ORARI
ACCENSIONE RISCALDAMENTO
E BENEFICI
DI CUI GODONO ALCUNI TERRITORI PER ACQUISTO GASOLIO E GAS
Per sapere in quale
periodo è possibile accendere gli impianti termici, bisogna
conoscere la propria zona climatica di appartenenza.
Il territorio nazionale è, infatti, stato suddiviso in sei zone climatiche
(si veda tabella n. 1), con indicazione nella tabella A, allegata
al D.P.R. n. 412/93, della zona alla quale appartiene ogni singolo
Comune.
I Comuni che non sono stati inseriti nella tabella anzidetta o nelle
sue successive modificazioni ed integrazioni sono disciplinati da
apposito provvedimento del Sindaco.
La zona climatica anzidetta indica in quale periodo e per quante
ore è possibile accendere il riscaldamento negli edifici.
I Sindaci dei Comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze,
i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione
dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati
solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio
e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà
di quella prevista a pieno regime.
E', inoltre, consentito il frazionamento dell'orario giornaliero in
due o più sezioni, con attivazione dell'impianto compresa tra
le ore 5 e le ore 23.
Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare,
l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è
assunto la responsabilità, che non "mantiene in esercizio gli impianti" e
non "provvede affinché siano eseguite le operazioni di
controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni delle normative
vigenti" è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500
euro e non superiore a 3.000.
E' essenziale conoscere la zona climatica di appartenenza del proprio
Comune, anche perché la legge dispone che l'amministratore
o, in mancanza, il proprietario (o i proprietari) debba esporre presso
ogni impianto centralizzato di riscaldamento al servizio di una pluralità
di utenti, una tabella dalla quale risultino il periodo annuale di
esercizio, l'orario di attivazione giornaliera prescelto, le generalità
e il domicilio del soggetto responsabile dell'impianto.
Si precisa, infine, che in alcuni Comuni possono essere adottati
specifici
provvedimenti limitativi per il contenimento
dell'inquinamento atmosferico.
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ABRUZZO - BASILICATA - CALABRIA - CAMPANIA - EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA - LAZIO - LIGURIA - LOMBARDIA - MARCHE - MOLISE - PIEMONTE - PUGLIA - SARDEGNA - SICILIA - TOSCANA - TRENTINO ALTO-ADIGE - UMBRIA - VALLE D'AOSTA - VENETO |
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Zona climatica |
Periodo di accensione |
Orario consentito* |
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A |
1° dicembre - 15 marzo |
6 ore giornaliere |
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B |
1° dicembre - 31 marzo |
8 ore giornaliere |
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C |
15 novembre - 31 marzo |
10 ore giornaliere |
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D |
1° novembre - 15 aprile |
12 ore giornaliere |
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E |
15 ottobre - 15 aprile |
14 ore giornaliere |
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F |
nessuna limitazione |
nessuna limitazione |
1) impianti termici che utilizzano
calore proveniente da centrali di cogenerazione con
produzione combinata di elettricità e calore;
2) impianti termici che utilizzano
sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera
muraria;
3) impianti termici centralizzati
di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi
valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di
calore installati dopo l'entrata in vigore del D.P.R.
n. 412/93 e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di
rilevamento della temperatura esterna con programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente
nell'arco delle 24 ore; con taratura secondo i valori di legge;
4) impianti termici centralizzati
di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi
valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di
calore installati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 412/93 e nei quali sia
installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di
termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato
di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta
temperatura nell'arco delle 24 ore;
5) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la
produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli
richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del
D.P.R. n. 412/93 e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta
temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento
del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
6) impianti termici condotti mediante «contratti di servizio energia» i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal D.P.R. n. 412/93, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal D.P.R. n. 412/93 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati dallo stesso provvedimento.
Benefici
per acquisto gasolio e gas per riscaldamento di cui godono alcuni territori
italiani.