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Gli
abitanti di determinate zone d'Italia (vedasi tabella
in calce) godono, in virtł di quanto stabilito dalla legge n. 448
del 1998, di una riduzione (non inferiore alle vecchie 200 lire per
litro, a cui si deve aggiungere un'ulteriore
riduzione minima di 50 lire) nell'acquisto di gasolio o di GPL destinato all'utilizzo dell'impianto
di riscaldamento.
Nelle isole minori e nella Sardegna la riduzione spetta anche per l'acquisto
di GPL contenuti in bombole, sempre utilizzati esclusivamente per il
riscaldamento.
La riduzione del prezzo viene praticata direttamente dai fornitori di
combustibile al momento della fatturazione, previa presentazione da
parte degli aventi diritto di un'apposita dichiarazione sostituiva dell'atto
di notorietą* dalla quale si deve evincere anche l'ubicazione dell'impianto
per il quale si acquista il gasolio o il GPL.
TABELLA: ELENCO TIPOLOGIE TERRITORI
(1)
Queste frazioni vengono individuate con delibera del consiglio del Comune
interessato da inviarsi al Ministero dell' Economia e delle Finanze
e a quello delle Attivitą produttive. L'Ente locale adotta
una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione
di non metanizzazione della frazione (interpretazione data dall'art.
17-bis, D.L. n.147/2003).
(*) L'Agenzia
delle Dogane ha specificato che i consumatori finali di GPL della Sardegna
e delle isole minori, non devono presentare alcun atto di notorietą.
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