IL DECALOGO DELLO SCIATORE
Regole di carattere comportamentale, previste dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate
dagli utenti
delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di
natura civile e penale.
1. Rispetto per gli altri.
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo
altre persone o provocare danni.
2. Padronanza della velocità e del comportamento.
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento
adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali
della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità
del traffico.
3. Scelta della direzione.
Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere
il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo
di collisione con lo sciatore a valle.
4. Sorpasso.
Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio
e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra
o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare
intralci allo sciatore sorpassato.
5. Immissione ed incrocio.
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo
una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per
sé o per
gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene
da destra o secondo indicazioni.
6. Sosta.
Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso
di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La
sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta
lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.
7. Salita.
In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista,
o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della
stessa.
8. Rispetto della segnaletica.
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista
per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per
i minori di 14 anni.
9. Soccorso.
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
10. Identificazione.
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone
è tenuto a dare le proprie generalità.