INQUINAMENTO ACUSTICO, DIFENDIAMOCI

 

Il rumore continuo ed intollerabile che si propaga dall'abitazione di un vicino, dal bar sottostante o da altro fondo limitrofo alla zona in cui viviamo: ecco un problema che affligge la famiglia italiana.

Di seguito, il vademecum di Confedilizia sugli strumenti che l'ordinamento offre ai privati per difendersi dall'inquinamento acustico.

 

 

VADEMECUM SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO
La legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447/'95)

La legge in questione tutela la quiete pubblica contro le grandi fonti rumorose. La stessa, però, pur trattando il problema del rumore e delle fonti rumorose, non conferisce ai privati strumenti sempre adatti per difendersi da determinati attacchi contro la quiete domestica, quali il vicino di casa che effettua incessantemente interventi edilizi, la signora dell'appartamento sovrastante che passeggia in tacchi durante la notte, l'andirivieni senza fine e rumoroso dei clienti di un bar o di un ristorante sito proprio sotto le finestre della camera da letto. Le norme contro l'inquinamento acustico non sono sufficienti per cautelarsi contro l'utilizzo incessante dell'ascensore, né idonei strumenti di difesa vengono forniti dai successivi decreti attuativi della legge 447 citata, in primis quello del 5 dicembre 1997, che determina i requisiti acustici passivi degli edifici. Infatti la normativa anzidetta mira a difendere il cittadino dalle grandi fonti rumorose (quali gli aereoporti, le autostrade, le attività industriali), tutelando soprattutto la quiete pubblica e non quella domestica, e quindi non è applicabile ad alcune controversie sulla tutela della proprietà immobiliare privata; insomma la legge quadro non è applicabile ai rapporti tra privati (Cassazione civile, 4 aprile 2001, n. 4963).

L'articolo 844 c.c.
Il codice civile detta con questa norma una tutela contro i rumori che disturbano la quiete domestica, soprattutto nei confronti delle attività rumorose che spesso provengono dagli altri appartamenti. Con l'articolo 844 si può agire nei confronti del vicino qualora dal suo "fondo" provengano immissioni rumorose illecite e cioè quelle considerate tali alla luce di due criteri: la normale tollerabilità ed il contemperamento delle ragioni dei diversi proprietari, cui può aggiungersi anche il criterio della priorità d'uso. In merito è bene ricordare che il Giudice adito ex art. 844 c.c., per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore può utilizzare criteri più rigorosi di quelli previsti dal D.P.C.M. del 1 ° marzo 1991, il quale ha stabilito, per i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, la misura da non superare per le zone non industriali (3 decibel in periodo notturno e 5 decibel in periodo diurno).

L'articolo 700 c.p.c.
Quando, a fronte di un rumore ritenuto intollerabile, si rischia un grave danno alla salute, il singolo cittadino può chiedere al Giudice un provvedimento d'urgenza attivando la speciale procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile.

L'articolo 659 c.p.
Quando gli schiamazzi o i rumori (nonché le attività elencate nell'articolo citato) disturbano il riposo e le occupazione delle persone, gli autori di questi comportamenti possono essere puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 310 €. E' importante rilevare che con sentenza 27 maggio 2003, n. 23362, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ad integrare l'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 659, comma 1, codice penale, necessita "che l'attività di rumori o clamori vietata abbia - ben prima che un effetto - una potenzialità dannosa diffusa e cioè la capacità di ledere il bene protetto costituito dalla tutela delle occupazioni e del riposo di un numero indeterminato di persone, restando quindi esclusa la sua configurabilità le volte in cui, per la intensità dell'immissione, per la conformazione dei luoghi o per la inesistenza della pluralità di soggetti potenzialmente esposti alla fonte nociva, venga ad essere necessariamente interessato dalla immissione un solo soggetto".

I regolamenti condominiali e le clausole a tutela della quiete domestica.
Nel condominio può ottenersi una maggiore tutela di quella raggiungibile attraverso l'articolo 844 c.c., mediante l'adozione di regolamenti condominiali contenenti clausole ad hoc (per esempio, prevedendo il divieto di svolgere nelle unità immobiliari private determinate attività rumorose, quali quelle di pub, ristoranti, tipografie, particolari studi professionali ecc.). L'approvazione di un regolamento siffatto - con clausola di natura contrattuale - deve essere deliberata all'unanimità dei partecipanti al condominio e può essere validamente fatta valere anche nei confronti dei successivi proprietari con la trascrizione o l'esplicita e costante accettazione del regolamento negli atti di compravendita. Il Coordinamento condominiale della Confedilizia ha recentemente predisposto un testo di regolamento-tipo condominiale che può essere utilizzato come modello ed in cui è prevista anche una clausola a "tutela della quiete domestica". Utili informazioni in merito possono chiedersi alle Associazioni territoriali della Confedilizia, i cui indirizzi sono reperibili su questo sito.

I lavori da eseguire in casa.
Per quanto concerne, invece, una possibile soluzione per difendersi dai rumori esterni si potrebbe optare per installare nell'abitazione doppi infissi, che "fermano" il rumore molto più del montaggio di doppi vetri. Però questa soluzione, anche se tecnicamente valida, deve essere adottata considerando due fattori essenziali: il primo, che con questo lavoro si può andare a modificare la facciata condominiale e quindi, per evitare scontri e liti giudiziali lunghe e costose, è opportuno chiedere la preventiva autorizzazione all'assemblea. Il secondo elemento da considerare è legato al clima della città dove si abita: infatti i doppi infissi aumentano la tenuta del calore, con tutte le conseguenze che ne derivano.