. Condominio
di via Corticella 265, Bologna, in Arch. loc. e cond. 1997, 652.
b) Condomino apparente
In tema di ripartizione delle spese condominiali, è passivamente legittimato,
rispetto all’azione giudiziale per il recupero della quota di competenza, il
vero proprietario della porzione immobiliare e non anche chi possa apparire tale
- come uno dei coniugi che curi personalmente ed attivamente la gestione della
proprietà dell’altro coniuge - difettando, nei rapporti fra il condominio ed i
singoli partecipanti ad esso le condizioni per l’operatività del principio
dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dei
terzi in buona fede.
* Cass. civ., sez. II, 27 giugno 1994, n. 6187, Cancani c. Condominio di Via
Segesta 10 e Via Erachia 3, Roma. Conforme, Cass. civ., sez. II, 19 aprile
2000, n. 5122.
L’amministratore di un
condominio può invocare il principio dell’apparenza del diritto, che giustifica
il suo errore di terzo in buona fede, per ottenere il pagamento della quota per
spese comuni da colui che si comporta da condomino - nella specie promissario
acquirente di appartamenti dell’edificio condominiale, trasferitigli
coattivamente con sentenza di primo grado, benché non definitiva perché
appellata dalla soccombente controparte, e locati in qualità di proprietario -
non avendo l’onere di controllare preventivamente i registri immobiliari per
accertare la titolarità della proprietà.
* Cass. civ., sez. II, 20 marzo 1999, n. 2617, Claudio c. Condominio Via
Togliatti 2, Molfetta, in Arch. loc. e cond. 1999, 410.
In tema di ripartizione delle spese condominiali è passivamente legittimato
rispetto all’azione giudiziaria per il recupero della quota di competenza, il
vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia
comportato nei rapporti con i terzi, come condomino senza esserlo, difettando
nei rapporti fra il condominio e i singoli partecipanti ad esso, le condizioni
per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale
essenzialmente all’esigenza di tutela dei terzi in buona fede.
* Cass. civ., sez. II, 3 aprile 2001, n. 4866, Franci srl c. Cond. via S.
Teodoro 34.
In tema di ripartizione
delle spese condominiali, giusta il principio della c.d. apparenza del diritto,
deve essere rigettata l’opposizione all’ingiunzione di pagamento proposta
dall’apparente condomino (nella fattispecie il padre esercente la potestà ed
usufruttuario ex lege) il quale deduca essere l’immobile cui si riferiscono gli
oneri intestato non a sè bensì al figlio minore, quando il costante
comportamento del soggetto abbia indotto l’amministratore a ritenere, in buona
fede e contrariamente alle risultanze dei pubblici registri, che egli fosse
obbligato.
* Giud. pace Foggia, 26 novembre 1998, De Perna c. condominio Palazzo Matrella
di Via Piave 10, Foggia, in Arch. loc. e cond. 1999, 152.
Il principio
dell’apparenza del diritto può essere invocato anche in tema di condominio di
edifici ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle quote
condominiali se il suo costante comportamento abbia indotto l’amministratore a
ritenere in buona fede che egli fosse il proprietario di un appartamento,
appartenente invece ad altro soggetto.
* Cass. civ., sez. II, 1 settembre 1990, n. 9079, Capano c. Cond. V. Panebia.
La qualità di condomino
di cui all’art. 1123 c.c. compete in base al titolo della proprietà, avendo
l’elencazione dei titolari degli appartamenti unicamente valore dichiarativo e
non certamente costitutivo di tale qualità. Colui che riconosce di essere
proprietario di uno o più appartamenti del condominio è da ritenersi pertanto
solidalmente obbligato al pagamento delle spese condominiali unitamente al
soggetto che invece figura formalmente come condomino.
* Trib. civ. Milano, 19 settembre 1991, in Arch. loc. e cond. 1992, 145.
(In) caso di azione giudiziale per il recupero delle spese condominiali di
spettanza dell’unità immobiliare di proprietà singola, questa deve essere
promossa contro colui che sia effettivamente individuato come proprietario
esclusivo di detta unità, non potendo l’azione stessa essere promossa contro
colui il quale, con dichiarazioni e comportamenti, anche univoci, abbia
ingenerato nell’amministratore il ragionevole convincimento che si tratti
dell’effettivo condomino (c.d. condomino apparente).
* Cass. civ., sez. II, 30 agosto 2002, n. 12709, Trifilò c. Vita, in Arch. loc.
e cond. 2002, 541.
c) Conto corrente
Non è legittimo il
comportamento dell’amministratore che, facendo affluire i versamenti delle quote
condominiali e dei fondi di riserva sul suo conto personale e non su un conto
del condominio, generi una confusione del suo patrimonio con quello di un
condominio o di più condominii e renda, peraltro, impossibile ogni controllo da
parte dei condomini che hanno il diritto soggettivo di fruire di una corretta
gestione dei beni e dei servizi comuni. Tale comportamento, indipendentemente
dal consenso della maggioranza e pur trattandosi di un mandato collettivo,
rappresenta una irregolarità gestionale di gravità tale da portare da sola alla
revoca dell’amministratore.
* Trib. civ. Milano, ord. 29 settembre 1993, Zocchi c. Veneroso, in Giust. civ.
1994, 2634.
È illegittima la
deliberazione dell’assemblea condominiale laddove preveda il mantenimento del
conto corrente intestato ad una società - appartenente, quali unici soci,
all’amministratore ed alla moglie, ed avente per oggetto l’amministrazione di
condominii - come conto d’appoggio dell’amministrazione condominiale sul quale
far affluire i versamenti di tutti i condomini, in quanto ciò integra lesione
del diritto di ciascun condominio alla perfetta trasparenza, chiarezza e facile
comprensibilità della gestione condominiale che costituisce un limite
inderogabile alle scelte discrezionali e gestionali degli organi di
amministrazione e governo del condominio.
* Trib. civ. Genova, 16 settembre 1993, Musmeci c. Cond. di Via S. Martino, in
Giust. civ. 1994, 2634.
Il pagamento delle rate condominiali effettuato mediante bonifico bancario si
perfeziona solo alla data in cui la somma viene accreditata sul conto corrente
del condominio, entrando così nella disponibilità del creditore.
*Trib. civ. Bergamo, 27 giugno 2009, n. 9519 , N. B. c. Condominio Viale Giulio
Cesare, 46 Lotto L., Bergamo, in Arch. loc. e cond. 2010, 197.
d) Cose destinate a servire i condomini in misura diversa
In tema di condominio
di edifici il principio di proporzionalità fra spese ed uso di cui al secondo
comma dell’art. 1123 c.c., secondo cui le spese per la conservazione ed il
godimento delle parti comuni dell’edificio sono ripartite, qualora si tratti di
cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell’uso
che ciascuno può farne, comporta che ove la possibilità dell’uso sia esclusa,
con riguardo alla destinazione delle quote immobiliari di proprietà esclusiva,
per ragioni strutturali indipendenti dalla libera scelta del condomino, va
escluso anche l’onere del condomino stesso di contribuire alle spese di gestione
del relativo servizio. (Nella specie la Suprema Corte in base all’enunciato
principio ha confermato la decisione del merito che aveva escluso che i
proprietari di negozi fossero tenuti a concorrere nelle spese relative ai
servizi condominiali di giardinaggio, piscine e portineria cui non avevano
accesso).
* Cass. civ. 29 aprile 1992, n. 5179.
In tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità tra spese ed
uso di cui al secondo comma dell’art. 1123 c.c., secondo cui (salva contraria
convenzione) le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni
dell’edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa, in proporzione dell’uso che ciascuno può farne,
esclude che le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni
strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più
condomini, possano essere poste anche a carico di quest’ultimi. (Nella specie,
si trattava delle spese di installazione delle porte tagliafuoco dell’atrio
comune nel quale si aprivano le porte di alcune autorimesse in proprietà
esclusiva di singoli condomini, secondo le prescrizioni della legge 7 dicembre
1984, n. 818 e del D.M. 16 febbraio 1982).
* Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1995, n. 7077, Cond. Via F. Nicolai c.
Sciamanna.
L’art. 1123, primo
cpv., cod. civ., che nell’ipotesi di cose destinate a servire i condomini in
misura diversa dispone che le relative spese sono ripartite in proporzione
dell’uso da ciascuno fattone, non può subire deroga per la circostanza che
l’unità immobiliare sia compresa nella tabella millesimale generale
dell’edificio condominiale, in quanto tali tabelle, formate in base al solo
valore delle singole unità immobiliari, servono solo per il riparto delle spese
generali e di quelle che riguardano le parti dell’edificio comuni a tutti i
condomini, ma non sono utilizzabili per il riparto delle spese che non sono
comuni a tutti i condomini in ragione del diverso uso delle cose condominiali.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato
la pronuncia della corte di merito che aveva ritenuto non dovute dalla parte
attrice, la cui proprietà era pur inclusa nelle tabelle millesimali, le spese
per la manutenzione delle fognature, in quanto il suo locale al piano interrato
era sfornito di impianti igienici.
* Cass. civ., sez. II, 18 novembre 1987, n. 8484, Cond. V. Nobili c. Carini.
Con riguardo alle cose
comuni destinate a servire i condomini di un edificio in misura diversa, le
relative spese, a norma del secondo comma dell’art. 1123 cod. civ., vanno
ripartite in misura proporzionale all’uso che ogni condominio può fare della
cosa comune salva la deroga convenzionale con cui si preveda la ripartizione di
dette spese in misura proporzionale ai millesimi di proprietà. Pertanto, in
mancanza di una tale convenzione, ove vi sia contratto tra i condomini circa la
relativa ripartizione, deve escludersi che l’assemblea possa discrezionalmente
disporla con deliberazione insindacabile e vincolante anche per i dissenzienti,
essendo la legittimità della deliberazione subordinata all’osservanza del
criterio che tenga conto dell’utilità che ciascuno dei condomini possa trarre
dalla cosa comune.
* Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1986, n. 5458, Soc. E. Bigatti c. Cond. V.
C.R.
Il contributo alla
spesa per un servizio comune destinato ad esser fruito in misura diversa dai
singoli condomini deve esser ripartito in proporzione all’utilizzazione di esso
e non ai millesimi - come invece avviene per il riscaldamento, per impossibilità
di accertarne l’effettiva utilità per ciascun condomino - al fine di evitare un
indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito dei singoli
condomini.
* Cass. civ., sez. II, 17 settembre 1998, n. 9263, Rizzo ed altri c. Cond.
Stabile via Imperiale 40, Genova.
L’art. 1123, secondo
comma, c.c. nello stabilire, in deroga al primo comma, la ripartizione fra i
condomini delle spese inerenti la conservazione del godimento della cosa comune
non in base al valore della proprietà di ciascuno ma all’uso che ciascun
condomino può fare della cosa stessa, riguarda il caso in cui la cosa comune sia
oggettivamente destinata a permettere ai singoli condomini di goderne in misura
diversa, inferiore o superiore al loro diritto di comproprietà sulle parti
comuni. Nell’applicazione di detta norma deve aversi riguardo non al godimento
effettivo bensì al godimento potenziale che il condomino può ricavare dalla cosa
comune, atteso che quella del condomino è un’obbligazione propter rem che trova
fondamento nel diritto di comproprietà sulla cosa comune, sicché il fatto che
egli, potendo godere della cosa comune, di fatto non la utilizzi, non lo esonera
dall’obbligo di pagamento delle spese suddette.
* Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 1991, n. 13160, Condominio Via L. Nobili 46,
Roma c. Pierboni.
L’art. 1123, terzo comma, c.c.
il quale pone a carico dei soli condomini che traggono utilità da impianti
destinati a servire una parte dell’intero fabbricato condominiale le spese
relative alla manutenzione degli impianti stessi, è norma derogabile dal
regolamento condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 20 settembre 1991, n. 9833, Santagata c. Cond. Corso
Plebisciti 9, Milano.
e) Crediti di rimborso
I crediti di rimborso
spettanti verso gli altri condomini a quelli che abbiano pagato un debito
condominiale, pur trovando causa in tale unica obbligazione assunta verso il
terzo costituiscono pur sempre distinte obbligazioni onde la inapplicabilità del
cumulo previsto dall’art. 11 c.p.c. ai fini della determinazione del valore
della causa.
* Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 1992, n. 587, Marcantonio ed altri c. Abate ed
altri.
f) Criteri di ripartizione
In caso di vendita di una
unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di
straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni,
qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine
alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era
proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia
disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore
costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in
questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del
contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere
siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha
diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio
per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63
disp. att. c.c..
* Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 2010, n. 24654, Mangone c. Lo Iacono ed
altri.
Poiché la solidarietà passiva,
in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei
debitori e dell’identica causa dell’obbligazione, ma altresì della
indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest’ultimo
requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca
parziarietà della obbligazione prevale; considerato che l’obbligazione ascritta
a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di
danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna
disposizione di legge e che l’art. 1123 c.c., interpretato secondo il
significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il
profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che - in conformità con il
difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide
sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e delle relative
responsabilità - l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue
attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò
premesso, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte
dal condominio verso i terzi sono governate dal criterio della parziarietà e si
interpretano in proporzione alle rispettive quote.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 8 aprile 2008, n. 9148, Soc. Edilfast Srl c. Rabbi
ed altri, in Arch. loc. e cond. 2008, 351.
Il credito vantato
dall’amministratore del condominio non più in carica per le somme da lui
anticipate per l’amministrazione e la manutenzione del bene condominiale
nell’interesse comune di tutti i condòmini ha natura di obbligazione solidale (e
non parziaria).
* Corte app., civ., 23 giugno 2010, n. 2729, Edil Costruzioni Ovest s.r.l. c.
Castiglione A., in Arch. loc. e cond. 2011, 66.
L’obbligo dei condomini di
contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della
delibera assembleare che approva le spese stesse. Pertanto, nel caso di
alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento dei tributi è il
proprietario al momento in cui la spesa viene deliberata.
* Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2008, n. 22034.
In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà
di un’unità immobiliare, non può essere chiesto ed emesso nei confronti
dell’alienante, in capo al quale è cessata la qualità di condomino, decreto
ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che l’obbligo
di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega
l’obbligato alla proprietà dell’immobile. (Fattispecie relativa al pagamento di
oneri condominiali deliberati dall’assemblea il giorno dopo la vendita
dell’immobile).
* Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2009, n. 23686, Gamberini c. Cond. Apuania
Qre Apuania 26, Viareggio.
Quando la porzione di
immobile facente parte di un condominio è oggetto del diritto di usufrutto,
l’atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile
erga omnes e quindi anche al condominio, il quale è tenuto ad osservare le norme
dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in ordine alla ripartizione delle spese fra
nudo proprietario e usufruttuario, tenuto conto che - in relazione al pagamento
degli oneri condominiali che costituiscono un’obbligazione propter rem, quindi
tipica - la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di
proprietà o di altro diritto reale sulla cosa; pertanto, poiché anche le spese
dovute dall’usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem, non è
consentito all’assemblea interferire sulla imputazione e sulla ripartizione dei
contributi stabiliti dalla legge in ragione della loro natura, non rientrando
nei suoi poteri introdurre deroghe che verrebbero a incidere su diritti
individuali. Ne consegue che l’assemblea, in sede di approvazione del bilancio,
deve ripartire le spese secondo la loro funzione e il loro fondamento, spettando
all’amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la
loro natura, ai diversi soggetti obbligati anche nel caso in cui l’assemblea non
abbia provveduto ad individuarli.
* Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 2006, n. 23291, Condominio San Rocco c.
Sisinni N. ed altra.
Per quanto l’art. 1123
c.c. prescriva che le spese condominiali debbano ripartirsi in proporzione della
proprietà di ciascun condomino, finché esistono tabelle millesimali, adottate
come criterio concreto della ripartizione delle spese, la violazione dell’art.
1123 cit. deve farsi valere impugnando le tabelle e chiedendone la modifica
giudiziale, non impugnando il piano di riparto redatto e approvato conformemente
ad esse.
* Cass. civ., sez. II, 18 agosto 2005, n. 16982, Cal ed altri c. Condominio via
Meucci 6, 16 e 26, Barletta, in Arch. loc. e cond. 2006, 149.
In materia di
condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di
accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali
sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condòmino, ai fini della
ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti
dall’art. 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica
dell’art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla
manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il
pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina
la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi
un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art. 1123,
secondo comma, c.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata, e decidendo nel merito ha accolto l’opposizione di un
condominio avverso la delibera con la quale le spese di riparazione del cortile
comune erano state poste a carico per un terzo del condominio e per due terzi
del proprietario esclusivo di un sottostante locale, ritenendosi che l’usura
della pavimentazione del cortile era stata determinata dall’utilizzazione
esclusiva che della stessa veniva fatta dalla collettività dei condòmini).
* Cass. civ., sez. II, 5 maggio 2010, n. 10858, Barbagallo c. Cond. Viale Jonio
49, 65, 87, Catania.
La ripartizione delle spese
relative alla riparazione della pavimentazione di un viale di accesso
all’edificio condominiale che funga anche da copertura di locali sottostanti di
proprietà esclusiva va effettuata in applicazione analogica dell’art. 1125 c.c.
(dettato in tema di spese per la manutenzione e la ricostruzione di soffitti,
volte e solai) e non dell’art. 1126 c.c. (in tema di lastrici solari di uso
esclusivo).
* Cass. civ., sez. II, 14 settembre 2005, n. 18194, Condominio Via S. Pellegrino
6, Morlupo c. Ulderico, in Arch. loc. e cond. 2006, 147.
In mancanza di criteri
convenzionali che deroghino a quelli stabiliti dalla legge, è legittimo il
criterio di ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione
dell’ascensore, approvato dall’assemblea in conformità a quanto stabilito
dall’art. 1124 c.c. per la ripartizione delle spese relative alle scale, norma
applicabile in via analogica alla fattispecie avente per oggetto l’ascensore,
per la cui disciplina manca una specifica norma. (Caso relativo ad ascensore
installato successivamente alla costruzione dell’edificio, con il consenso di
tutti i condomini, sia pure con il contributo finanziario differenziato degli
stessi).
* Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2005, n. 3264, S.C. ed altra c. M.R, in Arch.
loc. e cond. 2005.
La disciplina legale in materia di ripartizione delle spese per la conservazione
e per il godimento delle parti comuni di un edificio e quella, eventualmente,
stabilita con deliberazione condominiale adottata all’unanimità, è derogabile,
ai sensi dell’art. 1123, primo comma, c.c., in virtú di «diversa convenzione»,
che non è assoggettata ad oneri di forma e può risultare anche da comportamenti
univocamente concludenti, protrattisi nel tempo, dai quali sia possibile
ricavare l’accettazione da parte di tutti i condomini di differenti criteri di
riparto delle spese.
* Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2004, n. 20318, Calvi c. Peluffo.
La norma di cui
all’art. 1120 c.c., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano
approvate dai condomini con determinate maggioranze, tende a disciplinare
l’approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i
condomini; ma, ove non debba procedersi a tale ripartizione per essere stata la
spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta assunta interamente a proprio
carico da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all’art.
1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il
loro diritto, e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni
necessarie per il miglior godimento della cosa comune. (Fattispecie relativa al
prolungamento della corsa dell’ascensore, che esauriva la sua funzione al terzo
fino al quarto piano dello stabile).
* Cass. civ., sez. II, 27 dicembre 2004, n. 24006, Condominio Locatelli 31,
Bergamo c. Alari, in Arch. loc. e cond. 2005, 159.
In materia di
condominio negli edifici, non integra una ipotesi di litisconsorzio necessario
quella nella quale un condominio citi in giudizio il suo ex amministratore, per
la mancata contabilizzazione o imputazione di alcune quote versate dai
condomini, e l’amministratore chieda l’allargamento del contraddittorio nei
confronti del portiere dello stabile ritenuto responsabile, secondo la sua
prospettazione, del mancato versamento delle quote condominiali riscosse.
Infatti, in tal caso, il rapporto dedotto in giudizio dai condomini ha come
unica parte passiva l’amministratore il quale, deducendo, a sua volta,
l’esistenza di una delega diretta da parte dei condomini nei confronti del
portiere, per le riscossioni, allega una circostanza suscettibile di autonomo
accertamento ai fini del rigetto della domanda di merito, impregiudicata
rimanendo la posizione del portiere, suscettibile di successivo e diverso
accertamento.
* Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2004, n. 22407, Napoletano c. Condominio Via
Nevio 102/F, Napoli, in Arch. loc. e cond. 2005, 162.
L’art. 1123 c.c., nel
consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese
condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve
ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i
condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda
l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di
partecipare alle spese medesime. In tale ultima ipotesi, ove una clausola del
regolamento di condominio stabilisca per una determinata categoria di condomini
l’esenzione dal concorso in qualsiasi tipo di spesa (comprese quelle di
conservazione) in ordine ad una determinata cosa comune, essa comporta il
superamento nei riguardi di detta categoria di condomini della presunzione di
comproprietà su detta parte del fabbricato.
* Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2004, n. 5975, Majocco e altro c. Cond. di via
Assarotti 11, Torino.
In materia di condominio negli edifici, la previsione, nel regolamento
condominiale, dell’obbligo di contribuzione alle spese di gestione del
riscaldamento svincolato dall’effettivo godimento del servizio (il cui
fondamento va ravvisato nell’esigenza di disincentivare il distacco quale fonte
di squilibrio sotto il profilo tecnico ed economico dal riscaldamento
centralizzato, ben potendo i condomini, in esplicazione della loro autonomia
privata, assumere peraltro in via negoziale la prevista obbligazione
corrispettiva) va ricondotta non già nell’ambito della regolamentazione dei
servizi comuni, bensì in quello delle disposizioni che attribuiscono diritti o
impongono obblighi ai condomini; ne consegue che essa non è modificabile da
delibera assembleare, se non con l’unanimità dei consensi.
* Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2004, n. 1558, Bonifacio c. Cond. Via Picenna
17 - Parco Teledip, San Giorgio a Cremano.
L’art. 1123 cod. civ., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di
ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti,
con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che
ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche
quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini di
partecipare alle spese medesime.
* Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1988, n. 6844, Cond. V. Somalia c. Soc. Sama.
L’efficacia di una convenzione con la quale, ai sensi dell’art. 1123, primo
comma, c.c., si deroga al regime legale di ripartizione delle spese non si
estende, in base all’art. 1372 c.c., agli aventi causa a titolo particolare
degli originari stipulanti, a meno che detti aventi causa non abbiano
manifestato il loro consenso nei confronti degli altri condomini, anche per
fatti concludenti, attraverso un’univoca manifestazione tacita di volontà, dalla
quale possa desumersi un determinato intento con preciso valore sostanziale.
* Cass. civ., sez. II, 9 agosto 1996, n. 7353, Cond. di via Pontina 590,
Roma c. Sette e altri, in Arch. loc. e cond. 1996, 887.
In tema di condominio
di edifici, al fine della ripartizione delle spese comuni, perché sia
giustificata l’adozione di un criterio di ripartizione diverso da quello fissato
in via generale dall’art. 1123 c.c. e commisurato alla quota di proprietà di
ciascun condomino, occorre che, così come previsto dal primo comma della norma
citata, la deroga sia prevista espressamente. Pertanto, il fatto che per alcune
parti dell’edificio specificatamente indicate nel titolo come comuni, la misura
della partecipazione di ciascun condomino alla comunione risulti determinata in
misura diversa a quella corrispondente alla rispettiva quota di proprietà
esclusiva (nella specie, in parti uguali tra i condomini, anziché in millesimi
di proprietà) non implica che tale diversa misura si estende alle restanti parti
comuni.
* Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2000, n. 1033, Fossati c. Tremolada.
In tema di condominio negli edifici la deliberazione assembleare con la quale si
modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese per la gestione dei
servizi comuni, anche se adottata a maggioranza è inefficace nei confronti del
condomino dissenziente essendo affetta da nullità radicale deducibile senza
limiti di tempo, e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi nel
termine di trenta giorni ex art. 1137 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 1988, n. 6578, Giovannella c. Cond. Europa B.
La disciplina della
ripartizione delle spese condominiali contenuta in un regolamento di natura
contrattuale, può essere innovata, in base al principio dell’autonomia
contrattuale enunciato dall’art. 1322 c.c., da una nuova convenzione, la quale,
non incidendo su diritti reali, non richiede la forma scritta ai sensi dell’art.
1350 c.c., ma richiede il consenso di tutti i condomini, che può essere espresso
anche per facta concludentia, dovendo, però, in ogni caso la manifestazione
tacita di volontà rapportarsi ad un comportamento univoco e concludente, dal
quale possa desumersi, per il comune modo di intendere, un determinato volere
con un preciso contenuto sostanziale. (Nella specie, la Corte Suprema in base
all’enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che
aveva escluso la formazione di un nuovo accordo negoziale per facta concludentia
con riguardo ad una applicazione di diversi criteri di ripartizione delle spese
condominiali, ancorché avutasi per diversi anni, ma senza la consapevolezza
della diversità di quei criteri e delle tabelle millesimali relative).
* Cass. civ., sez. II, 16 luglio 1991, n. 7884, Sabbadini, Immobiliare Frabor
Snc c. Condominio Via Piero della Francesca 2/3, Milano.
È affetta da nullità
(la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato
all’assemblea ed ancorché abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al
termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c.) la delibera dell’assemblea
condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si
modifichino i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di
riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell’interesse
comune, e ciò perché il riparto in base all’uso differenziato, previsto dal
secondo comma del citato art. 1123, non è applicabile alle spese generali.
* Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2000, n. 126, Taiuti ed altro c. Cond. Via
della Cernaia 102, 104.
In tema di condominio
degli edifici, la disciplina di cui agli artt. 1123, 1125 cod. civ. sul riparto
delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con patto
negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale, ove abbia natura
convenzionale, e sia di conseguenza vincolante nei confronti di tutti i
partecipanti. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la
manutenzione degli ascensori, deve ritenersi valida ed operante la disposizione
del suddetto regolamento, che preveda il concorso di tutti i condomini, inclusi
quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive
proprietà.
* Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1986, n. 6499, Jannace c. C. V. Petrarca NA.
Quando i partecipanti
alla comunione, nel formare il regolamento per l’ordinaria amministrazione e per
il migliore godimento della cosa comune ai sensi dell’art. 1106 cod. civ.,
stabiliscono un criterio di ripartizione delle spese di manutenzione diverso da
quello legale, la deliberazione, per la parte relativa all’inserimento di tale
criterio nel regolamento, ha natura di contratto plurisoggettivo, il quale, in
quanto vincola tutti i partecipanti, può essere validamente modificato soltanto
con il consenso unanime dei medesimi. Conseguentemente, la deliberazione non
adottata da tutti gli interessati, con cui si modifichi il suddetto criterio di
ripartizione delle spese, è affetta da nullità che può essere fatta valere senza
l’osservanza dei termini e delle modalità previsti dall’art. 1109 cod. civ., per
la sola impugnazione delle deliberazioni annullabili.
* Cass. civ., sez. II, 28 agosto 1986, n. 5272, Roster c. Meniconi.
La ripartizione di una spesa condominiale può essere, del tutto legittimamente,
deliberata anche in assenza di appropriata tabella millesimale, purché risulti
in concreto rispettata la proporzione tra la quota di spesa posta a carico di
ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente,
essendo il criterio di determinazione delle singole quote preesistente ed
indipendente dalla formazione della predetta tabella. Ne consegue che il
condomino il quale ritenga che la ripartizione della spesa contrasti con tale
criterio ha l’onere di impugnare la delibera, indicando in quali esatti termini
si sia consumata la violazione in suo danno, e quale pregiudizio concreto ed
attuale gliene sia derivato.
* Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 1999, n. 13505, Dianin c. Cond. Ina Casa
Casapulla.
In tema di ripartizione di spese condominiali relative all’erogazione di acqua,
l’amministratore che abbia stipulato con l’ente erogatore un contratto avente ad
oggetto il consumo complessivo del fabbricato onde beneficiare dell’applicazione
di una tariffa agevolata, può poi, del tutto legittimamente, calcolare la
ripartizione interna delle spese pro quota in considerazione dei singoli ed
effettivi consumi di ciascuno dei condomini, a prescindere dalla circostanza che
questi, singolarmente considerati nel loro consumo, non avrebbero consentito
l’applicazione della suddetta tariffa agevolata.
* Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2003, n. 3712, Lupardi Galasso c. Condominio via
Bartolomeo Capasso 25, Roma.
In tema di ripartizione delle spese condominiali (nella specie: spese del
servizio di fornitura dell’acqua calda), i criteri stabiliti dal primo e dal
secondo comma dell’art. 1123 cod. civ. possono essere derogati, secondo quanto
prescrive espressamente l’indicata norma, soltanto da una convenzione
sottoscritta da tutti i condomini interessati.
* Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 1985, n. 153, Lanzi c. Cond. V. B. Angeli.
Per espressa previsione dell’art. 1123 codice civile, il criterio, ivi fissato,
di ripartizione delle spese condominiali tra tutti i condomini, in proporzione
al possibile uso o alla concreta utilità delle cose o dei servizi cui le spese
stesse si riferiscono, è liberamente derogabile per convenzione, pertanto è
legittima la deroga al criterio di ripartizione suindicato contenuta in una
disposizione del regolamento di condominio contrattuale che esclude i condomini
proprietari dei locali commerciali dalla partecipazione alle spese relative ai
beni e servizi comuni non goduti.
* Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 1984, n. 898, Cond. Erit. Rm. c. De Gaetano.
In tema di condominio
degli edifici ed in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni
dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1135 n. 2 cod. civ., sono circoscritte alla
verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge, e non
comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali
deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo
condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua
esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli
aderisca. Pertanto, la deliberazione assembleare, che modifichi detti criteri, è
inefficace, nei confronti del condomino dissenziente, per nullità radicale
deducibile senza limitazioni di tempo, e non meramente annullabile su
impugnazione da proporsi entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 1137 secondo e
terzo comma cod. civ.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 5 maggio 1980, n. 2928, Satti c. Condominio Di Via
Savonarola 39, Roma. Nello stesso senso: v. Cass. civ., 19 novembre 1992, n.
12375, Cass. civ., 15 marzo 1995, n. 3042.
I criteri di riparto delle
spese di cui agli artt. 1123 e segg. c.c. sono derogabili quando vi sia una
diversa convenzione. A tal fine non occorre un atto scritto, essendo sufficiente
che l’accordo di applicare un diverso criterio di riparto delle spese risulti
per fatti concludenti.
* Trib. civ. Parma, sez. II, 11 dicembre 1998, n. 1079, Di Liberto c. Condominio
Via L. da Vinci 28, Parma, in Arch. loc. e cond. 1999, 646.
In materia di condominio, è
valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale,
secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell’edificio
vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, giacché il diverso e legale
criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascun condomino (art. 1123 c.c.) è liberamente derogabile per
convenzione (quale appunto il regolamento contrattuale di condominio), né
siffatta deroga può avere alcuna effettiva incidenza sulla disposizione
inderogabile dell’art. 1136 c.c. ovvero su quella dell’art. 69 att. c.c., in
quanto, seppure con riguardo alla stessa materia del condominio negli edifici,
queste ultime disciplinano segnatamente i diversi temi della costituzione
dell’assemblea, della validità delle deliberazioni e delle tabelle millesimali.
* Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2002, n. 3944, Felicetti c. Cond. Via Archimede
40, Roma, in Arch. loc. e cond. 2002, 340.
La deliberazione
dell’assemblea dei condomini, con cui si modifica il criterio legale di
ripartizione delle spese per la gestione di servizi comuni è - se adottata a
maggioranza - affetta da nullità relativa, che può essere fatta valere, solo dai
condomini assenti o dissenzienti, senza l’osservanza dei termini e delle
modalità previsti per l’impugnativa delle delibere assembleari. D’altro canto,
poiché la tabella di ripartizione delle spese condominiali, ancorché connessa al
diritto di proprietà dei condomini, non integra una situazione di diritto reale
e non richiede perciò la forma scritta, di fronte alla eccepita condotta del
condomino, che per più anni abbia effettuato il pagamento delle spese
condominiali in conformità della tabella, alla cui approvazione non aveva
partecipato, il giudice del merito è tenuto ad accertare se tale comportamento
sia stato o meno sorretto dall’esatta conoscenza e dalla univoca volontà di
accettare i criteri di ripartizione adottati, per dedurne il perfezionamento sul
piano negoziale e, quindi, l’inoppugnabilità della relativa tabella anche nei
confronti del suddetto condomino.
* Cass. civ., sez. II, 8 novembre 1977, n. 4774.
Riguardo alle delibere dell’assemblea di condominio aventi ad oggetto la
ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono
stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell’art. 1123 c.c., ovvero sono
modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di
radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali,
nell’esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall’art. 1135, nn. 2 e
3, c.c., vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che soltanto
queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono
considerarsi annullabili e la relativa impugnazione va proposta nel termine di
decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137, ultimo comma, c.c.
* Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 1993, n. 1213, Berchialla c. Condominio
Aria-Sole. Conforme, Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1455.
È illegittima la delibera di un condominio, adottata a maggioranza, con la quale
si stabilisce un onere di contribuzione, nelle spese di gestione, maggiore a
carico di alcuni condomini, sul presupposto della loro più intensa
utilizzazione, rispetto agli altri, di parti o servizi comuni, non solo perché
la modifica ai criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento di riparto delle
spese richiede il consenso di tutti i condomini, ma anche perché il criterio di
riparto in base all’uso differenziato, derivante dalla diversità strutturale
della cosa, previsto dal comma 2 dell’art. 1123 c.c., non è applicabile alle
spese generali, per le quali opera invece il criterio di cui al comma 1 dello
stesso articolo, ossia la proporzione al valore della proprietà di ciascuno.
* Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 1997, n. 1511, Gaddi ed altro c. Condominio
Lungotevere dei Mellini 17, Roma, in Arch. loc. e cond. 1997, 414.
Poiché, per espressa
previsione dell’art. 1123 c.c., il criterio di ripartizione delle spese
condominiali fra tutti i condomini in proporzione al possibile uso e alla
concreta utilità della cosa o dei servizi cui le spese stesse si riferiscono è
liberamente derogabile per convenzione, laddove si accerti l’esistenza di una
pattuizione che sia idonea a disciplinare in modo completo fra tutti i condomini
quale criterio debba essere applicato nei diversi casi per ripartire le spese
fra tutti i partecipanti, diventa irrilevante valutare in che misura la cosa o
il servizio a cui si riferisce la spesa possa essere concretamente utilizzata
dai partecipanti al condominio. (Fattispecie di clausola del regolamento
contrattuale, la quale, regolando diverse ipotesi di spese per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle cose comuni, prevedeva che in generale tutte le
spese riguardanti casi non previsti in modo specifico di amministrazione e
gestione del condominio [nella specie quelle relative alla riparazione della
soletta di copertura delle autorimesse] fossero da ripartirsi in ragione dei
rispettivi millesimi di proprietà).
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 11 maggio 1987, Colombo ed altri c. Condominio
via delle Stelline 9, Milano, in Arch. loc. e cond. 1999, 655.
La disciplina legale di ripartizione delle spese per la conservazione ed il
godimento delle parti comuni è, in linea di principio, derogabile, ai sensi
degli artt. 1123 e 1138 c.c., con la conseguenza che deve ritenersi legittima la
convenzione che modifichi i criteri legali di ripartizione delle predette spese
contenute in una delibera approvata da tutti i condomini.
* Cass. civ., sez. II, 16 novembre 1992, n. 12281, Cond. di via Dante Alighieri
47, Battipaglia c. Viccione.
In tema di riparto di
spese condominiali, qualora non possa farsi riferimento ad una tabella
millesimale approvata da tutti i condomini, il condomino assente o dissenziente
non può sottrarsi al pagamento della quota, spettando al giudice di stabilire se
la pretesa del condominio nei confronti dei singoli condomini sia conforme ai
criteri di ripartizione che con riguardo ai valori delle singole quote di
proprietà sono stabiliti dalla legge in subiecta materia, determinando egli
stesso in via incidentale, anche in assenza di una specifica richiesta al
riguardo, i valori di piano o di porzioni di piano espressi in millesimi.
* Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1992, n. 9107, Infantino c. Saitta.
Nell’ipotesi di delibere
assembleari aventi ad oggetto la ripartizione di spese comuni occorre
distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ex art.
1123 c.c., ovvero sono modificati criteri in precedenza fissati, per le quali è
necessario a pena di radicale nullità il consenso unanime dei condomini, da
quelle con le quali, nell’esercizio delle attribuzioni assembleari di cui
all’art. 1135, nn. 2 e 3 c.c. vengono in concreto ripartite le spese medesime:
queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri convenzionali o legali già
vigenti, devono considerarsi annullabili, con sottoposizione della relativa
azione al termine di decadenza ex art. 1137 c.c.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 30 gennaio 1997, n. 1133, Soc. Top Line Video c.
Condominio di Viale Certosa, 36/h, Milano, in Arch. loc. e cond. 1997, 650.
Le clausole del regolamento condominiale che stabiliscono i criteri di
ripartizione delle spese incidendo direttamente sulla sfera soggettiva dei
condomini hanno natura contrattuale e sono modificabili solo con l’unanime
consenso - che deve essere manifestato in forma scritta - degli stessi, per cui
la deliberazione assembleare che modifichi detti criteri in presenza di
condomini dissenzienti è affetta da nullità assoluta.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 23 dicembre 1988, n. 2732, Borzani c.
Condominio Passirana Residence, via Lattuada 14, Rho, in Arch. loc. e cond.
1990, 68.
I criteri di
ripartizione delle spese stabiliti dall’art. 1123 cod. civ. possono essere
derogati solo da convenzione sottoscritta all’unanimità da tutti i condomini
interessati in qualità di titolari del diritto di proprietà della porzione
immobiliare; perciò, i singoli soci di una cooperativa edilizia a proprietà
indivisa, che sono semplicemente titolari di un diritto personale di godimento
sull’alloggio che viene loro assegnato dietro corrispettivo di un canone con
regolare contratto, non possono lamentare violazione alcuna dell’art. 1123 nel
caso in cui la convenzione derogante alla suddetta norma sia stata deliberata a
semplice maggioranza dei soci.
* Trib. civ. Piacenza, sez. I, 30 novembre 1988, Cavanna ed altri c. ABI - Coop
Piacenza Srl, in Arch. loc. e cond. 1989, 724.
La deliberazione
assembleare adottata a maggioranza con la quale si deroga ai criteri legali di
ripartizione delle spese condominiali è nulla solo nel caso in cui detta
delibera abbia inteso in via generale mutare i criteri medesimi e non in ogni
caso di discostamento da essi.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 10 febbraio 1992, n. 1634, Forti e altri c.
Cond. di via Troya n. 8/A, Milano, in Arch. loc. e cond. 1993, 128.
In tema di riparto di spese condominiali, i condomini, oltre a poter derogare
convenzionalmente al criterio di cui all’art. 1123 cod. civ., possono altresì
adottare, anche a maggioranza, un criterio di ripartizione provvisorio e
temporaneo che consenta di far fronte alle spese annuali di manutenzione e
gestione dei servizi comuni, i cui versamenti devono allora essere considerati a
titolo di acconto e salvo il conguaglio da operare successivamente, anche in
caso di non ancora avvenuta approvazione definitiva delle tabelle millesimali.
* Trib. civ. Roma, sez. V, 24 marzo 1988, n. 4563, Valrose Srl c. Condominio Via
Casal Saraceno 61/65, Roma, in Arch. loc. e cond. 1989, 115.
Un criterio di
ripartizione delle spese condominiali che faccia riferimento ad indici
alternativi rispetto a quelli millesimali, e così anche al criterio dei vani
legali o virtuali, è corretto, giacché l’art. 68, att. c.c. detta una norma
derogabile, non essendo ricompreso tra le disposizioni che il successivo art.
72, att. c.c. qualifica espressamente come cogenti.
* Trib. civ. Milano, 14 maggio 1990, in Arch. loc. e cond. 1990, 750.
Qualora i condomini sostituiscano de facto un criterio di divisione a quello
convenzionale, il criterio accettato sostituisce giuridicamente quello
contrattuale «per facta concludentia».
* Trib. civ. Milano, 14 gennaio 1991, in L’Amm. 1991, n. 5.
In ordine alla ripartizione di spese condominiali, non è consentito modificare a
maggioranza il criterio dettato da un regolamento avente natura contrattuale.
* Trib. civ. Milano, 7 giugno 1990, inedita.
g) Decreto ingiuntivo
Per il recupero della morosità condominiale l’amministratore può chiedere
l’emissione del decreto ingiuntivo, anche sulla base del solo bilancio
preventivo, senza necessità di attendere l’approvazione assembleare di quello
consuntivo.
* Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2008, n. 24299.
In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà
di un’unità immobiliare, l’alienante perde la qualità di condomino e non è più
legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni
sul pagamento dei contributi dell’anno in corso o del precedente, solo
attraverso l’acquirente che gli è subentrato. Ne consegue che non può essere
chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo
63 disp. att. cod. proc. civ. per la riscossione dei contributi condominiali,
atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei
confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del
ricorso monitorio.
* Cass. civ., sez. II, 9 settembre 2008, n. 23345, Brunetti c. Cond. Palazzina
Strada Prov. Torre ed altro.
È manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 63 att. c.c. che col prevedere
che il decreto ingiuntivo - emesso, per il pagamento degli oneri condominiali,
in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea - sia immediatamente
esecutivo nonostante opposizione, conferirebbe al verbale dell’assemblea del
condominio un’efficacia probatoria privilegiata, onde la specialità della tutela
non sarebbe giustificabile rispetto ad altre situazioni creditorie e,
correlativamente, i condomini inadempienti si vedrebbero riservato un
trattamento sfavorevole rispetto ad altre categorie di debitori.
* Corte Cost., ord. 18 marzo 1992, n. 111, in Arch. loc. e cond. 1992, 264.
L’amministratore può
chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo per i contributi dovuti dai
condomini non solo in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea,
ma anche in base a prospetti mensili delle spese condominiali non contestati, ma
in questo secondo caso non può ottenere la clausola di immediata esecuzione
nonostante opposizione.
* Cass. civ., sez. II, 10 aprile 1996, n. 3296, Fresi c. Cond. Boxes.
Qualora il pagamento delle
spese condominiali sia effettuato normalmente presso un istituto di credito
delegato alla riscossione dei crediti condominiali, incombe all’amministratore
che chiede il decreto ingiuntivo a norma dell’art. 63 disp. att. cod. civ. di
accertare il mancato pagamento presso l’istituto delegato alla riscossione alla
data dell’anzidetta richiesta, essendo irrilevante che il pagamento non risulti
effettuato, a tale data, nelle mani del legale del condominio, il quale, nel
richiedere al condominio moroso il pagamento delle spese condominiali in via
stragiudiziale, abbia dichiarato di sostituire se stesso all’istituto di credito
quale delegato alla riscossione, in difetto di prova che tale mandato sia stato
effettivamente conferito dall’amministratore del condominio.
* Cass. civ., sez. II, 7 dicembre 1982, n. 6665, Bianchi c. Cond. Orsini Ge.
Qualora l’opponente a decreto
ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 att. c.c. per il pagamento di contributi
condominiali contesti la sussistenza del debito e la documentazione posta a
fondamento dell’ingiunzione (verbale della delibera assembleare), incombe
all’amministratore del condominio, in quanto attore, l’onere di dimostrare i
fatti costitutivi del credito con la produzione di tutti gli opportuni
documenti.
* Cass. civ., sez. II, 29 agosto 1994, n. 7569, Andreucci c. Condominio Viale
Quattro Venti 231/233, Roma.
Costituisce prova scritta
idonea ad ottenere decreto ingiuntivo (artt. 63 att. c.c. e 633 c.p.c.) per il
pagamento delle spese condominiali, il verbale dell’assemblea che approva il
rendiconto, perché la relativa delibera vincola anche gli assenti ed i
dissenzienti finché non dichiarata nulla o annullata dal giudice
dell’impugnazione, se non decaduti (art. 1137 c.c.).
* Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 1997, n. 9787, Capozza c. Cond. Piazza
Cattedrale, Bitonto.
Il condomino opponente a
decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. c.c. per il pagamento di
contributi condominiali, sulla base di una deliberazione assembleare non
impugnata nel termine di cui all’art. 1137 c.c., non può contestare il titolo
dell’avversa pretesa con il dedurre l’inosservanza dei termini previsti dalla
legge o dal regolamento condominiale per la convocazione della relativa
adunanza, posto che l’irregolarità denunziata è suscettibile di dar luogo ad
un’annullabilità che può essere denunciata nel termine di cui all’art. 1137
cit., con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione, l’efficacia della
deliberazione diviene incontestabile.
* Cass. civ., sez. II, 20 marzo 1993, n. 3302, Jelo c. Cond. V.S. Rocco.
Affinché una questione
pregiudiziale si converta in una causa pregiudiziale idonea ad incidere sulla
competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 34 c.p.c., dovendo essere decisa
con efficacia di cosa giudicata, non è sufficiente che vi sia una esplicita
richiesta di una delle parti in tal senso, ma occorre che la questione sia
suscettibile di produrre conseguenze giuridiche oltre il rapporto controverso e
che possa riconoscersi nel richiedente l’interesse al relativo accertamento,
come nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento
di contributi condominiali, nel quale l’accertamento della validità o meno della
delibera assembleare, dalla quale scaturisce la pretesa del condominio, essendo
destinato a produrre conseguenze giuridiche rispetto ad altri rapporti e ad
altri soggetti, può essere compiuto dal giudice adito non incidenter tantum ma
con efficacia di giudicato solo ove ne sia competente.
* Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1993, n. 5086, Netti c. Cond. di Piazza Anco
Marzio 13, Lido di Ostia.
Non esiste un obiettivo
rapporto di pregiudizialità comportante la necessità della sospensione del
processo a norma dell’art. 295 c.p.c. tra il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 att. c.c. sulla base di una
deliberazione dell’assemblea condominiale che approva la ripartizione delle
spese tra i condomini ed il giudizio di impugnazione della deliberazione ex art.
1137 c.c., giacché la condanna al pagamento è condizionata non alla validità
della delibera assembleare, ma soltanto al perdurare della sua efficacia sicché
il giudice dell’opposizione deve limitarsi a prender atto che la sospensione
dell’esecuzione della deliberazione non sia stata ordinata dal giudice investito
dell’impugnazione ai sensi dell’art. 1137 cit.
* Cass. civ., sez. II, 29 agosto 1994, n. 7569, Andreucci c. Condominio Viale
Quattro Venti 231/233, Roma.
L’articolo 63 att. c.c.
prevede genericamente e senza limitazioni, la possibilità per l’amministratore
del condominio di ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la
riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione della spesa
approvato dall’assemblea ed è evidente che i «contributi» ai quali si riferisce
la norma in questione sono le quote gravanti sui singoli condomini delle spese
condominiali in genere contemplate nell’articolo 1123 c.c. Pertanto, deve
ritenersi priva di qualunque fondamento normativo la tesi secondo cui l’art. 63
cit. sarebbe riferibile alle spese necessarie per la conservazione ed il
godimento delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi condominiali non
anche alle spese relative ad innovazioni.
* Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676, Marino c. Condominio Via
Modigliani 36, Catania, Arch. loc. e cond. 2001, 800.
In tema di opposizione a
decreto ingiuntivo relativo al pagamento di una somma per oneri condominiali, il
condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione in
giudizio del verbale dell’assemblea condominiale nella quale sono stati
approvati i rendiconti delle spese effettuate e i preventivi di quelle per
l’anno a venire.
* Trib. civ. Roma, sez. IV, 5 aprile 1985, n. 4568, Addamiano
c. Cond. di via Francesco Denza, 15, Roma, in Arch. loc. e cond. 1996, 114.
Il decreto ingiuntivo emesso
per un’obbligazione pecuniaria nei confronti del condominio, opposto solo da
alcuni condomini ma accettato dal condominio medesimo e dai restanti
partecipanti alla comunione, acquista autorità di giudicato sostanziale nei
confronti degli intimati che non abbiano proposto opposizione.
* Trib. civ. Catania, sez. I, 13 novembre 2000, n. 4799, Sorbello c. Soc. G.A.M.
Costruzioni e Reitano, in Arch. loc. e cond. 2001, 261.
h) Fondo speciale
Le spese impreviste e
straordinarie, rispondono all’esigenza della gestione condominiale e rientrano
nel più ampio ambito oggettivo delle spese occorrenti per il godimento e la
conservazione delle parti comuni dell’edificio. È pertanto consentito
all’assemblea dei condomini di approvare uno stanziamento a titolo di fondo per
dette spese, mentre secondo l’ordine del giorno, era chiamata a deliberare sullo
stanziamento di un fondo per spese relative ai lavori di manutenzione del
fabbricato condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 1975, n. 3463.
L’onere per la costituzione di un fondo speciale per le spese di manutenzione
straordinaria va ripartito tra i condomini in base ai criteri fissati nell’art.
1123 c.c. Se per la realizzazione di interventi non ancora specificati è
possibile ripartire provvisoriamente la somma destinata alla costituzione del
fondo in base ai millesimi di proprietà, tale ripartizione provvisoria va
corretta non appena, compiutasi un’opera, essa risulti maggiormente utile ad
alcuni condomini rispetto agli altri.
* Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1974, n. 244.
È inammissibile la
costituzione di un fondo cassa condominiale per spese straordinarie, non
determinate né determinabili. Tale potere esula dalla competenza dell’assemblea
condominiale, la quale è limitata, ex art. 1135 n. 2 c.c., all’approvazione del
preventivo delle spese occorrenti durante l’anno. È illegittimo quindi andare
oltre la dimensione annuale della gestione condominiale, così come è illegittimo
onerare i condomini di spese che non abbiano una urgente o specifica causale o
destinazione.
* Trib. civ. Lucera, 20 dicembre 1996, Ceglie c. Condominio Ginestra 1, in Arch.
loc. e cond. 1997, 456.
Qualora l’assemblea dei
condomini, deliberando l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e la
costituzione del fondo speciale, approvi il piano di riparto di tale fondo in
proporzione ai millesimi di proprietà, senza che nella deliberazione vi sia
alcun cenno sull’applicazione, in sede di approvazione del rendiconto finale e
del versamento del conguaglio, di criteri differenti di distribuzione delle
spese (quale quello di cui all’art. 1123 comma secondo, c.c.), tale piano di
riparto è da considerarsi definitivo riguardo ai criteri di distribuzione delle
quote integranti il fondo speciale, costituito ai sensi dell’art. 1135, n. 4,
c.c., e degli acconti richiesti ai condomini. Tale delibera è pertanto
illegittima, quando debba trovare applicazione l’art. 1123 comma secondo, c.c.;
essa è però annullabile (e non nulla), e va quindi impugnata entro il termine di
cui all’art. 1137 c.c.
* Trib. civ. Parma, 20 giugno 1996, n. 665, Bettuzzi c. Condominio di Borgo
Valorio 7, Parma, in Arch. loc. e cond. 1997, 102.
È nulla la delibera
assembleare con la quale un condominio costituisca un fondo, da investire in
titoli pubblici, per future spese straordinarie, non determinate né
determinabili.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 26 gennaio 1994, Di Maio c. Condominio di via S.
Maria in Cubito 532, Napoli, in Arch. loc. e cond. 1995, 162.
Appartiene al potere
discrezionale dell’assemblea e non pregiudica né l’interesse dei condomini alla
corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all’accredito
della proporzionale somma - perché compensata dal corrispondente minor addebito,
in anticipo o a conguaglio - l’istituzione di un fondo-cassa per le spese di
ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni, e la relativa delibera è
formalmente regolare, anche se tale istituzione non è indicata tra gli argomenti
da trattare, se è desumibile dal rendiconto - depositato prima dell’assemblea
convocata per la sua approvazione - in cui l’accantonamento di un’entrata
condominiale (nella specie canone dell’appartamento dell’ex portiere) è
destinato alle spese di ordinaria manutenzione.
* Cass. civ., sez. II, 28 agosto 1997, n. 8167, Genovesi c. Cond. via Segesta
10, Roma ed altro.
La sostituzione, ad
opera del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale, di una
parte del tetto con terrazza di pertinenza della propria unità immobiliare e a
proprio uso esclusivo, costituisce alterazione della destinazione della cosa
comune, in violazione dell’art. 1102, comma primo, c.c. e non può considerarsi
insita nel più ampio diritto di sopraelevazione spettante al proprietario
dell’ultimo piano.
* Trib. civ. Piacenza, 8 novembre 2000, n. 1135, Soc. Condominio Iris c. Rial,
in Arch. loc. e cond. 2001, 265.
i) Manutenzione e
conservazione delle cose comuni
Nel condominio di edifici
l’erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e quelle relative ai servizi
comuni essenziali non richiede la preventiva approvazione dell’assemblea dei
condomini, in quanto trattasi di esborsi (contributi, utenze, premi
assicurativi, spese per il riscaldamento ecc.) dovuti a scadenze fisse e ai
quali l’amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore
delle delibere dell’assemblea. L’approvazione di dette spese è, invece,
richiesta in sede di consuntivo, giacché solo con questo si accertano le spese e
si approva lo stato di ripartizione definitivo che legittima l’amministratore ad
agire contro i condomini morosi per il recupero delle quote poste a suo carico.
* Cass. civ., sez. II, 18 agosto 1986, n. 5068, Siocco c. Cond. Via Botero.
L’obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione
delle parti comuni dell’edificio deriva non dalla preventiva approvazione della
spesa e dalla ripartizione della stessa, ma dalla concreta attuazione
dell’attività di manutenzione e sorge quindi per effetto dell’attività
gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell’autorizzazione
accordata all’amministrazione per il compimento di una determinata attività di
gestione. (Nella specie avendo il condomino ammesso di non avere pagato le quote
richieste e non contestato il loro ammontare, è stata ritenuta superflua e priva
di fondamento ogni altra questione, ivi compresa quella concernente la nullità
delle deliberazioni assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo
emanato nei suoi confronti).
* Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 2000, n. 857, Allegretti c. Condominio via
Vodice 3, Terni.
Il divieto imposto al singolo
condomino di eseguire, senza autorizzazione dell’amministratore o
dell’assemblea, spese per la conservazione delle cose comuni, è ispirato al
criterio di impedire dannose interferenze nell’amministrazione condominiale e
cessa - ai sensi dell’art. 1134 c. c. - quando si tratti di spese urgenti, tali
dovendo considerarsi quelle che, secondo il criterio del bonus pater familias,
appaiono indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo,
nocumento della cosa comune. Ove abbia effettuato tali spese, il condomino può
promuovere azione per il rimborso (detratta la sua quota) nei confronti del
condominio rappresentato dal suo amministratore, essendo questi passivamente
legittimato nei confronti di qualunque azione concernente le parti comuni
dell’edificio.
* Cass. civ., sez. II, 12 luglio 1976, n. 2665.
L’obbligazione in base alla
quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la
conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio, qualora la
ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l’approvazione del rendiconto
annuale dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1135, n. 3, c.c., sorge soltanto
dal momento dell’approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle
spese. Ne consegue che la prescrizione del credito nei confronti di ciascun
condomino inizia a decorrere soltanto dalla approvazione della ripartizione
delle spese e non dall’esercizio di bilancio.
* Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1992, n. 11981, Del Vecchio c. Lazzaretti.
In tema di spese necessarie
per la conservazione e il godimento delle parti comuni, che costituiscono
l’oggetto di un’obbligazione propter rem, in quanto conseguenza della
contitolarità del diritto reale su beni e servizi comuni, l’obbligazione di
ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni
nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la
delibera dell’assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di
autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene
determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di
compravendita di un’unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del
condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende
necessario effettuare la spesa.
* Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2003, n. 6323, Basili c. Cond. via Appia Nuova
270, Roma.
In tema di condominio negli
edifici le parti dell’edificio - muri e tetti (art. 1117, n. 1 c.c.) - ovvero le
opere ed i manufatti - fognature, canali di scarico e simili (art. 1117, n. 3
c.c.) - deputati a preservare l’edificio condominiale dagli agenti atmosferici e
dalle infiltrazioni d’acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro
funzione, fra le cose comuni, le spese per la cui conservazione sono
assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole
proprietà esclusive ai sensi della prima parte dell’art. 1123 c.c., e non
rientrano, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio
dei condomini in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di
altri (art. 1123, secondo e terzo comma, c.c.).
* Cass. civ., 27 novembre 1990, n. 11423.
Le spese per la difesa
delle parti comuni dell’edificio, dagli agenti atmosferici, sono ripartite in
misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive ai sensi
dell’art. 1123, primo comma c.c. e non rientrano - invece - fra le spese di cui
ai commi secondo e terzo della medesima norma, le quali riguardano le cose
comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa,
ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri.
* Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1999, n. 4403, Faucci c. Fiorenza.
L’articolo 1123 c.c. trova
applicazione con riferimento alle spese attinenti a quelle parti e quei servizi
comuni dell’edificio in condominio che per loro natura sono destinati a fornire
utilità diverse ai singoli condomini; la norma non trova pertanto applicazione
con riguardo alla spesa per la messa a terra dell’impianto elettrico
condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2001, n. 12737, Valoroso c. Cond. Viale
Tiziano 128, Portici.
Le spese relative
all’impermeabilizzazione di autorimesse sottostanti al giardino di proprietà
comune vanno ripartite in base alle quote millesimali di proprietà, ai sensi
dell’art. 1123, primo comma, c.c., in quanto non è configurabile una diversa
misura d’uso da parte dei condomini in relazione all’oggettiva duplice funzione
di sostegno del giardino e di copertura delle autorimesse svolta dal bene
comune.
* Trib. Bergamo, Sez. stralcio, 27 aprile 2000, n. 566, Caruso ed altro c.
Cirelli, in Arch. loc. e cond. 2002, 329.
In tema di comunione, la
disciplina normativa delle spese necessarie per la conservazione e per il
godimento delle parti comuni, di cui all’art. 1123 cod. civ., è soggetta a
deroga convenzionale.
* Corte app. civ. Milano, sez. II, 23 novembre 1979, n.1861, Malin c. Beltramo
Ceppi, in Arch. loc. e cond. 1980, 235.
Il condomino proprietario di un’unità immobiliare che costituisce un corpo di
fabbrica autonomo rispetto all’edificio principale (avendo accesso diretto dalla
pubblica via) non usufruisce in modo pieno e diretto delle utilità prodotte
dalle parti comuni destinate a rendere possibile il godimento delle porzioni
comprese nell’edificio principale; pertanto le spese riguardanti la manutenzione
di androne, scale e cantine (ove possono trovarsi impianti comuni) devono essere
ripartite non in misura proporzionale al valore delle singole porzioni di piano,
bensì in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
* Trib. civ. Milano, 28 gennaio 1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 789.
j) Morte del condomino
Il debito relativo alle spese condominiali maturate, in caso di morte del
proprietario degli appartamenti gravati dalle spese stesse, assume la qualità di
debito ereditario, soggiacendo così al disposto di cui all’art. 752 c.c.
Trib. civ. Sanremo, 8 maggio 1992, n. 139, in Arch. loc. e cond. 1992, 611.
k) Obbligazioni assunte dal
singolo condomino
La mancata deliberazione ed
approvazione, da parte dell’assemblea di un condominio, dell’obbligazione che il
singolo condomino abbia assunto in rappresentanza e nell’interesse del
condominio medesimo, non preclude al creditore di far valere le proprie ragioni
nei confronti di quel condomino, salvo l’eventuale diritto di rivalsa di
quest’ultimo nei rapporti con gli altri partecipanti.
* Cass. civ., sez. II, 14 maggio 1977, n. 1934.
l) Obblighi del nuovo
acquirente
L’acquirente di appartamento
condominiale è tenuto al pagamento delle spese comuni scaturenti da delibera
assembleare antecedente all’acquisto (quale deve considerarsi la decisione presa
alla unanimità dai condomini, mediante sottoscrizione di un foglio fatto
circolare tra gli stessi) sia perché al successore a titolo particolare di uno
dei contraenti sono trasferiti non solo tutti i diritti derivanti dal contratto,
ma anche tutti gli oneri, ob rem ed in favore dei terzi, sia perché l’obbligo di
pagamento delle spese in questione grava su ciascun condomino, ai sensi degli
artt. 1104 e 1123 e seguenti cod. civ., per il solo fatto di avere in atto una
quota di proprietà ed anzi, in ipotesi di alienazione di tale quota, si estende,
in solido con il dante causa, alle spese dovute da quest’ultimo e non ancora da
lui versate al momento dell’alienazione.
* Cass. civ., sez. II, 22 aprile 1982, n. 2489, Casavola c. Luciani.
Il principio dell’ambulatorietà
passiva ha riscontro nell’art. 63, comma secondo, att. c.c.; in virtù di esso
l’acquirente di una unità immobiliare condominiale può essere chiamato a
rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, ma
non al suo posto, ed opera nel rapporto tra il condominio ed i soggetti che si
succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare, non anche nel
rapporto tra quest’ultimi. In questo secondo rapporto, salvo che non sia
diversamente convenuto tra le parti, è invece operante il principio generale
della personalità delle obbligazioni; l’acquirente dell’unità immobiliare
risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al
momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino; e se, in virtù del
principio dell’ambulatorietà passiva di tali obbligazioni sia stato chiamato a
rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto
a rivalersi nei confronti del suo dante causa.
* Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2000, n. 1956, Martella c. Pandolfo ed altri.
L’acquirente di un
appartamento in un edificio in condominio, mentre può far valere la sua qualità
di condomino e contestare efficacemente la validità delle deliberazioni
dell’assemblea condominiale, prese con l’intervento del venditore, solo ove
abbia provveduto previamente alla notificazione o comunicazione al condominio
dell’atto del suo acquisto, per contro non può pretendere di non rispondere,
nella qualità di effettivo condomino, delle obbligazioni relative alle spese per
aver omesso di comunicare il suo acquisto al condominio, che ne sia comunque a
conoscenza.
* Cass. civ., sez. II, 26 aprile 1978, n. 1946.
In tema di condominio di edifici l’art. 63 comma 2 disp. att. c.c., stabilendo
che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo
al pagamento dei contributi relativi all’anno già in corso e a quello
precedente, rende insostenibile la tesi della realità pura ed assoluta in
relazione ai contributi dovuti per l’esecuzione di lavori condominiali, quanto
meno nei rapporti fra condomini e condominio.
* Corte app. civ. Roma, 6 dicembre 1993, in Giur. merito 1995, 526.
Il condomino di un edificio
che venda l’appartamento di sua esclusiva proprietà è tenuto al pagamento dei
contributi condominiali deliberati dall’assemblea quando egli era ancora
proprietario.
* Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 1998, n. 981, Ruggeri c.
Barbagallo, in Arch. loc. e cond. 1998, 391.
L’effetto c.d. «purgativo»
della vendita forzata immobiliare, concernente le trascrizioni ed iscrizioni
pregiudizievoli e, dunque, i creditori che necessariamente devono essere
chiamati ad intervenire nel processo esecutivo, non si estende all’ipotesi di
successione nel rapporto di condominio e relativamente all’onere del pagamento
dei contributi condominiali ex art. 63 att. c.c., il quale rappresenta pur
sempre norma speciale tesa al rafforzamento della tutela degli interessi
creditori del condominio di cui fa parte il bene staggito ed i cui oneri,
continuando a maturare anche in epoca successiva al pignoramento, non possono
essere posti a carico del condominio (salvi gli effetti dell’intervento) proprio
perché concernono un bene la cui vendita va a vantaggio dei creditori della
procedura esecutiva.
* Trib. civ. Bologna, sez. I, 6 maggio 2000, n. 1471, Di Giustino c. Condominio
Via Saffi nn. 2-4-6, Bologna, in Arch. loc. e cond. 2001, 133.
Non è ammessa un’applicazione
estensiva dell’art. 63 disp. att. c.c., il quale dispone che chi subentra nei
diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei
contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
* Trib. civ. Reggio Emilia, 7 dicembre 1990, in Giur. merito 1992, 1172.
m) Obbligo di contribuzione
La responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal
condominio verso i terzi sono governate dal principio generale di cui all’art.
1292 c.c., secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di
debitori.
* Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2008, n. 14813, C.A. c. Condominio, in Arch.
loc. e cond. 2008, 459.
L’obbligo di pagare i contributi condominiali trova il suo fondamento nell’essere
il condomino comproprietario dei beni alla cui conservazione e manutenzione deve
contribuire, deve ritenersi invalida la norma del regolamento condominiale non
contrattuale che - al di là dell’unanime consenso di tutti i condomini - ponga a
carico del condomino con il meccanismo della delibera assembleare oneri non
previsti dalla legge. (Fattispecie in tema di contribuzione alle spese per
lavori di giardinaggio eseguiti dal condominio su terreni solo in possesso dello
stesso e non di proprietà comune).
* Cass. civ., sez. II, 22 aprile 2005, n. 8490, Mamazza ed altra c. Condominio
Residence Park, Gravina, in Arch. loc. e cond. 2006, 290.
L’obbligazione in base alla
quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la
conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio è propter rem,
essendo strettamente connessa alla contitolarità del diritto di proprietà che i
partecipanti alla comunione hanno su di esse, con la conseguenza che deve
presumersi l’efficacia reale anche della clausola del regolamento di condominio,
di natura contrattuale, con cui la singola unità immobiliare venga esonerata, in
tutto o in parte, dal contributo nelle spese stesse - salvo che dalla clausola
non risulti la inequivoca volontà di concedere l’esenzione solo a colui che, in
un determinato momento, sia proprietario del bene - e deve quindi ritenersi che
detta clausola sia operante anche a favore dei successori, a titolo universale o
particolare, del condomino in favore del quale l’esenzione era stata prevista.
* Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1988, n. 6844, Cond. V. Somalia c. Soc. Sama.
L’obbligo del condomino di
pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni
dell’edificio deriva dalla concreta attuazione dell’attività di manutenzione,
non già dalla preventiva approvazione della spesa e della ripartizione della
stessa (cui va assegnato carattere meramente autorizzativo dell’opera), e sorge,
quindi, per effetto di un atto di gestione concretamente compiuto e non
semplicemente per effetto dell’autorizzazione accordata all’amministratore per
il compimento di una determinata attività di gestione. (Principio affermato in
fattispecie in cui, alla stregua dell’accordo tra il venditore e l’acquirente di
un appartamento, che poneva a carico del primo le spese maturate fino alla data
del rilascio dell’immobile, l’impugnata sentenza - cassata dalla Suprema Corte -
aveva ritenuto che l’obbligo relativo alla quota di spese per la tinteggiatura
del fabbricato condominiale fosse maturato prima di detta data, essendo a questa
anteriore la delibera assembleare di approvazione e ripartizione delle spese
stesse).
* Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1988, n. 4467, Di Giulio c. Giuliani. Nello
stesso senso, Cass. civ., 17 maggio 1997, n. 4393.
L’obbligo dei condomini
di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della
delibera dell’assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della
successiva delibera di ripartizione volta soltanto a rendere liquido un debito
preesistente e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, per cui
l’individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini è il
frutto di una semplice operazione matematica. Pertanto, nel caso di alienazione
di un appartamento, obbligato al pagamento dei tributi è il proprietario nel
momento in cui la spesa viene deliberata.
* Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1996, n. 9366, Verdosci c. De Simoni ed altri,
in Arch. loc. e cond. 1997, 238.
In tema di riparto di
spese condominiali, qualora non possa farsi riferimento ad una tabella
millesimale approvata da tutti i condomini, il condomino assente o dissenziente
non può sottrarsi al pagamento della quota, spettando al giudice di stabilire se
la pretesa del condominio nei confronti dei singoli condomini sia conforme ai
criteri di ripartizione che con riguardo ai valori delle singole quote di
proprietà sono stabiliti dalla legge in subiecta materia, determinando egli
stesso in via incidentale, anche in assenza di una specifica richiesta al
riguardo, i valori di piano o di porzioni di piano espressi in millesimi.
* Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1992, n. 9107, Infantino c. Saitta.
Il condominio è tenuto
al pagamento dei contributi per le spese preesistenti all’approvazione del
bilancio, ma fornite di forza esecutiva in quanto costituenti obbligazione nei
confronti di terzi estranei.
* Cass. civ., sez. II, 16 maggio 1995, n. 5385, Sasso c. Cond. Coop. Chiara.
L’obbligo di ciascun condomino
di contribuire alle spese necessarie per la conservazione delle parti comuni e
per l’esercizio dei servizi condominiali deriva dalla titolarità del diritto
reale sull’immobile e integra un’obbligazione propter rem preesistente
all’approvazione, da parte dell’assemblea dello stato di ripartizione il quale,
perciò, non ha valore costitutivo ma soltanto dichiarativo del relativo credito
del condominio in rapporto alla quota di contribuzione dovuta dal singolo
partecipante alla comunione. Ne consegue che il condomino non può sottrarsi al
pagamento dei contributi richiestigli ancorché nello stato di ripartizione
approvato dall’assemblea figuri, anziché il suo nome, quello del suo dante
causa.
* Cass. civ., sez. II, 14 marzo 1987, n. 2658, Soulet c. Martinotti.
L’insorgenza dell’obbligazione del partecipante ex art. 1104 c.c. di contribuire
alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, postula, in caso
di contestazione, che venga fornita la prova dei presupposti dell’esistenza del
condominio o della comunione, cioè della proprietà di cose comuni.
* Cass. civ., sez. II, 1 luglio 1996, n. 5967, Loiacono c. Cond. Parco La
Vecchia di Cassano Murge, in Arch. loc. e cond. 1996, 906.
In materia di condominio negli
edifici, al potere dell’assemblea del condominio di deliberare, nelle forme e
con le maggioranze prescritte, l’esecuzione delle opere necessarie per la
conservazione e per il godimento delle parti comuni e per l’esercizio dei
servizi condominiali, fa riscontro l’obbligo di ciascun condomino di contribuire
alle relative spese, discendente dalla titolarità del diritto reale
sull’immobile ed integrante un’obbligazione propter rem preesistente
all’approvazione, da parte dell’assemblea, dello stato di riparto, ed in
concreto direttamente correlato alla precedente deliberazione, di esecuzione
delle opere. Ne consegue che, quando la contestazione del condomino investa,
prima ancora che il quantum dell’obbligo di contribuzione, il relativo an, è
tale ultima deliberazione che deve essere impugnata nel termine di decadenza di
cui all’art. 1137, comma 3, c.c., ove si assuma essere la deliberazione affetta
da vizi formali, perché presa in violazione di prescrizioni legali,
convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di
informazione dell’assemblea, o da eccesso di potere o da incompetenza;
svincolata da tale termine è invece la delibera radicalmente nulla perché
esorbitante dai limiti delle attribuzioni dell’assemblea o concernente
innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino sulle cose o servizi comuni
o su quelle di proprietà esclusiva di ognuno di essi.
* Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 1995, n. 1890, Marrocchi c. Rabbai e Cond.
Terminillo Residence Excelsior.
Il disposto degli artt.
1129 (nomina annuale dell’amministratore), 1135, n. 2 (preventivo annuale di
spesa), 1135, n. 3 (rendiconto annuale delle spese e delle entrate) del codice
civile configura una dimensione annuale della gestione condominiale, sicché è
nulla la deliberazione condominiale che, nell’assenza di un’unanime
determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione
pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l’obbligo
della contribuzione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato
principio di diritto, ha confermato la sentenza del merito che aveva dichiarato
la nullità della deliberazione condominiale con la quale era stato così deciso a
maggioranza: «continuare a versare le quote relative al fondo di riserva per
l’anno 1988 e per i prossimi cinque anni, pari ad una quota condominiale
trimestrale per ogni anno, che dovrà essere versata entro il 30 maggio di ogni
anno.
* Cass. civ., sez. II, 21 agosto 1996, n. 7706, Cond. di via delle Piagge 9,
Tivoli c. Garberini e altro, in Arch. loc. e cond. 1996, 886.
In tema di comunione di
diritti reali, la disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 1104 c.c.
(secondo la quale il cessionario del partecipante è tenuto in solido col cedente
a pagare i contributi da questo dovuti e non versati) può essere invocata solo
dal creditore, non da terzi estranei al rapporto obbligatorio. Pertanto, qualora
un condominio paghi debiti inerenti un periodo anteriore alla propria
costituzione (e relativi ai precedenti comproprietari), non può invocare la
suddetta norma nei confronti degli aventi causa degli originari comproprietari,
assumendo di avere estinto un debito non proprio. In tale ipotesi, il condominio
non può neppure invocare le norme in materia di obbligazioni solidali, in
quanto, non essendo esso ancora costituito al momento in cui il debito sorgeva e
non avendo perciò assunto la qualità di (con) debitore, ha estinto un debito di
altri e non anche di altri, onde non può agire in regresso ex art. 1299 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 26 marzo 1997, n. 2657, Cond. Via Tallone n. 16, Milano c. Calomei ed altri.
In tema di contributi
condominiali, deve considerarsi tardivo il pagamento effettuato dal condòmino
nello stesso giorno in cui viene emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo ex art. 63 att. c.c.
* Trib. civ. Bergamo, 27 giugno 2009, n. 9519, N.B. c. Condominio Viale Giulio
Cesare, 46 Lotto L, Bergamo, in Arch. loc. e cond. 2010.
Qualora, dopo
l’emissione del decreto ingiuntivo ex art. 63 att. c.c., il condòmino paghi la
sola somma capitale, è legittima la notifica del decreto per il pagamento degli
interessi legali e delle spese del procedimento.
* Trib. civ. Bergamo, 27 giugno
2009, n. 9519, N.B. c. Condominio Viale Giulio Cesare, 46 Lotto L, Bergamo,
in Arch. loc. e cond. 2010.
A seguito di
opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato - laddove sia intervenuto il
pagamento della somma capitale - ma devono essere confermate le statuizioni in
ordine agli interessi legali ed alle spese del procedimento monitorio e
l’opponente, in quanto soccombente, deve essere condannato anche alle spese del
giudizio di opposizione.
* Trib. civ. Bergamo, 27 giugno 2009, n. 9519, N.B. c. Condominio Viale Giulio
Cesare, 46 Lotto L, Bergamo, in Arch. loc. e cond. 2010.
La rinuncia del
condomino a servirsi della cosa comune (espressa al fine di ottenere l’esonero
dall’obbligo di contribuzione alle spese di manutenzione e conservazione) è
colpita da invalidità laddove, qualora detta cosa sia necessaria per l’esistenza
stessa dell’edificio o sia essenziale al fine di poter accedere ai diversi piani
dell’edificio, nonché alle parti comuni dello stesso, di fatto la stessa
continuerebbe a servire il condomino anche dopo, e nonostante la sua rinunzia.
(Fattispecie di rinunzia temporanea al diritto di accesso al vano scale).
* Trib. civ. Bologna, 3 aprile 2001, n. 1000, Galletti c. Condominio P.zza De
Baraccano 4, Bologna, in Arch. loc. e cond. 2002, 620.
In riferimento ai
debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni,
concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun
condomino ha interesse per l’intero, si applica il principio di cui all’art.
1294 c.c., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i
condomini.
* Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14593, Credito Emiliano Spa c. Emme
Service Srl.
n) Preventivo delle spese
Nel condominio degli edifici anche le spese di manutenzione ordinaria e quelle
fisse relative ai servizi comuni essenziali richiedono la preventiva
approvazione dell’assemblea dei condomini essendo questa espressamente richiesta
dall’art. 1135, n. 2, c.c. per tutte le spese occorrenti durante l’anno e non
solo per le spese di straordinaria manutenzione alle quali si riferisce il
citato art. 1135, n. 5. È pertanto annullabile la delibera dell’assemblea che
autorizza l’amministratore ad aumentare i contributi previsti dal preventivo di
spese approvato.
* Cass. civ., sez. II, 18 maggio 1994, n. 4831, Condominio di Via Campania
15 e 17, Taranto c. Masella.
Il preventivo delle
spese occorrenti durante l’anno (v. art. 1135 n. 2 c.c.) non è assimilabile al
bilancio di una società e non deve necessariamente prevedere, accanto alle spese
o perdite stimate per l’esercizio, anche i profitti o ricavi.
* Trib. civ. Milano, 23 settembre 1989, inedita.
o) Pulizia
In mancanza di titolo
contrario, i canali di gronda (esplicando una funzione che riguarda l’edificio
nel suo complesso unitario) devono annoverarsi tra i beni di cui il codice
civile presume la proprietà comune. Conseguentemente, nel silenzio del
regolamento che non preveda una specifica norma convenzionale, le spese di
pulitura periodica delle gronde devono essere ripartite in misura proporzionale
al valore delle proprietà esclusive ex art. 1123, comma 1, c.c., non potendo
derogarsi a tale criterio legale se non con il consenso unanime di tutti i
partecipanti al condominio (e non dei soli presenti in assemblea).
* Trib. civ. Genova, sez. III, 23 novembre 2005, n. 4766, Magliano ed altra c.
Condominio via San Nazaro 6, Genova, Arch. loc. e cond. 2006, 435.
Adottato il criterio posto per la manutenzione delle scale per le spese relative
alla pulizia delle parti comuni dell’edificio condominiale, esse vanno divise
per metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo e, per
l’altra metà, in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, di
guisa che la quota da sopportare dai proprietari degli appartamenti siti sullo
stesso piano non può essere divisa in parti eguali, ma in proporzione al valore
millesimale di ciascun appartamento dello stesso piano.
* Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1970, n. 801.
È legittima, in difetto di precise e difformi clausole del regolamento
condominiale, la delibera che ripartisce le spese per la pulizia dei locali e
spazi comuni in proporzione delle quote di proprietà di ciascun condomino, anche
nei confronti dei proprietari di locali forniti di accesso esterno all’androne e
al vano scala.
* Trib. civ. Roma, 7 aprile 1990, n. 5331, in Arch. loc. e cond. 1990, 753.
p) Ripartizione ad opera del giudice
In tema di riparto di
spese condominiali, qualora non si possa fare riferimento a una tabella valida e
vincolante per tutti i condomini, spetta al giudice statuire se la pretesa del
condominio nei confronti dei singoli partecipanti alla comunione sia conforme ai
criteri di ripartizione che, con riguardo al valore delle singole quote di
proprietà, sono sanciti dalla legge in subiecta materia, determinando egli
stesso il valore dei piani o porzioni di piano espresso in millesimi. Pertanto,
non essendo prevista dalla legge la possibilità di adozione dei criteri
provvisori di distribuzione delle spese condominiali, deve escludersi che, in
mancanza di tabelle millesimali validamente approvate da tutti i condomini,
l’assemblea possa adottare a maggioranza e in via temporanea, un criterio di
ripartizione delle spese condominiali che consenta il versamento dei contributi
a titolo di acconto e salvo conguaglio da operare successivamente alla
approvazione delle tabelle millesimali.
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1985, n. 1057, Cassano c. Cond. V. Melo.
In tema di rimborso di spese condominiali, qualora non si possa fare riferimento
a una tabella valida e vincolante per tutti i condomini, spetta al giudice di
stabilire se la pretesa del condominio nei confronti dei singoli partecipi sia
conforme ai criteri di ripartizione che, con riguardo al valore delle singole
quote di proprietà sono sanciti dalla legge, in subiecta materia, determinando
egli stesso il valore dei piani o porzioni di piano espresso in millesimi.
* Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 1974, n. 3097.
Poiché la consulenza
tecnica d’ufficio ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice
l’apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di
esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della
quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza
contabile (nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per
evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad
iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse
astrattamente idonei.
* Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1132, Barash c. Condominio via Corti
30, Milano.
Nelle controversie da decidere secondo equità, ai sensi dell’articolo 113,
secondo comma, c.p.c., il Giudice di pace viola l’obbligo di osservare i
principi informatori della materia del condominio qualora in materia di azioni
per il recupero delle spese condominiali, nell’individuazione del soggetto
tenuto al pagamento, assuma quale principio generale dell’ordinamento quello
dell’apparenza del diritto.
* Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2007, n. 22089, Mongelli c. Condominio via
XXIV Maggio, Carosino, in Arch. loc. e cond. 2008, 260.
q) Riscossione dei contributi
In caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero
della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà
esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non
anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio,
che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per
l’operatività’ del principio dell’apparenza del diritto, strumentale
essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede,
ed essendo, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla
effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al
soddisfacimento del credito della gestione condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2011, n. 574, M.R.M. ed altri c. Condominio
X.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione
di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante
esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter
sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al
giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.
* Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26629, Iannaimi ed altri c. Cond.
Largo Parini 18, Palermo.
A norma degli artt.
1123 c.c. e 63 att. c.c., l’amministratore di un condominio di un edificio può
riscuotere pro quota e in base allo stato di ripartizione come approvato
dall’assemblea, i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni e
per la prestazione dei servizi nell’interesse comune direttamente ed
esclusivamente dai condomini, restando esclusa un’azione diretta nei confronti
dei conduttori delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio,
anche dopo l’entrata in vigore della L. 27 luglio 1978 n. 392, la quale
disciplina i rapporti tra locatore e conduttore, senza innovare in ordine alla
normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti nei confronti
dell’amministrazione di un condominio di un edificio al pagamento dei contributi
e delle spese di cui sopra.
* Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 1993, n. 10719, Gobbi c. Arlandini.
L’art. 186 lett. b)
c.c., nel testo introdotto dalla L. 19 maggio 1975 n. 151, prevedendo una
responsabilità patrimoniale dei beni della comunione per i carichi
dell’amministrazione e, cioè, per i debiti di qualsiasi natura contratti per la
manutenzione ordinaria dei singoli beni (come le spese necessarie per la
conservazione ed il godimento della cosa comune, i contributi condominiali, le
spese per le innovazioni e per i miglioramenti purché non eccessivamente gravose
per il bilancio familiare) non ha escluso che di esse ciascun coniuge debba
rispondere per l’intero, spettando l’amministrazione dei beni della comunione e
lo stesso potere di rappresentanza in giudizio, a norma dell’art. 180 c.c.,
disgiuntamente ad entrambi. Ne consegue che il pagamento dei contributi
condominiali relativi alla cosa comune ben può essere chiesto ad uno solo dei
contitolari del bene.
* Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1995, n. 1038, Mondella c. Cond. di via S.
Maria dell’Imperio 40, Vibo Valentia.
Per «anno» - di cui all’art.
63, secondo comma, att. c.c. - deve intendersi non quello solare (1 gennaio-31
dicembre), ma quello di gestione, comprendente sempre 365 giorni, a partire
dalla data scelta dall’assemblea dei condomini o fissata dal regolamento
condominiale.
* Trib. civ. Milano, 6 giugno 1991, inedita.
In virtù di quanto stabilisce il secondo comma dell’art. 63 att. c.c., in caso
di subentro di un nuovo condomino nei diritti del vecchio, il legislatore, al
fine di consentire una rapida e più sicura esazione dei contributi condominiali,
ha costituito entrambi i condomini solidalmente responsabili nei confronti del
condominio, con la conseguenza che, trattandosi di una solidarietà legale
perfetta, ciascun condebitore risponde per il tutto ed il condominio, a mezzo
del suo amministratore, può agire, a sua scelta, o contro tutti
contemporaneamente o contro ciascuno di essi, a sua discrezionale scelta.
* Trib. civ. Milano, 6 giugno 1991, inedita.
r) Ritardato o mancato pagamento (morosità)
In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in
giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il
locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne
abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi
dell’art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i
quali non si esauriscono nell’aver indirizzato la richiesta prevista dall’art. 9
della legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del
conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma
comprendono anche l’esistenza, l’ammontare e i criteri di ripartizione del
rimborso richiesto.
* Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2010, n. 20348, Consortile Centro
Commerciale Centro c. Inpdap.
Integra il delitto di
diffamazione, il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con
cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese, qualora
esso venga affisso in luogo accessibile non già ai soli condomini dell’edifici -
per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla
conoscenza dei fatti - ma a un numero indeterminato di altri soggetti: in tal
caso, invero, il requisito della comunicazione con più persone si può ritenere
in re ipsa.
* Cass. pen., sez. V, 31 marzo 2008, n. 716 (ud. 13 febbraio 2008), Ric. De
Rosa, in Arch. loc. e cond. 2008, 363.
È configurabile il reato di diffamazione in danno di taluni condomini di un
edificio, indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e pertanto
esclusi dalla fruizione di taluni servizi, quando il comunicato contenente tali
indicazioni sia affisso in luogo accessibile non ai soli componenti del
condominio, per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile
alla conoscenza dei fatti, ma ad un numero indeterminato di altri soggetti.
* Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2007, n. 35543, Ric. Donato ed altri.
Il giudice
dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del condomino
moroso ex art. 63, comma 1, att. c.c. non può sospendere il giudizio in attesa
della definizione del diverso giudizio di impugnazione, ex art. 1137 c.c., della
deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 22 febbraio 2007, n. 4421, in Arch. loc. e cond.
2007, 265.
La disposizione di un regolamento condominiale che preveda una indennità di mora
in caso di ritardato pagamento dei contributi da parte dei condomini non ha
natura di clausola penale e di conseguenza non può essere soggetta a riduzione
in sede giudiziale, non competendo al giudice un potere di riduzione che
finirebbe per modificare la norma regolamentare secondo le diverse e concrete
applicazioni con la conseguente perdita, nei confronti dei condomini, della sua
funzione.
* Cass. civ., sez. II, 19 maggio 1992, n. 5977.
Il condomino può esser escusso per l’intero debito del condominio da un terzo,
nei cui confronti è un condebitore solidale, indipendentemente dall’adempimento
del suo obbligo nei confronti del condominio, ed ha diritto di regresso nei
confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da
ciascuno di essi, mentre la morosità di taluno di questi verso il condominio può
dar luogo alla domanda di risarcimento per i maggiori, conseguenti esborsi.
* Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 1999, n. 1510, Bottani c. Mascherpa Spa.
In mancanza di diversa convenzione adottata all’unanimità, espressione
dell’autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese condominiali deve
necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell’art.
1123 c.c., e, pertanto, non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando
a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote
condominiali dei condomini morosi; invece, nell’ipotesi di effettiva,
improrogabile urgenza di trarre aliunde somme - come nel caso di aggressione in
executivis da parte di creditore del condominio, in danno di parti comuni
dell’edificio - può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale
tenda a sopperire all’inadempimento del condomino moroso con la costituzione di
un fondo-cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei
condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva; conseguentemente
sorge in capo al condominio e non ai singoli condomini morosi l’obbligazione di
restituire ai condomini solventi le somme a tale titolo percepite, dopo aver
identificato gli insolventi e recuperato dagli stessi quanto dovuto per le quote
insolute e per i maggiori oneri.
* Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2001, n. 13631, Franchini c. Deriu, in Arch.
loc. e cond. 2002, 21.
Non sussiste né
continenza (art. 39, secondo comma, c.p.c.) né pregiudizialità necessaria (art.
295 c.p.c.) tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi
dell’art. 63 att. c.c., e quella preventivamente instaurata innanzi ad altro
giudice impugnando la relativa delibera condominiale; presupposto del
provvedimento monitorio è, infatti, l’efficacia esecutiva della delibera
condominiale ed oggetto del giudizio innanzi al giudice dell’opposizione è il
pagamento delle spese dovute da ciascun condomino sulla base della ripartizione
approvata con la medesima, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal
giudice dell’impugnazione, mentre oggetto del giudizio d’impugnazione è la
validità di detta delibera.
* Cass. civ., sez. II, 17 maggio 2002, n. 7261, Iavicoli (in proprio) c.
Condominio Via Circonvallazione Clodia, 145/A (n.c.), in Arch. loc. e cond. 2002,
398.
È nulla la delibera con la quale l’assemblea condominiale, in presenza della
morosità di uno dei condomini, decida, deliberando a maggioranza, in deroga
all’art. 1123 c.c., di ripartire tra gli altri condomini la quota facente carico
al condomino moroso, allorché ciò non avvenga a titolo provvisorio e temporaneo
e salvo conguaglio, con contestuale attivazione da parte dell’amministratore
delle iniziative necessarie per ottenere il pagamento degli oneri insoluti
dall’effettivo debitore.
* Trib. civ. Prato, 5 aprile 1994, n. 197, Pastacaldi c. Condominio di Via
Alberaccio 230, Prato, in Arch. loc. e cond. 1996, 412.
In caso di mora nel pagamento dei contributi condominiali protratta per oltre un
semestre, l’amministratore, laddove il regolamento vigente lo autorizzi
espressamente, può sospendere al condomino l’utilizzazione dei servizi comuni
(nella fattispecie riscaldamento ed acqua calda) suscettibili di godimento
separato, attraverso le necessarie operazioni sugli impianti, anche da eseguirsi
all’interno della proprietà esclusiva del condomino moroso, obbligato a
tollerare tali attività sia in forza dello stesso accertamento della facoltà ex
art. 63 att. c.c. in capo alla collettività, sia in forza della specifica
disposizione regolamentare.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 19 ottobre 1998, n. 11384, Condominio di via
Venini 14/D, Milano c. De Feo, in Arch. loc. e cond. 1999, 448.
La clausola
regolamentare che prevede il pagamento di una somma a carico del condomino
moroso nel versamento della sua quota spese, ha natura di clausola penale e
qualora sia manifestamente eccessiva può essere ridotta equamente dal giudice,
in base a criteri ispirati alle norme ordinarie in tema di inadempimento, seppur
temperati dall’esigenza di dare rimarchevole peso all’esatto adempimento di
obblighi di natura condominiale.
* Giud. conc. Verona, 19 aprile 1989, n. 170, Giambolini c. Condominio Maria
Cristina II, in Arch. loc. e cond. 1989, 577.
s) Separazione dei coniugi
In tema di separazione personale, qualora il giudice attribuisca ad uno dei
coniugi la casa familiare di proprietà dell’altro coniuge, la gratuità di tale
assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione (per il quale non deve
versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a tale uso,
quali quelle condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni -
poste a servizio anche della casa familiare - e vanno legittimamente poste a
carico del coniuge assegnatario.
* Cass. civ., sez. I, 3 giugno 1994, n. 5374, Farano c. Cascella.
La condanna di un coniuge, in sede di regolamento
dei rapporti patrimoniali conseguente a separazione personale, a tenere indenne
l’altro coniuge delle spese condominiali, che questi deve corrispondere al
proprietario dell’appartamento da lui abitato, presuppone l’accertamento della
quota di dette spese che fa carico al detentore dell’appartamento, secondo il
regime legale o convenzionale del rapporto che questi ha con il proprietario,
difettando altrimenti l’indispensabile requisito della determinatezza o
determinabilità della prestazione imposta con quella condanna.
* Cass. civ., sez. I, 15 aprile 1987, n. 3742, Flaumene c. Solofrano.
Il coniuge divorziato, assegnatario della casa familiare di proprietà dell’altro
ex-coniuge, ha l’obbligo di corrispondere, in mancanza di diverso accordo, gli
oneri condominiali di pertinenza dell’appartamento, con esclusione peraltro di
quelli relativi alle spese straordinarie.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 29 dicembre 1994, n. 11828, Dimiddio c. Secchi, in
Arch. loc. e cond. 1995, 651.
t) Somma versata in luogo e vece di altro condomino
Nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti di altro
condomino per recuperare l’importo di quanto in sua vece versato
all’amministratore in esecuzione di una delibera condominiale, la contestazione,
da parte del convenuto, della legittimità dell’operato dell’assemblea implica un
accertamento che, attenendo al fondamento stesso della pretesa attorea, va
compiuto in via non incidentale ma principale. Tuttavia, ove il credito vantato
dall’attore rientri nella competenza per valore del pretore adito, la competenza
di tale giudice resta ferma, in ordine all’intera controversia, giacché riguardo
a detto accertamento non sussiste (ai fini dell’applicabilità dell’art. 34 cod.
proc. civ.) una competenza per materia del tribunale, essendo stato abrogato
l’art. 26, secondo comma, del r.d.l. 15 gennaio 1934, n. 56 (disciplina dei
rapporti di condominio sulle case) dalla disciplina del codice civile, che ha
regolato tutta la materia senza riprodurre il contenuto di tale disposizione.
* Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 1982, n. 510, Corazzo c. Cota.
Il condomino, che ha provveduto a versare
all’amministratore, in luogo e vece di altro condomino, la somma da questo
dovuta in virtù di delibera dell’assemblea condominiale, è legittimato ad agire,
nei confronti del medesimo, per la ripetizione della somma erogata.
* Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 1982, n. 510, Corazzo c. Cota.
u) Spese di gestione di un esercizio commerciale
L’assemblea di un condominio - competente alla gestione delle cose e dei servizi
comuni - non può imporre ai condomini assenti o dissenzienti la partecipazione
alle spese di gestione di un esercizio commerciale di proprietà di terzi ove non
sia dimostrata l’esistenza di un diritto reale del condominio su tale esercizio
o comunque l’esistenza, in ordine allo stesso, di un’obbligazione propter rem a
carico dei condomini. (Nella specie, con delibera condominiale si pretendeva il
concorso dei condomini di un residence alle spese di gestione di alcuni locali,
destinati a bar-ristorante, rimasti di proprietà del venditore delle singole
unità immobiliari, ma vincolati, con clausola contenuta nel regolamento di
condominio predisposto dallo stesso venditore, «per destinazione perpetua ad uso
dei condomini». In applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha
cassato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimità delle delibera
assembleare, per non essere stata dimostrata la natura reale del vincolo
derivante dalla clausola sopra richiamata).
* Cass. civ., sez. II, 8 luglio 1981, n. 4477, Lupoi c. Cond. V. Pescocos.
v) Spese fatte dal condomino
Con riguardo al rimborso delle spese fatte da un condomino, per le cose comuni,
nel caso di un edificio in condominio composto da due soli soggetti, non trova
applicazione l’art. 1134 cod. civ., il quale nega il diritto al detto rimborso
al condomino in mancanza dell’autorizzazione dell’amministratore o
dell’assemblea (salvo che per le spese urgenti), bensì la disposizione dell’art.
1110 cod. civ., in tema di comunione onde al comunista che abbia sostenuto delle
spese necessarie per la conservazione della cosa comune spetta il rimborso nei
confronti degli altri partecipanti alla sola condizione che l’amministratore o
gli altri partecipanti trascurino di provvedere, e quindi anche nel caso di
opposizione del compartecipante, la quale, implicando la volontà di non
provvedere ai lavori, soddisfa pienamente alla condizione richiesta dalla legge.
* Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 1988, n. 5664, Lepore c. Lepore.
In tema di comunione di beni il diritto al rimborso pro quota delle spese
necessarie per consentire il godimento del bene comune spetta al partecipante
alla comunione che le abbia anticipate per gli altri. Tale obbligo non discende
dal semplice possesso della cosa comune limitatamente alla quota ceduta, ma
deriva dalla qualità di comunista o di condomino.
* Cass. civ., sez. II, 26
novembre 1998, n. 11892, Prandi c. Invernizzi.
Il diritto al rimborso, previsto dal contratto di compravendita, delle spese
condominiali che l’alienante abbia sostenuto per conto dell’acquirente è
assoggettato non alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., ma
alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 29 maggio 1998, n. 5307, Vitalone c. Soc. Nazionale Edile
Vittoria ed altro, in Arch. loc. e cond. 1998, 699.
Qualora, al fine del
consolidamento delle strutture di un fabbricato condominiale, si renda
indispensabile l’esecuzione di lavori, sia su porzioni comuni, sia in
appartamenti di proprietà esclusiva di alcuni condomini, e, a fronte
dell’inerzia di costoro, provvedano alle une ed alle altre opere altri
condomini, ricorrendo al credito bancario per la disponibilità della somma
all’uopo occorrente, a questi ultimi condomini deve riconoscersi, mediante
azione generale di arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. (e stante
anche la non invocabilità, nel rapporto fra condomini, delle disposizioni
dell’art. 936 cod. civ. in tema di opere sul fondo altrui), il diritto di
conseguire dai primi il rimborso delle spese affrontate, per la parte di loro
spettanza, ivi compresi gli interessi bancari sopportati per conseguire detto
prestito (e non quindi i minori interessi di cui al tasso legale, trattandosi di
una componente dell’obbligazione principale di rimborso delle erogazioni
effettuate dai condomini diligenti).
* Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1986, n. 3860, Culicchia c. Fici.
Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa
comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 c.c. -
applicabile anche nel caso di due soli condomini, onde evitare, anche nei
cosiddetti condominii minimi, dannose interferenze del singolo condomino,
esigenza estranea alla comunione (art. 1110 c.c.) - ossia la necessità - da
valutare dal giudice di merito - di eseguirla senza ritardo, e quindi senza
poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 4 agosto 1997, n. 7181, Trenta c. Marroni.
L’esperibilità
dell’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. postula, per
il disposto dell’art. 2042, la non esperibilità di altra azione per conseguire
l’indennizzo del pregiudizio subito. Ne consegue che il giudice, in presenza di
una pluralità di domande - oltre quella ex art. 2041 c.c. - fondate su titoli
diversi, deve preliminarmente decidere sulla fondatezza di queste ultime e solo
ove decida di non accoglierle potrà esaminare l’azione sussidiaria di
arricchimento, sempreché l’impossibilità di proporre quest’ultima non derivi da
un divieto stabilito dalla legge. (Nella specie, un condomino aveva chiesto il
rimborso della spesa sostenuta per la manutenzione della cosa comune, in base ad
un triplice titolo: l’accordo di tutti i condomini, l’urgenza della spesa ex
art. 1134 c.c. e l’arricchimento senza causa. La Suprema Corte nel formulare il
principio di cui in massima ha precisato che al condomino non compete l’azione
di arricchimento in caso di spesa non urgente, stante il divieto di rimborso
stabilito dall’art. 1134 c.c. al di fuori delle ipotesi ivi previste).
* Cass. civ., sez. II, 15 novembre 1994, n. 9629, Mellini e altri c. Tapinassi.
L’inoperatività nei
condomini cosiddetti minimi delle norme procedimentali sul funzionamento
dell’assemblea condominiale (art. 1136 c.c.) e la conseguente applicabilità alla
gestione di tali enti delle prescrizioni riguardanti le amministrazioni dei
cespiti oggetto di comunione in generale, non comporta per il rimborso di spese
fatte da un condomino per le cose comuni, con riferimento a dette collettività
condominiali, l’applicazione della disciplina dell’art. 1110 c.c. - la cui
operatività resta preclusa a norma dell’art. 1139 c.c. - bensì della
disposizione sostanziale di cui all’art. 1134 c.c., diretta ad impedire indebite
e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti nella
gestione del fabbricato comune riservata agli organi del condominio, essendo
previsti dalle norme processuali, applicabili ai condomini minimi, strumenti
alternativi (art. 1105, quarto comma, c.c.), al fine di ovviare alla
eventualmente ingiustificata opposizione, o all’inazione delle controparti
nell’adozione e nell’esecuzione dei provvedimenti non urgenti, e tuttavia
necessari per la conservazione ed il godimento dell’edificio in condominio.
* Cass. civ., sez. II, 26 maggio 1993, n. 5914, Solaro srl c. Testa.
Tra la domanda proposta
dal condomino, nei confronti degli altri partecipanti al condominio, tendente ad
ottenere il rimborso delle spese effettuate per le cose comuni (nella specie, di
riparazione del tetto dell’edificio condominiale), in considerazione della loro
urgenza, e la medesima domanda, fondata sulla prova dell’esistenza del consenso
manifestato dagli altri partecipanti, sussiste diversità di causa petendi, in
quanto la prima è diretta a provare un’attività gestoria del condomino, la
seconda l’esistenza di un’autorizzazione o di una delega da parte dell’assemblea
condominiale. Ne consegue, che, a norma dell’art. 345 c.p.c., nel caso in cui in
primo grado sia stata proposta la prima domanda, è inammissibile, in quanto
nuova, la seconda domanda proposta in grado d’appello.
* Cass. civ., sez. II, 27
ottobre 1995, n. 11197, Serpi c. Bertolucci, in Arch. loc. e cond. 1996, 380.
In tema di condominio, il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria
iniziativa opere relative alle cose comuni, cessa - ai sensi dell’art. 1134 cod.
civ. - quando si tratti di opere urgenti, intendendosi per tali quelle che,
secondo il criterio del bonus pater familias, appaiano indifferibili allo scopo
di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune.
* Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 1984, n. 6400, Rosini c. Capomagi.
L’art. 1134 cod. civ.,
secondo cui il condomino non ha diritto al rimborso di spese fatte senza
autorizzazione dell’amministratore e dell’assemblea, trova applicazione solo nel
caso in cui le spese si riferiscono alla riparazione di cose comuni e non pure
allorché afferiscono ad opere dallo stesso effettuate nell’ambito della sua
proprietà singola al fine di accertare le cause del danno verificatosi (nella
specie infiltrazioni d’acqua) e la sua derivazione o meno dalla rottura di un
impianto condominiale (nella specie, condotta fognaria).
* Cass. civ., sez. II, 5 agosto 1983, n. 5264, Cond. V. Cap GE c. Zappia.
Il credito del condomino nei
confronti degli altri per il recupero delle spese di riparazione della cosa
comune da lui legittimamente anticipate ha per oggetto sin dall’origine una
somma di denaro ed, essendo soggetto al regime dei crediti di valuta, non è,
quindi, automaticamente rivalutabile ma può dar luogo, in caso di mora, solo ad
una pretesa risarcitoria che, ai sensi dell’art. 1224 c.c., si esaurisce nella
misura degli interessi legali sulla somma dovuta, salvo la prova del maggior
danno.
* Cass. civ., sez. II, 26 agosto 1996, n. 7834, De Luce c. De Luce.
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 1134 cod. civ. per il quale il condomino
che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o
dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente,
va considerata «urgente» la spesa la cui erogazione non può essere differita,
senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei
condomini possano utilmente provvedere. La prova dell’indifferibilità della
spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a
tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza
ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli
altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 12 settembre 1980, n. 5256, Dosano c. Manfellotto.
Ai sensi dell’art. 1110
c.c., il divieto opposto dal partecipante ad una comunione, a che vengano
eseguite opere indispensabili a conservare alla cosa la sua destinazione comune
(nella specie, trasformazione, imposta dalla legge, di un impianto di
riscaldamento in comunione fra i proprietari di fabbricati limitrofi), non osta
a che gli altri partecipanti possano direttamente provvedere a dette opere, con
diritto ad essere rimborsati pro quota della relativa spesa.
* Cass. civ., sez. II, 30 maggio 1978, n. 2748.
Ai sensi dell’art. 1134
c.c., il diritto del singolo condomino ad essere rimborsato dalle spese
effettuate per le parti comuni dell’edificio, senza autorizzazione
dell’amministratore o dell’assemblea, postula l’urgenza delle spese medesime, e,
cioè, la loro indifferibilità, secondo il criterio del bonus pater familias,
allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo nocumento. (Nella specie,
premesso il principio di cui sopra, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente
escluso dai giudici del merito il diritto del condomino al rimborso di spese per
riparazioni di danni derivanti da terremoto, tenuto conto che i relativi lavori
erano stati intrapresi dopo circa tre anni dal verificarsi dei danni stessi, e,
cioè, dopo un periodo di tempo più che sufficiente a richiedere il consenso
degli altri condomini).
* Cass. civ., sez. II, 10 dicembre 1977, n. 5356.
Agli effetti previsti
dall’art. 1134 c.c. va considerata urgente la spesa, la cui erogazione non può
essere differita senza danno o nocumento alle cose comuni (od anche alle cose di
proprietà esclusiva di taluno dei proprietari dell’edificio), ad un momento in
cui l’amministratore valutandone l’indispensabilità, abbia la possibilità di
impartire le necessarie disposizioni per compierla. Peraltro deve escludersi che
possa riconoscersi connotazione di urgenza alla spesa erogata dal condomino,
senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, in pagamento di
un’imposta non dovuta dal condomino, la quale, oltre che non essere urgente, non
sarebbe neppure necessaria.
* Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 1974, n. 2926.
Per avere diritto al
rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve
dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 c.c., ossia la necessità di
eseguirla senza ritardo e, quindi, senza potere avvertire tempestivamente
l’amministrazione o gli altri condomini. Tale accertamento di fatto compete al
giudice di merito e detto giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se
adeguatamente motivato.
* Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2001, n. 4364, Gatto Costruzioni Spa c. Del
Vecchio.
Sono opere urgenti ex art. 1134 c.c. quelle che, secondo il criterio della buona
fede del padre di famiglia appaiono indifferibili allo scopo di evitare un
possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 8 giugno 1992, Mantegazza c. Acquaro e Cond. di
Via Don Minzoni 38, Bresso, in Arch. loc. e cond. 1993, 570.
Il condomino che abbia
anticipato le spese per opere urgenti riguardanti le parti comuni, stante
l’inerzia degli organi condominiali, ed abbia in tale occasione reputato utile
disporre esecuzioni migliorative delle parti di sua proprietà esclusiva, ha
diritto al rimborso per quella parte di spese che costituiscono il costo delle
opere urgenti nell’interesse comune.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 settembre 1988, Pasini c. Condominio di Via
Rovello 19, Milano, in Arch. loc. e cond. 1989, 733.
Nei confronti del
terzo-creditore del condominio, il neocondòmino è tenuto a rispondere con tutto
il suo patrimonio (ex art. 2740 c.c.) unicamente in relazione alle prestazioni
maturate successivamente all’acquisto dell’unità immobiliare, non potendosi
estendere tale responsabilità esterna alla situazione maturata in epoca
antecedente al suo subentro nella comunità condominiale, dovendo piuttosto la
stessa far carico al condòmino uscente alienante. (Fattispecie nella quale è
stato disconosciuto il diritto di azionare nei confronti del nuovo condòmino la
sentenza recante la condanna del condominio al pagamento delle somme anticipate
- e non riscosse - dall’ex amministratore nell’espletamento dell’incarico).
* Trib. civ. Napoli, sez. V, ord. 11 giugno 2003, Perrillo c. Malice.
w) Spese prive di dimostrazione o non autorizzate
L’assemblea
condominiale è libera, in sede di esame dei consuntivi di spesa, di approvare
l’esecuzione di un’opera eseguita senza la preventiva autorizzazione ed il
relativo esborso economico, in quanto ciò si risolve in una ratifica
dell’operato dell’amministratore. Questi, infatti, ove non intervenga la
ratifica dell’assemblea, è tenuto a sollevare il condominio da ogni esposizione
patrimoniale conseguente al lavoro eseguito senza autorizzazione e non approvato
in sede di rendiconto, avendo ecceduto rispetto ai limiti del mandato che
caratterizza i suoi rapporti con il condominio.
* Trib. civ. Bologna, 18 dicembre 1997, n. 2672, Tellier e altra c. Condominio
Via Lippo di Dalmasio 7, Bologna.
Di fronte
all’elementare diritto del singolo condomino a che la quota di spesa
condominiale destinata a carico del medesimo corrisponda ad una spesa globale
effettiva, quindi sindacabile nei suoi elementi giustificativi, che
l’amministrazione condominiale è tenuta ad offrire in esame, non può non
configurarsi come illegittima, cioè, lato sensu, in contrasto con la legge, una
delibera assembleare che, dissenziente quel condomino, approvi in sede
consuntiva una spesa in tutto o in parte priva di dimostrazione. Donde è da
ritenere l’esperibilità del rimedio giudiziario ex art. 1137 cod. civ., pur non
vertendosi in tema di violazione di uno specifico, isolato, dettato normativo.
* Trib. civ. Genova, sez. III, 5 dicembre 1983, n. 2149, Martino c. Condominio
Passo Ruscarolo 128, Genova, in Arch. loc. e cond. 1984, 276.
La ratifica di una
spesa non autorizzata ed effettuata dall’amministratore di un condominio non può
essere legittimamente posta in essere con l’approvazione del bilancio preventivo
o consuntivo.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 1 giugno 1994, Rivetti c. Giardino, in Arch. loc. e
cond. 1995, 886.
x) Spese urgenti
In mancanza di diversa convenzione adottata all’unanimità - espressione
dell’autonomia contrattuale - la ripartizione delle spese condominiali deve
necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità fissati nell’art.
1123 c.c. e pertanto non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando a
maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote
condominiali dei condomini morosi. Invece, nell’ipotesi di effettiva,
improrogabile urgenza di trarre aliunde somme - come nel caso di aggressione in
executivis da parte di creditore del condominio, in danno di parti comuni
dell’edificio - può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la
quale, similmente a quanto avviene in un rapporto di mutuo, tenda a sopperire
all’inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo cassa ad
hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti,
esposti dal vincolo di solidarietà passiva, operante ab externo.
* Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 1975, n. 3463.
y) Pagamenti provvisori
In tema di riparto di spese
condominiali, ben può l’assemblea, in attesa dell’approvazione del bilancio
preventivo, autorizzare l’amministratore a richiedere ai condomini pagamenti
provvisori, con riserva di successivo conguaglio sulla base del bilancio
approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà
individuale.
* Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2003, n. 4531, Bredice c. Cond. Via Vicenza
30-32, Roma.
z) Stangoni dei balconi
I c.d. «stangoni», in quanto elementi strutturali interni, costituenti la base
di calpestio dei balconi e, dunque, parti integranti degli appartamenti
corrispondenti, non possono essere oggetto di deliberazioni impositive di spese
(e di relativa ripartizione) da parte dell’assemblea condominiale, le quali se
adottate sono da ritenersi affette da nullità, incidendo su diritti individuali
sulle cose.
* Cass. civ., sez. II, 31 ottobre 2005, n. 21199, P.C. c. Cond. via Ermenegildo
Fredrani 10, Roma, in Arch. loc. e cond. 2006, 143.