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La
legge in questione tutela la quiete pubblica contro le grandi fonti
rumorose. La stessa, però, pur trattando il problema del rumore
e delle fonti rumorose, non conferisce ai privati strumenti sempre adatti
per difendersi da determinati attacchi contro la quiete domestica, quali
il vicino di casa che effettua incessantemente interventi edilizi, la
signora dell'appartamento sovrastante che passeggia in tacchi durante
la notte, l'andirivieni senza fine e rumoroso dei clienti di un bar
o di un ristorante sito proprio sotto le finestre della camera da letto.
Le norme contro l'inquinamento acustico non sono sufficienti per cautelarsi
contro l'utilizzo incessante dell'ascensore, né idonei strumenti
di difesa vengono forniti dai successivi decreti attuativi della legge
447 citata, in primis quello del 5 dicembre 1997, che determina i requisiti
acustici passivi degli edifici. Infatti la normativa anzidetta mira
a difendere il cittadino dalle grandi fonti rumorose (quali gli aereoporti,
le autostrade, le attività industriali), tutelando soprattutto
la quiete pubblica e non quella domestica, e quindi non è applicabile
ad alcune controversie sulla tutela della proprietà immobiliare
privata; insomma la legge quadro non è applicabile ai rapporti
tra privati (Cassazione civile, 4 aprile 2001, n. 4963).
L'articolo 844 c.c.
Il codice
civile detta con questa norma una tutela contro i rumori che disturbano
la quiete domestica, soprattutto nei confronti delle attività
rumorose che spesso provengono dagli altri appartamenti. Con l'articolo
844 si può agire nei confronti del vicino qualora dal suo "fondo"
provengano immissioni rumorose illecite e cioè quelle considerate
tali alla luce di due criteri: la normale tollerabilità ed il
contemperamento delle ragioni dei diversi proprietari, cui può
aggiungersi anche il criterio della priorità d'uso. In merito
è bene ricordare che il Giudice adito ex art. 844 c.c., per la
determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore può
utilizzare criteri più rigorosi di quelli previsti dal D.P.C.M.
del 1 ° marzo 1991, il quale ha stabilito, per i rapporti tra privati
e pubblica amministrazione, la misura da non superare per le zone non
industriali (3 decibel in periodo notturno e 5 decibel in periodo diurno).
L'articolo 700 c.p.c.
Quando,
a fronte di un rumore ritenuto intollerabile, si rischia un grave danno
alla salute, il singolo cittadino può chiedere al Giudice un
provvedimento d'urgenza attivando la speciale procedura prevista dall'articolo
700 del codice di procedura civile.
L'articolo 659 c.p.
Quando
gli schiamazzi o i rumori (nonché le attività elencate
nell'articolo citato) disturbano il riposo e le occupazione delle persone,
gli autori di questi comportamenti possono essere puniti con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 310 €. E' importante rilevare
che con sentenza 27 maggio 2003, n. 23362, la Corte di Cassazione ha
stabilito che, ad integrare l'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo
659, comma 1, codice penale, necessita "che l'attività di
rumori o clamori vietata abbia - ben prima che un effetto - una potenzialità
dannosa diffusa e cioè la capacità di ledere il bene protetto
costituito dalla tutela delle occupazioni e del riposo di un numero
indeterminato di persone, restando quindi esclusa la sua configurabilità
le volte in cui, per la intensità dell'immissione, per la conformazione
dei luoghi o per la inesistenza della pluralità di soggetti potenzialmente
esposti alla fonte nociva, venga ad essere necessariamente interessato
dalla immissione un solo soggetto".
I regolamenti condominiali e le clausole a tutela della quiete domestica.
Nel
condominio può ottenersi una maggiore tutela di quella raggiungibile
attraverso l'articolo 844 c.c., mediante l'adozione di regolamenti condominiali
contenenti clausole ad hoc (per esempio, prevedendo il divieto di svolgere
nelle unità immobiliari private determinate attività rumorose,
quali quelle di pub, ristoranti, tipografie, particolari studi professionali
ecc.). L'approvazione di un regolamento siffatto - con clausola di natura
contrattuale - deve essere deliberata all'unanimità dei partecipanti
al condominio e può essere validamente fatta valere anche nei
confronti dei successivi proprietari con la trascrizione o l'esplicita
e costante accettazione del regolamento negli atti di compravendita.
Il Coordinamento condominiale della Confedilizia ha recentemente predisposto
un testo di regolamento-tipo condominiale che può essere utilizzato
come modello ed in cui è prevista anche una clausola a "tutela
della quiete domestica". Utili informazioni in merito possono chiedersi
alle Associazioni territoriali della Confedilizia, i cui indirizzi sono
reperibili su questo sito.
I lavori da eseguire in casa.
Per
quanto concerne, invece, una possibile soluzione per difendersi dai
rumori esterni si potrebbe optare per installare nell'abitazione doppi
infissi, che "fermano" il rumore molto più del montaggio
di doppi vetri. Però questa soluzione, anche se tecnicamente
valida, deve essere adottata considerando due fattori essenziali: il
primo, che con questo lavoro si può andare a modificare la facciata
condominiale e quindi, per evitare scontri e liti giudiziali lunghe
e costose, è opportuno chiedere la preventiva autorizzazione
all'assemblea. Il secondo elemento da considerare è legato al
clima della città dove si abita: infatti i doppi infissi aumentano
la tenuta del calore, con tutte le conseguenze che ne derivano.
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