AMMINISTRATORE NOMINATO
DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
Non
è fondata la questione di legittimità costituzionale degli arte. 1105, comma
quarto, 1129, comma primo, c.c. 737 e ss. c.p.c. nelle parti in cui non prevedono
che il ricorso introduttivo del procedimento per la nomina dell'amministratore
del condominio da parte dell'autorità giudiziaria debba essere notificato agli
altri condomini, questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
* Corte cost., 27 novembre 1974, n. 267, in Arch. civ. 1975, 175.
L'amministratore
della cosa comune nominato dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1105,
quarto comma, c.c., al pari dell'amministratore nominato dall'assemblea dei
comproprietari, ha il mero compito di amministrare, non già quello di
deliberare o di risolvere conflitti di diritti soggettivi tra i vari
cointeressati; la risoluzione dei conflitti di diritti soggettivi tra i
comproprietari costituisce, infatti, compito esclusivo dell'autorità
giudiziaria in sede contenziosa, ovvero dell'autonoma condotta contrattuale
degli interessati.
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1977, n. 571.
Il
ricorso all'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione previsto
dall'art. 1105 (quarto comma) c.c., per l'ipotesi in cui non vengano adottati i
provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, è improponibile
quando tra i partecipanti alla comunione si controverta sull'esistenza e
sull'estensione di diritti soggettivi.
* Cass. civ., sez. II, 17 giugno 1974, n. 1765.
Il
provvedimento di nomina dell'amministratore adottato dal presidente del
tribunale, a norma dell'art. 1129, comma 1, c.c., sul presupposto che il
condominio ne sia sprovvisto, costituisce attività di carattere non giurisdizionale
ma amministrativo, non essendo diretta a risolvere un conflitto di interessi ma
solo ad assicurare al condominio l'esistenza dell'organo necessario per
l'espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge. Esso non è
soggetto a reclamo innanzi alla corte d'appello, mancando una previsione
normativa in tal senso (a differenza del provvedimento di revoca
dell'amministratore adottato ai sensi del comma 3 del citato art. 1129 nonché
dell'ultimo comma dell'art. 1131, per il quale il reclamo è previsto dall'art.
64 att. c.c.) con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione ex
art. 111 Cost., avverso il provvedimento della corte d'appello che abbia
dichiarato inammissibile il reclamo contro lo stesso proposto.
* Cass. civ., sez. II, 13 novembre 1996, n. 9942, Minelli c. Siani ed altri,
in Arch. loc. e cond. 1997, 439.
L'amministratore
di un compendio immobiliare nominato ex art. 1105, ultimo comma, c.c., non può,
in virtù della fonte giudiziaria dei propri poteri, sottrarsi all'adempimento
delle obbligazioni derivanti dalla precedente gestione. Egli, infatti, è
effettivamente estraneo al bene gestito soltanto quale persona fisica, con la
conseguenza che non risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni già
contratte nell'interesse comune.
* Trib. civ. Brescia, ord. 24 novembre 1999, Bonfiglio c. Soc. A.S.M., in
Arch. loc. e cond. 2000, 98.
E'
improponibile il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. presentato da un condomino
nel caso in cui non si adottino i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si formi una maggioranza ovvero se la deliberazione
adottata non venga eseguita: in tali ipotesi deve essere prima promosso il
procedimento di volontaria giurisdizione, in camera di consiglio, previsto
dall'art. 1105, quarto comma, cod. civ.
* Pret. civ. Taranto, 12 aprile 1988, Paduano Picciolo c. Condominio Via Di
Palma n. 41, Taranto, in Arch. loc. e cond. 1988, 460.
Allorquando
il provvedimento di nomina dell'amministratore di un condominio di edificio da
parte dell'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 1129 cod. civ., è impugnato
perché affetto da nullità sotto il profilo dell'inesistenza del condominio,
assumendosi che si verta, invece, in tema di comunione di cose, legittimi
contraddittori sono soltanto i comproprietari di queste e non l'amministratore
nominato, di cui implicitamente si contesta in radice lo stesso potere di
gestione e rappresentanza. (Nella specie, la C.S., rilevato che era stato
citato in giudizio il solo amministratore anche come comproprietario delle cose
comuni, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli
altri compartecipi ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.).
* Cass. civ., sez. II, 4 aprile 1985, n. 2309, Dalla Bona c. Lauwero.
L'amministratore
giudiziario di un condominio è un mandatario dei condomini partecipanti alla
comunione e pertanto il compenso allo stesso spettante, ove non concordato tra
le parti, deve essere determinato in sede contenziosa e non può, quindi, essere
liquidato dal giudice che ha provveduto alla nomina a norma dell'art. 1129,
primo comma, c.c.
* Corte app. civ. Lecce, sez. dist. Taranto, 3 maggio 1995, Marturano c.
Condominio villaggio ‹‹Fatamorgana›› di Marina di Pulsano, in Arch. loc. e
cond. 1996, 73.
La
domanda diretta ad ottenere dal giudice la risoluzione del contrasto insorto
tra i comunisti in ordine alle sole modalità di realizzazione di interventi di
riparazione della cosa comune, va proposta nelle forme camerali previste
dall'art. 1105, quarto comma cod. civ., a nulla rilevando che, nel corso del
giudizio contenzioso a tal fine promosso, siano sollevate questioni di
conflitto su diritti soggettivi influenti sulla scelta della soluzione pratica
da adottare.
* Trib. civ. Monza, 24 febbraio 1987, Mufanò c. Sala e altri, in Arch. loc.
e cond. 1987, 529.