Conferenza Stato-Regioni - Accordo 16 gennaio 2003
Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2003, n. 51
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Visto gli articoli 2, comma
2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra
Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il
13 giugno 2002;
Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la segreteria di questa
Conferenza;
Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota 11
dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta
di questa Conferenza;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della
Costituzione, per quanto concerne gli àmbiti di competenza dello Stato e
regioni, il provvedimento inerisce alla materia «tutela della salute»,
ricadente nella potestà concorrente delle regioni;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province
autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che si è reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e regioni
relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la
manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla
Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1993, n. 39, per
le difficoltà applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di
modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi princìpi ed indirizzi
normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 e successive modifiche, del D.M. 18 marzo 1996 del Ministro
dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli
articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265 il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, il
regio decreto 18 luglio 1931, n. 773 e successive modifiche;
Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di
semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni
all'agibilità ed allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo;
Si
conviene nei termini sottoindicati:
Punto 1) - Definizione.
1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che
comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività
ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta
nei bacini stessi.
Punto 2) - Classificazione delle piscine.
2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
2.2
In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti
categorie:
a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica. Questa
categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche
strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:
a/1)
piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite,
in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi
ricettivi e simili ) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o
simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico
b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti
del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai
loro ospiti;
c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di
riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa
specifica.
2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si
distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non
confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali
confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali
scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini
artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o
chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di
piscine, i seguenti tipi di vasche:
a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono
l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di
prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della
Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internazionale de Natation
Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio
delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le
quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione
Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur
(FINA) per quanto concerne i tuffi;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee
per il gioco e la balneazione;
d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità
di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che
consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che
posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature
accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili,
ecc.;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché
dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività
riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo
terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche
e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali
l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo
sanitario specialistico.
Punto 3) - Campo di applicazione e finalità.
3.1
Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle
piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a),
b), c). d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la
gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria
e della sicurezza.
3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle
caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I
requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 del
presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:
a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
b) acqua marina;
c) acqua termale.
Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con
appositi provvedimenti regionali.
Punto 4) - Dotazione di personale, di attrezzature e materiali.
4.1
Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della
sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le
relative figure professionali sono individuate dalle regioni. L'assistenza ai
bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della
piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di
primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della
sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali
intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza
continua di assistenti bagnanti.
4.2 Nel locale di primo soccorso i presìdi di primo impiego e le attrezzature
di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente
utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in
efficienza.
Punto 5) - Controlli.
5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura dei responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
Punto 6) - Controlli interni.
6.1
Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il
profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che
concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di
seguito riportate.
6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di
auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un
documento, di valutazione dei rischio in cui è considerata ogni fase che
potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve
tenere conto dei seguenti princìpi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali
pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli
stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle
condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle
procedure in materia di controllo e sorveglianza.
6.3
Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le
procedure previste nel documento di valutazione del rischio.
6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata
dei controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di
controllo possibilmente automatizzati:
a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della
dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri,
la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato,
temperatura, PH;
b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata
dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di
reintegro;
b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la
disinfezione dell'acqua;
b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
b5) il numero dei frequentatori dell'impianto.
6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale.
6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.
Punto 7) - Controlli esterni.
7.1
I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità
sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla base di
appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che
tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli
specifici àmbiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici
evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal
titolare dell'impianto.
7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano
venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano
poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per
il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura
dell'impianto.
Punto 8) - Sanzioni.
8.1
In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate
dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere comminata una sanzione
al responsabile della piscina secondo criteri e modalità stabilite dalle
regioni.
8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto
dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Punto 9).
9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.
Allegato
1
1. REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI.
I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque
utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di
ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.
1.1
CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE.
Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:
acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle
vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari;
acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo
che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari
requisiti;
acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a
diretto contatto con i bagnanti.
1.2
REQUISITI DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO.
L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità
previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.
Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto,
sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con
frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di
idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente
normativa.
1.3
REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA.
L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti
di cui alla seguente tabella A.
I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi
punto.
Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne
manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti
inconvenienti.
Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e
parametri fissati dal Ministero della salute.
Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al
consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di
analisi.
L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento,
almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.
1.4
SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA.
Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle
seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.
1. Disinfettanti:
ozono;
cloro liquido;
ipoclorito di sodio;
ipoclorito di calcio;
dicloroisocianurato sodico anidro;
dicloroisocianurato sodico biidrato;
acido tricloroisocianurico.
2.
Flocculanti:
solfato di alluminio (solido);
solfato di alluminio (soluzione);
cloruro ferrico;
clorosolfato ferrico;
polidrossicloruro di alluminio;
polidrossiclorosolfato di alluminio;
alluminato di sodio (solido);
alluminato di sodio (soluzione).
3.
Correttori di ph:
acido cloridico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfato;
sodio bicarbonato.
Per
disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di
purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per
consumo umano.
Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;
Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilen e dicloruro);
Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro);
L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della salute.
1.5
PUNTI DI PRELIEVO.
Acqua di approvvigionamento campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto
su tubo di adduzione
Acqua di immissione in vasca campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle
tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua in vasca campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca
1.6 REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE.
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di
balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla
temperatura dell'acqua in vasca.
L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite
del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai
frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un
ricambio di aria esterna di almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici,
pronto soccorso) il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4
volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C.
1.7
REQUISITI ILLUMINOTECNICI.
Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione
artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la
sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il
livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non
deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc)
l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux
negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti
illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna
non inferiore al 2%.
Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia
elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.
1.8
REQUISITI ACUSTICI.
Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte,
il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6
sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono
far riferimento alla normativa vigente in materia.
Tabella A
|
Requisiti - dell'acqua in immissione e contenuta in vasca |
||
|
PARAMETRO |
ACQUA DI IMMISSIONE |
ACQUA DI VASCA |
|
Requisiti fisici |
||
|
Temperatura:
|
|
|
|
|
6.5 - 7.5 |
6.5 - 7.5 |
|
Torbidità in Si O2 |
< = 2
mg/l Si O2 |
< = 4
mg/l Si O2 |
|
Solidi grossolani |
Assenti |
Assenti |
|
Solidi sospesi |
< = 2
mg/l Si O2 |
< = 4
mg/l |
|
Colore |
Valore dell'acqua potabile |
< = 5
mg/l Pt/Co |
|
Requisiti chimici |
||
|
Cloro attivo libero |
0,6 + 1,8 mg/l Cl2 |
0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl2 |
|
Cloro attivo combinato |
< = 0,2 mg/l Cl2 |
< = 0,4
mg/l Cl2 |
|
Impiego
combinato Ozono Cloro: |
|
0,4÷1,0
mg/l Cl2 |
|
Acido isocianurico |
< = 75 mg/l |
< = 75 mg/l |
|
Sostanze
organiche |
< = 2
mg/l di O2 |
< = 2
mg/l di O2 |
|
Nitrati |
Valore dell'acqua potabile |
< = 20
mg/l NO3 |
|
Flocculanti |
< = 0,2 mg/l in Al o
Fe |
< =
0,2 mg/l in Al o Fe |
|
Requisiti microbiologici |
||
|
Conta batterica a 22° |
< = 100 ufc/1 ml |
< = 200 ufc/1 ml |
|
Conta batterica a 36° |
< = 10 ufc/1 ml |
< = 100 ufc/1 ml |
|
Eschericchia coli |
0 ufc/100 ml |
0 ufc/100 ml |
|
Enterococchi |
0 ufc/100 ml |
0 ufc/100 ml |
|
Staphylococcus aureus |
0 ufc/100 ml |
< = 1 ufc/100 ml |
|
Pseudomonas aeruginosa |
0 ufc/100 ml |
< = 1 ufc/100 ml |