ANIMALI IN CONDOMINIO
SOMMARIO: a) Danno cagionato da animali; b) Divieto di
detenzione; c) Immissioni; d) Omessa custodia e malgoverno.
a) Danno cagionato da animali
In tema di responsabilità per danni cagionati da animali,
l'art. 2052 cod. civ. stabilisce a carico del proprietario dell'animale una
presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere
usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del
caso fortuito. In questo è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che,
però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento
cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che,
esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile
in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante.
* Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1983, n. 1400, Parini
c. Olivari.
La responsabilità sancita dall'art. 2052 c.c. ricorre tutte
le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto
proprio dell'animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto
qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura
dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo.
* Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1977, n. 261.
La presunzione di responsabilità per danno cagionato da
animali, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., può essere superata esclusivamente
qualora il proprietario o colui che si serve dell'animale provi il caso
fortuito e pertanto non può attribuirsi identica efficacia liberatoria alla
semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale
stesso o della mansuetudine di questo, essendo, pertanto irrilevante che il suo
comportamento dannoso sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o
inevitabili ed essendo, invece, sufficiente al permanere della suddetta
presunzione che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale, da fatto
proprio dell'animale.
* Cass. civ., sez. III, 6 gennaio 1983, n. 75, Ente Teatr.
Op. c. Ricci.
La responsabilità per fatto di animale, di cui all'art. 2052
c.c., riguarda alternativamente il proprietario dell'animale e chi si serve
dell'animale, per tutto il periodo in cui lo ha in uso.
* Pret. civ. Torino, 4 ottobre 1991, in Arch. civ. 1992, n.
3.
b) Divieto di detenzione
In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli
appartamenti comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari
regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non
potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel
diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti
ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un'approvazione
unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei
condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa
approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite
in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali
atipici, di per sé inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i loro
autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda
l'obbligatorietà.
* Cass. civ.,
sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028.
La detenzione di animali in un condominio, essendo la
suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata
solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere
animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di
tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti
(oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro
proprietà esclusiva, salvo che l'obbligo o il divieto imposto riguardino l'uso,
la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva, e
siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi generali del
condominio, come il decoro architettonico dell'edificio.
* Trib. civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231,
Copelli c. Cassi e Paganuzzi, in Arch. loc. e cond. 1990, 287.
La detenzione di un animale può integrare in astratto la
fattispecie di cui all'art. 844 cod. civ., in quanto tale norma, interpretata
estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di
immissioni che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino
una situazione di intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza di un
regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condomino di
detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di
tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la
valutazione della tollerabilità delle immissioni.
* Trib. civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231,
Copelli c. Cassi e Paganuzzi, in Arch. loc. e cond. 1990, 287.
Nel caso in cui un regolamento condominiale di tipo
contrattuale vieti di tenere animali che possano recare disturbo ai condomini,
il giudice, accertati tali disturbi, può ordinare, con provvedimento di
urgenza, l'allontanamento degli animali dagli appartamenti in cui sono tenuti.
* Trib. civ. Napoli, ord. 25 ottobre 1990, Ragosta ed altri
c. Miranda e Cario, in Arch. loc. e cond. 1990, 737.
Il giudice può, con provvedimento di urgenza ex art. 700
c.p.c., ordinare l'allontanamento di animali molesti (nella specie, cane) dal
condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di
ritorno nell'edificio condominiale.
* Trib. civ. Napoli, ord. 8 marzo 1994, in Arch. loc. e
cond. 1994, 337.
Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale
vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della
collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente
a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si
accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini
sotto il profilo della quiete o dell'igiene.
* Pret. civ. Campobasso, 12 maggio 1990, in Arch. loc. e
cond. 1991, 176.
Non può l'assemblea, con voto di maggioranza, imporre ad un
condomino il divieto di detenere cani negli appartamenti, ma occorre che il
divieto sia posto nel regolamento condominiale.
* Trib. civ. Parma, 11 novembre 1968, in Riv. giur. edil.
1971, 446.
L'amministratore del condominio è legittimato ad agire
giudizialmente per il rispetto del regolamento e per la cessazione di molestie
derivanti dalla detenzione di animali negli appartamenti, e la competenza in
ordine a tale questione spetta al pretore.
* Trib. civ. Parma, 11 novembre 1968, in Riv. giur. edil.
1971, 446.
La delibera assembleare di approvazione del regolamento di
condominio presa a maggioranza è invalida, perché limitativa delle proprietà individuali,
nella parte in cui vieta ai condomini di tenere cani anche nelle logge e nei
terrazzi.
* Trib. civ. Messina, 8 aprile 1981, n. 743, in Riv. giur.
dottr. leg. e giur. 1981, 53.
c) Immissioni
In caso di regolamento condominiale che vieti tassativamente
di recare ‹‹disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura››, il continuo
abbaiare di tre cani pastori ed il suono di una batteria configurano sia la
lesione di tale norma regolamentare che violazione dell'art. 844 c.c.
* Trib. civ. Milano, 28 maggio 1990, in Arch. loc. e cond.
1991, 792.
d) Omessa custodia e malgoverno
L'art. 672 c.p. configura tre fattispecie criminose:
‹‹lasciar liberi››, ‹‹custodire senza le debite cautele››, ‹‹affidare a persona
inesperta›› animali pericolosi. Consuma la seconda di tali ipotesi colui che,
nella sua dimora, tenga un cane lupo da guardia di grossa taglia, slegato e
privo di museruola, quando al medesimo sia possibile portarsi nell'ingresso,
nella portineria e in ogni altro luogo ove siano ammessi i visitatori, per tal
modo esposti al rischio di improvvisi assalti.
* Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 1970, n. 684, Fraschini.
L'obbligo di custodire e di governare animali dotati di
naturale ed istintiva ferocia o che in determinate circostanze possano
diventare aggressivi incombe sul detentore a qualsiasi titolo. Risponde,
quindi, della contravvenzione di cui all'art. 672 c.p. il custode non
proprietario di un cane lupo affidatogli se omette di osservare le regole di
condotta previste dal detto articolo.
* Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 1968, n. 1738, Scali.
Pericolosi per l'altrui incolumità devono ritenersi non
soltanto gli animali la cui ferocia è caratteristica naturale o istintiva, ma
tutti quelli che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati
casi e determinate circostanze. Dal novero di questi ultimi non si può
escludere il cane normalmente mansueto; per tale categoria di animali la
pericolosità deve essere accertata in concreto considerando la razza di
appartenenza ed ogni altro elemento rilevante.
* Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 1970, n. 822, Bonichini.
Ai fini dell'integrazione del reato p.p. dell'art. 672 n. 1
cod. pen. non occorre l'accertamento della pericolosità dell'animale né
l'esposizione e pericolo della pubblica incolumità e non rileva la durata,
ancorché breve, dell'omessa custodia.
* Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 1982, n. 1942, (ud. 27
ottobre 1981), Nolli.
I cani da guardia in genere, e quelli appartenenti anche per
somiglianza alla razza dei pastori tedeschi in particolare, sono da
considerarsi pericolosi e, quindi, rientranti nella disciplina di cui all'art.
672 c.p. (omessa custodia e malgoverno di animali).
* Cass. civ., sez. I, 8 marzo 1990, n. 1840, Vara c. Pref.
Caltaniss.