IL TETTO
SOMMARIO:
a) Abbaini e lucernari; b) Collocazione di un tubo per l’acqua; c) Comignoli;
d) Infiltrazioni d’acqua; e) Occupazione da parte di un singolo condomino; f) Pensiline
a copertura di mansarde; g) Spese; h) Trasformazione in terrazza.
a) Abbaini e lucernari
Il condomino proprietario del piano sottostante al tetto
comune può aprire su esso abbaini e finestre – non incompatibili con la sua
destinazione naturale – per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le
opere siano a regola d’arte e non ne pregiudichino la funzione di copertura, né
ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo.
* Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 1998, n. 1498, Toniolo c. Delfino ed
altri, in Arch. loc. e cond. 1998, 378.
Il proprietario del solaio o sottotetto può aprire nel tetto
abbaini per dare aria e luce ai locali sottostanti quando l’abbaino sia
costruito a regola d’arte e non pregiudichi la funzione di copertura del tetto,
né leda altrimenti il diritto degli altri condomini, in quanto l’esercizio di tale
facoltà rientra nelle modificazioni necessarie per il miglior godimento della
cosa, previste dall’art. 1102 c.c., che il partecipante – proprietario del
solaio – può realizzare senza bisogno del consenso della maggioranza dei
condomini.
* Trib. civ. Milano,
28 febbraio 1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 601.
Il principio secondo il quale il giudice, in deroga al disposto di cui al comma 2 dell’art. 2058 c.c., non può disporre il risarcimento per equivalente (anche se la reintegrazione in forma specifica risulti particolarmente onerosa per il debitore) qualora il diritto leso presenti caratteri di assolutezza (inconciliabili con qualsiasi forma di reintegrazione che non sia quella del ripristino dello status quo ante), non consente di escludere che il danneggiato possa richiedere ed ottenere la reintegrazione in forma specifica anche qualora risulti leso il suo diritto di condomino derivante dalla violazione del regolamento pattizio. (Nella specie, costruzione di un lucernario in contrasto con il divieto imposto dal regolamento condominiale).
* Cass. civ., sez. II, 13 novembre 1997, n. 11227, Soc. Riviera Costruzioni c. Spagna, in Arch. loc. e cond. 1998, 206.
Il controlucernaio privo sia di una funzione di copertura e
di impermeabilizzazione della parte sottostante di edificio (svolta dal
soprastante tetto con lucernaio) che di una funzione statica (per la mancanza
di un sovrastante piano di calpestio) fa parte integrante non del tetto bensì
del vano scale, costituendone una rifinitura al pari di un controsoffitto.
(Fattispecie in tema di delibera di ripartizione delle spese relative alla
modifica del manufatto).
* Trib. civ. Firenze, 2 luglio 1999, n. 757, Bruscaglioni c.
Condominio di via Mattili 64, in Arch. loc. e cond. 2000, 622.
b) Collocazione di un tubo per l’acqua
Deve ritenersi lecita la collocazione di un tubo d’acqua
potabile sul tetto di un edificio, purché la funzione propria del tetto non ne
venga menomata.
* Cass. civ., sez. II, 9 giugno 1975, n. 2293.
c) Comignoli
Con riguardo ad edificio in condominio, per cui il
regolamento condominiale preveda l’assoluto divieto di sopraelevazione,
l’erezione da parte del proprietario dell’ultimo piano di un comignolo sul
tetto di proprietà comune per la fuoruscita del fumo di un camino installato
nella sua abitazione, ove non comporti pregiudizio per la stabilità e la
sicurezza del fabbricato ovvero l’alterazione del suo decoro architettonico,
non costituisce innovazione vietata ai sensi dell’art. 1122 c.c. bensì una mera
modificazione del tetto comune, consentita a termini dell’art. 1102 c.c.,
allorquando non incida sulla sostanza e struttura del bene comune, sì da
alterarne l’originaria ed unica funzione di copertura dell’edificio, senza
impedire agli altri condomini l’eventuale identico uso del tetto stesso.
* Cass. civ., 8
agosto 1990, n. 8040.
È lecita l’installazione di tre comignoli sul tetto comune
qualora gli stessi non occupino che un’esigua porzione di esso, nel quale
esiste amplissimo spazio per la collocazione di altri analoghi manufatti e per
qualsiasi altra normale utilizzazione.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 30 dicembre 1991, Cond. di
via Diaz n. 5 di Melzo c. Carbone e altra, in Arch. loc. e cond. 1993, 131.
d) Infiltrazioni d’acqua
Poiché i tetti ed i lastrici solari dell’edificio
condominiale sono di proprietà e nel possesso comune se il contrario non
risulta dal titolo, il condominio è passivamente legittimato rispetto
all’azione per responsabilità extracontrattuale promossa dal conduttore di
locali dell’edificio medesimo per danni sofferti a causa di infiltrazioni di acqua
dal tetto dello stabile, salva, nel merito, l’efficacia liberatoria della
prova, a carico del condominio, che l’effettiva disponibilità e quindi
l’obbligo di manutenzione del tetto stesso competeva ad altro soggetto in forza
di un diverso rapporto.
* Cass. civ., sez.
II, 18 ottobre 1976, n. 3570.
e) Occupazione da parte di un singolo condomino
L’occupazione in via permanente e stabile, da parte di un
condomino, del tetto dell’edificio, con relativa incorporazione nella sua
proprietà esclusiva, non rientra nella previsione dell’art. 1122 cod. civ.,
concernente le opere attuate nel piano (o porzione di piano) di proprietà
esclusiva, bensì integra tipica attività innovatrice vietata dall’art. 1102
cod. civ. se non autorizzata dagli altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 27 luglio 1984, n. 4449, Pino c. De
Carolis.
f) Pensiline a copertura di mansarde
Una pensilina sovrastante la mansarda che sia inserita nella
superficie del tetto dell’edificio condominiale e che, sporgendo oltre il bordo
dei balconi sottostanti, assuma, per questi ultimi, una funzione di protezione
è da ritenersi destinata all’uso ed al godimento comune, con conseguente
presunzione di comunione ex art. 1117 c.c.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 14 gennaio 1992, n. 24,
Cond. di via Clerici n. 12 di Cormano c. Boldrini, in Arch. loc. e cond. 1993,
107.
Le pensiline poste a copertura di mansarde costituiscono
parte integrante del tetto, e devono considerarsi di proprietà comune, per cui
le relative spese di manutenzione devono ripartirsi tra tutti i condomini
secondo il criterio dell’art. 1123, primo comma, cod. civ.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 20 marzo 1989, Boldrini c.
Condominio di Via Clerici 12 di Cormano, in Arch. loc. e cond. 1989, 514.
g) Spese
Allorquando il tetto di un edificio in condominio è di
proprietà esclusiva di uno dei partecipanti alla comunione, le spese di
manutenzione del tetto stesso vanno ripartite tra tutti i condomini con i
criteri di cui all’art. 1126 cod. civ., come stabilito per i lastrici solari di
uso esclusivo, salvo il caso in cui le dette spese siano poste a carico del
proprietario esclusivo del tetto in base a una specifica ed espressa
pattuizione, non potendosi altrimenti presumere che quest’ultimo per il solo
fatto di essersi riservata la proprietà esclusiva, abbia inteso assicurare la
copertura ai proprietari delle unità immobiliari sottostanti, con esonero dei
medesimi da ogni concorso nelle spese di manutenzione del tetto.
* Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 1985, n. 532, Buccella c.
Acler.
Poiché è lecito attribuire il tetto di un edificio in
condominio in proprietà esclusiva di un condomino, nulla vieta che nell’operare
tale attribuzione si addossino pure a quel condomino tutte le spese relative
alla manutenzione del bene di sua esclusiva proprietà: deve soltanto
riconoscersi l’esigenza di un’espressa e specifica pattuizione in quel senso,
non potendosi presumere, nel silenzio del titolo, che il condomino, per il
fatto di riservarsi formalmente la proprietà del tetto, intenda assicurare la
copertura ai proprietari sottostanti, con esonero dei medesimi da ogni concorso
nelle relative spese (art. 1126 c.c.).
* Cass. civ., sez.
II, 9 giugno 1961, n. 1338.
Le spese di rifacimento del tetto di un edificio diviso in
più piani sono sostenute dai condomini, ai sensi degli artt. 1117 e 1123 c.c.,
in proporzione al valore del piano o della porzione di piano appartenente a
ciascuno in via esclusiva, salvo diversa convenzione, senza che sia applicabile
il principio dell’art. 1101 in materia di comunione (in base al quale le spese
debbono gravare su tutti i partecipanti in eguale misura, ove non risulti una
diversa entità delle quote), trovando spiegazione la detta deroga nella
funzione strumentale delle parti comuni dell’edificio in condominio rispetto
alle parti in proprietà esclusiva dei singoli condomini, delle quali esse sono
a servizio, consentendone la esistenza e l’uso.
* Cass. civ., sez.
II, 29 aprile 1993, n. 5064, Dantimi c. Ceracchi e altra.
I tetti ed i lastrici solari sono oggetto
di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un
edificio, se il contrario non risulti dal titolo. Da ciò consegue che incombe
al condominio, va bene appunto perché proprietario e possessore di tetti e
lastrici solari, l’onere della relativa manutenzione, con l’obbligo di adottare
tutte le misure idonee a scongiurare pregiudizi ai terzi. (Nella specie la S.C.
ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato la
responsabilità ex art. 2043, c.c., a causa di infiltrazioni di acqua
provenienti dal terrazzo lasciato in uno stato di negligente manutenzione).
* Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1972, n. 941.
La qualificazione del tetto e del lastrico solare come parti
costitutive dell’intero edificio condominiale e, quindi, come parti necessarie
dell’unità organica costituita dal complesso di piani e porzioni di piani
unificati in un’unica struttura, è elemento necessario e sufficiente a
giustificare, anche in caso di proprietà esclusiva del condomino proprietario
dell’ultimo piano dell’edificio, il concorso alle spese di manutenzione.
* Corte app. civ.
Milano, sez. I, 20 gennaio 1978, n. 158, Fracassi c. Condominio di via
Carbonera 8, Milano, in Arch. civ. 1978, 350.
Il principio secondo cui le spese di riparazione dei singoli
tetti di edifici autonomi raggruppati in un unico condominio vanno ripartite
tra i soli condomini degli edifici su cui detta opera è eseguita non trova
applicazione quando, per le caratteristiche strutturali e funzionali di uno dei
corpi di fabbrica compresi nel condominio, risulti che tutti i condomini siano
interessati alla riparazione del relativo tetto.
* Corte app. civ. Milano, 17 gennaio 1992, n. 64, in Arch.
loc. e cond. 1992, 344.
h) Trasformazione in terrazza
La sostituzione ad opera del proprietario dell’ultimo piano
di un edificio condominiale del tetto con una diversa copertura (terrazza) che,
pur non eliminando l’assolvimento della funzione originariamente svolta dal
tetto stesso, valga ad imprimere al nuovo manufatto, per le sue caratteristiche
strutturali e per i suoi annessi, anche una destinazione ad uso esclusivo
dell’autore dell’opera, costituisce alterazione della cosa comune e non può
considerarsi insita nel più ampio diritto di sopraelevazione spettante al
proprietario dell’ultimo piano.
* Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2006, n. 972, Arienti ed
altro c. Galuppi ed altra, in Arch. loc. e cond. 2006, 280.
Un condomino non può trasformare un manufatto condominiale
avente la sola funzione di copertura (nella specie un tetto) in una terrazza a
livello per il proprio uso esclusivo, atteso che in siffatto modo viene
alterata la destinazione della cosa comune e si attrae, in contrasto con l’art.
1102 cod. civ., nella proprietà esclusiva un bene di uso condominiale, senza
che la situazione possa trovare una analogia con l’art. 1127 cod. civ.
(costruzione sopra l'ultimo piano dell’edificio) perché
quest’ultima disposizione presuppone il pagamento di una indennità e la
ricostruzione dell’intero tetto o del lastrico solare al livello superiore,
senza pregiudizio per la proprietà condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 7 gennaio 1984, n. 101, Apuzzo c.
Apuzzo.
La trasformazione in terrazzo di parte del tetto di
copertura di un edificio condominiale ad opera del condomino proprietario del
piano adiacente e non sottostante e l’annessione del terrazzo alla sua
proprietà esclusiva, mediante creazione di un accesso diretto per uso a lui
solo riservato, è illegittima, in quanto tale attività, oltre a non essere
riconducibile all’esercizio del diritto di sopraelevazione attribuito al
proprietario dell’ultimo piano dello edificio condominiale, realizza, per un
verso, alterazione unilaterale della funzione e destinazione, di mera copertura
e protezione delle sottostanti strutture, propria del tetto preesistente, e,
per altro verso, comporta appropriazione di cosa comune, che integra violazione
dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento
(secondo la sua natura) spettanti agli altri condomini in ordine a parte comune
dello edificio.
* Cass. civ., sez. II, 9 maggio 1983, n. 3199, Baglioni c.
Marafetti.
Nell’ipotesi del condomino che trasformi una parte del tetto
di copertura dell’edificio condominiale in terrazza destinata a suo uso
esclusivo si configura non un’innovazione ex art. 1120 cod. civ., bensì
una violazione del divieto posto dal precedente art. 1102 di alterare la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri proprietari di farne
parimenti uso secondo il loro diritto.
* Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1981, n. 4579, Naitino c.
Testa.
La sostituzione ad opera del proprietario dell’ultimo piano
di un edificio condominiale del tetto con una diversa copertura (terrazza) che
pur non eliminando l’assolvimento della funzione originariamente svolta dal
tetto stesso valga ad imprimere al nuovo manufatto, per le sue caratteristiche
strutturali e per i suoi annessi, anche una destinazione ad uso esclusivo
dell’autore dell’opera, costituisce alterazione della destinazione della cosa
comune e non può considerarsi insita nel più ampio diritto di sopraelevazione
spettante al proprietario dell’ultimo piano.
* Cass. civ., sez. II, 20 maggio 1997, n. 4466, Madonia c.
Porsio, in Arch. loc. e cond. 1997, 613.
Nel regime di condominio, mentre la trasformazione di un
tetto in lastrico solare di copertura e quella inversa sono modificazioni della
cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c., la trasformazione del tetto in una
terrazza a livello praticabile da un solo condomino costituisce innovazione ai
sensi dell’art. 1120 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1974, n. 3076.
La trasformazione in tutto o in parte nell’ambito di un condominio di un bene comune in bene esclusivo di uno dei condomini può essere validamente deliberata soltanto all’unanimità, ossia mediante una decisione che abbia valore contrattuale. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito la quale aveva dichiarato la nullità della deliberazione dell’assemblea presa a maggioranza con cui un condomino era stato autorizzato ad aprire un varco nel tetto, trasformandolo in terrazza a livello per il proprio uso esclusivo).
* Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1994, n. 8777, Badoni c. Grosso.