DINIEGO
DI RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO ALLA PRIMA SCADENZA
SOMMARIO: a) Albergo; b) Ambito di operatività; c) Attività
commerciale; d) Coltivatore diretto; e) Controversie; f) Enti pubblici; g)
Farmacia; h) Forma della disdetta; i) Impresa familiare; l) Onere della prova;
m) Porzione di mmobile; n) Restauro; o) Ricostruzione; p) Ristrutturazione; q)
Serietà dell’intento del locatore; r) Società di persone; s) Specificazione dei
motivi; t) Strumenti urbanistici; u) Tempestività della disdetta; v) Terzo
acquirente; z) Utilizzazione parziale.
a) Albergo
Ad una locazione ad uso alberghiero sorta nell’anno 1938 e,
quindi, soggetta al regime transitorio, non sono applicabili gli artt. 29 e 59
della L. 392/78; conseguentemente, nessuna motivazione di diniego del rinnovo
occorre che i locatori diano con l’intimazione di finita locazione.
* Trib. civ. Torre Annunziata, sez. stralcio, 11 maggio
2001, n. 971, D’Anna L. ed altri c. Ercolano G. ed altri, in Arch. loc. e cond.
2002, 188.
In tema di recesso dal contratto di locazione, l’art. 29,
secondo comma, della L. 27 luglio 1978 n. 392, in materia alberghiera, ha
natura speciale rispetto al primo comma e contiene una regolamentazione autonoma
rispetto alla generalità degli immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione;
ne consegue che solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, e cioè, in caso di
ristrutturazione dell’immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o
di apporto allo stesso di notevoli migliorie tali da aumentarne la capacità
ricettiva, o comunque da determinare il passaggio dell’azienda ad una categoria
superiore, qualora l’immobile sia oggetto di intervento sulla base di un
programma comunale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti, o, infine, in
caso di esercizio diretto della attività alberghiera è possibile per il
proprietario ottenere la disponibilità dell’immobile, restando esclusa la
possibilità di esercitare la facoltà di far cessare tale locazione per necessità
abitativa contemplata, per gli altri immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione,
dalla lett. a) del primo comma.
* Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 1990, n. 11954, Scarpa
c. Nardi.
In tema di locazione alberghiera la facoltà di recesso del
locatore per esercitare nell’immobile locato la medesima attività del
conduttore non è subordinata all’accertamento del requisito della capacità
professionale, da documentare con il nulla osta della autorità amministrativa
preposta al settore alberghiero, atteso che l’art. 29 della legge n. 392 del
1978 (applicabile anche nel regime transitorio per l’espresso disposto dell’art.
73 della stessa legge) limita il suo richiamo solo all’art. 5 della legge n.
191 del 1963 (come modificato dall’art. 4 bis della L. 28 luglio 1967 n. 628) e
non anche al successivo art. 6, che tale nulla osta prevedeva e che deve
altresì ritenersi abrogato, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, per
incompatibilità con la nuova disciplina organica della materia locatizia
introdotta dalla legge dell’equo canone.
* Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1994, n. 5664, Raimondo c.
Iacoangeli.
In tema di locazioni urbane, la disciplina dettata dall’art.
29, secondo comma, della L. 27 luglio 1978 n. 392, con riguardo agli immobili
adibiti all’esercizio di albergo, pensione o locanda, trova applicazione anche
con riguardo agli immobili adibiti all’esercizio dell’attività di
affittacamere, la quale, sia pure con proporzioni ridotte, presenta
caratteristiche imprenditoriali analoghe.
* Cass. civ., sez. III, 13 luglio 1982, n. 4124, Tabacco c. Maggiorino.
b) Ambito di operatività
Il diniego di rinnovo del contratto di locazione non
abitativa alla prima scadenza non trova ostacolo nel mancato possesso, da parte
del locatore, delle specifiche necessarie autorizzazioni amministrative, che
non possono incidere sul rapporto privatistico di locazione; né rileva l’eccepita
disponibilità di altri immobili utilizzabili per la destinazione addotta,
avendo il locatore il diritto insindacabile di scegliere quello ritenuto più
idoneo.
* Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2002, n. 537, Miniero c.
Esposito Lazzazara.
In tema di locazione di immobili destinati ad una delle
particolari attività indicate dall’art. 42 della L. 27 luglio 1978 n. 392, il
secondo comma del citato art. 42, nella parte che richiama il preavviso per il
rilascio di cui all’art. 28 e lo dice applicabile ai contratti indicati nel
primo comma, assoggetta questi contratti alla disciplina del diniego di
rinnovazione alla prima scadenza contrattuale dettata dagli artt. 28 comma
secondo e 29 della stessa legge.
* Cass. civ., sez. III, 5 novembre 1991, n. 11756, Ministero
dell’Interno c. Zannelli.
In materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso
non abitativo, alla cessazione del regime transitorio, non solo la rinnovazione
tacita del contratto, ma a maggior ragione la stipulazione (tra le stesse parti
e avente ad oggetto il medesimo immobile ancora occupato dal conduttore) di un
nuovo contratto, svincolato da quello precedente, determina l’assoggettamento
del rapporto locativo alla disciplina ordinaria e quindi anche la applicazione
alla prima scadenza del nuovo contratto delle norme in materia di diniego della
rinnovazione di cui agli artt. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392.
* Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 1996, n. 8786,
Buongiovanni c. Landucci.
La semplice classificazione di un immobile come suscettivo
di intervento di recupero nell’ambito di un programma pluriennale di attuazione
non è sufficiente a realizzare il presupposto di cui all’art. 29 lett. c) legge
n. 392/78.
* Pret. civ. Piacenza, 15 febbraio 1982, n. 43, Grazioli e
altri c. Bigatti.
In tema di diniego di rinnovazione del contratto alla prima
scadenza è sufficiente che nella disdetta si faccia riferimento ad una delle
ipotesi prefigurate dall’art. 29 della L. n. 392/78 nel caso in cui il
locatore, per motivi organizzativi e strutturali, non sia in grado - pur nella
certezza della destinazione dell’immobile ad una delle attività previste dalla
norma - di determinare all’origine ed in dettaglio l’utilizzazione specifica
che ne sarà fatta. (Fattispecie nella quale una Banca, locatrice di immobile,
aveva indicato nella disdetta di voler utilizzare lo stesso "per
ampliamento della propria attività" senza ulteriormente specificare per quale
servizio bancario particolare il medesimo immobile sarebbe stato utilizzato).
* Trib. civ. Bologna, sez. III, 16 maggio 1991, n. 373, Soc.
Banca Agricola Mantovana c. Mistroni.
La clausola con cui le parti fanno decorrere il termine di
preavviso del diniego di rinnovazione dalla data di spedizione della
raccomandata che contiene la disdetta motivata e non dalla data in cui la
relativa comunicazione pervenga al conduttore, è nulla ai sensi dell’art. 79 L.
n. 392/1978.
* Pret. civ. Milano, sez. I, 12 novembre 1990, Fidinvest Spa
c. Banca del Monte di Lombardia.
c) Attività commerciale
In tema di locazione di immobili urbani destinati ad uso non
abitativo il diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza per l’intenzione
del locatore di destinare l’immobile all’esercizio della propria attività
commerciale, non può trovare ostacolo nel mancato possesso da parte del
locatore medesimo delle specifiche necessarie autorizzazioni amministrative,
che non possono incidere sul rapporto privatistico di locazione, pur essendo
tenuto il giudice, ai sensi dell’art. 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392, a
verificare la serietà, concretezza e attualità del proposito del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1997, n. 4568, Noi
Incontro Soc. c. Comandini.
Ai fini della cessazione della locazione d’immobile
destinato ad uso diverso dall’abitazione per diniego di rinnovo del contratto
alla prima scadenza da parte del locatore per il manifestato proposito di
esercitarvi attività commerciale (o anche alberghiera), è irrilevante il
difetto delle prescrizioni richieste per l’esercizio del commercio, quale l’iscrizione
nel registro degli esercenti commerciali, trattandosi di inosservanza di norme
non operanti nell’ambito del rapporto privatistico.
* Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1994, n. 5664, Raimondo c.
Iacoangeli.
In tema di diniego di rinnovazione della locazione non
abitativa alla prima scadenza del contratto per la necessità addotta dal
locatore di adibire l’immobile ad esercizio in proprio di attività commerciale
(nella specie, negozio di rivendita di generi alimentari), ove il conduttore
deduca l’impedimento della detta destinazione per impossibilità giuridica delle
necessarie autorizzazioni amministrative, con riguardo ai disposti di
regolamenti locali, il giudice deve provvedere d’ufficio all’acquisizione di
tali fonti normative per il principio iura novit curia.
* Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 1992, n. 11095, Carmelo
c. Morelli.
La disciplina di cui all’art. 29 L. n. 392/78 (diniego di
rinnovazione alla prima scadenza solo per i casi ivi tassativamente indicati),
si applica anche laddove le parti di un contratto di locazione commerciale
abbiano pattuito convenzionalmente che il suddetto contratto abbia durata
superiore a quella minima imposta dalla legge (nella fattispecie
quindicennale).
* Trib. civ. Modena, sez. II, 12 settembre 2001, X c. Y.
d) Coltivatore diretto
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione, il diniego di rinnovazione del contratto alla
prima scadenza, previsto dall’art. 29 lett. b) della legge 27 luglio 1978 n.
392 per il caso in cui il locatore intenda adibire l’immobile ad una delle
attività indicate nel precedente art. 27, si riferisce a tutte le attività
elencate in tale ultima norma, ivi compreso, pertanto, l’esercizio abituale e
professionale di lavoro autonomo. Ne consegue che la suddetta disposizione può
essere invocata anche dal coltivatore diretto, per riacquistare la
disponibilità dell’immobile locato, pure se non insistente sul fondo coltivato,
in relazione ad esigenze che rientrino funzionalmente nell’economia dell’impresa
agricola (nella specie, conservazione dei prodotti del fondo in vista della
successiva vendita).
* Cass. civ., sez. III, 29 aprile 1983, n. 2972, Bozzo c. De
Angelis.
e) Controversie
Per la controversia che riguarda il rilascio di immobile ad
uso non abitativo per finita locazione alla scadenza fissata dalle disposizioni
transitorie della legge sull’equo canone, senza che siano posti in discussione
i motivi di recesso previsti dagli artt. 73 e 29 stessa legge (dal locatore non
invocati) e senza che il conduttore abbia richiesto in via riconvenzionale la
determinazione dell’indennità eventualmente spettante per la perdita dell’avviamento
commerciale, non va applicata la disciplina processuale di cui all’art. 30
della legge n. 392/1978 e la competenza va determinata secondo gli ordinari
criteri di valore dettati dal codice di procedura civile.
* Cass. civ., sez. III, 10 settembre 1999, n. 9614, Borriello c. Inail, in
Arch. loc. e cond. 2000, 56.
Poiché l’obbligo del giudice di conoscere le norme vigenti
dell’ordinamento si estende ai regolamenti locali che integrino elementi
fondamentali della fattispecie dedotta in giudizio, qualora, in tema di diniego
di rinnovo della locazione non abitativa alla prima scadenza del contratto, il
conduttore alleghi che il regolamento edilizio è ostativo alla realizzazione
della modifica di destinazione del bene indicata nella dichiarazione effettuata
dal locatore ai sensi dell’art. 29 della legge n. 392 del 1978, la cognizione
del giudice deve estendersi al regolamento, da acquisirsi all’occorrenza anche
d’ufficio.
* Cass. civ., sez. III, 14 gennaio 2000, n. 361, Randazzo c.
Cosentino.
La giurisdizione del giudice ordinario, nella controversia
che il locatore promuova nei confronti del conduttore per ottenere la
cessazione del rapporto, in relazione alla dedotta esigenza di procedere ad
integrale ristrutturazione dell’immobile, non resta esclusa, in favore della
giurisdizione del giudice amministrativo, per il fatto che si debba accertare,
quale condizione di legge della domanda, il conseguimento da parte dell’istante
di licenza o concessione edilizia per l’esecuzione di dette opere (nella
specie, ai sensi dell’art. 29, lett. c della L. 27 luglio 1978 n. 392), nonché
la legittimità, formale e sostanziale, di tale licenza o concessione, poiché la
relativa indagine ha carattere meramente incidentale, in una causa che investe
diritti soggettivi scaturenti da un rapporto privatistico (e rispetto alla
quale resta estranea l’autorità amministrativa che ha adottato detto
provvedimento).
* Cass. civ., Sezioni Unite, 18 dicembre 1985, n. 6449, Soc.
Bettuzzi c. Soc. Imm. S. Greco.
Qualora il locatore di immobile eserciti il recesso, per la
necessità di procedere a lavori di ristrutturazione del bene (art. 29 lett. c
della L. 27 luglio 1978, n. 392), le questioni poste dal conduttore sulla
legittimità del provvedimento municipale di autorizzazione di dette opere,
mentre sono conoscibili, in via incidentale, dal giudice ordinario, nell’ambito
della controversia fra le parti del rapporto locativo, sui diritti inerenti al
rapporto stesso, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, ove
siano sollevate, in via principale, con domanda di annullamento del
provvedimento proposta nei confronti del comune, dato che tale domanda attiene
al rapporto con l’amministrazione e si ricollega all’interesse legittimo dell’istante
circa l’osservanza dell’amministrazione medesima alle norme che regolano la sua
attività pubblicistica a tutela di esigenze generali.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 23 gennaio 1990, n. 369, Soc.
Bettuzzi c. Res. Soc. Imm. S. Greg.
L’elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula
del contratto (nella specie: locazione) deve ritenersi a carattere non
esclusivo, in difetto di chiara ed espressa volontà contraria e, come tale, non
ostativa a che l’atto unilaterale recettizio inerente al rapporto contrattuale
(nella specie: comunicazione del diniego di rinnovazione alla prima scadenza ex
art. 29 della legge sull’equo canone) venga trasmesso al diverso indirizzo
della parte medesima, ai sensi dell’art. 1335 c.c.
* Cass. civ., sez. III, 23 settembre 1996, n. 8399, Graziano
c. Fattibene.
In tema di diniego della rinnovazione alla prima scadenza
della locazione non abitativa per uno dei motivi indicati nell’art. 29 della L.
27 luglio 1978, n. 392, la motivata disdetta si pone come condizione di
procedibilità della domanda di rilascio che, pertanto, può essere fondata solo
sugli stessi motivi indicati nella disdetta.
* Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 1995, n. 1865, Gattor c.
Prisco.
In tema di diniego di rinnovazione della locazione non
abitativa a norma dell’art. 29, lett. b) legge n. 392 del 1978, l’accertamento relativo
alla corrispondenza della destinazione effettiva dell’immobile a quella
indicata dal locatore si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al
giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità qualora sia sorretto
da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione di merito che ha ritenuto il diniego di rinnovazione
fondato sulla seria intenzione, espressa dal locatore, di adibire l’immobile ad
attività di pittore, sul presupposto che anche la sola eventualità di vendita
al pubblico dei propri quadri sia sufficiente ad integrare la più ampia
destinazione ad una fruizione pubblica, che conferisce natura imprenditoriale
all’attività del locatore medesimo e legittima il diniego di rinnovazione).
* Cass. civ., sez. III, 16 aprile 1996, n. 3562, Fichera c.
Viola.
La sentenza di accertamento della risoluzione di un
contratto ad esecuzione continuata, quale quello di locazione, per recesso
unilaterale di una parte, ai sensi dell’art. 1373 c.c., o per diniego di
rinnovazione alla prima scadenza, ai sensi dell’art. 29 della L. 27 luglio 1978
n. 392, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, della
sentenza di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi,
la cui domanda ha contenuto e presupposti diversi, e tale ultima pronuncia,
sebbene di carattere costitutivo, avendo efficacia retroattiva al momento dell’inadempimento
(art. 1458 c.c.), prevale rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo
rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell’operatività dei suoi
effetti.
* Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1993, n. 2070, Galli c.
Togni.
f) Enti pubblici
Anche i contratti di locazione di immobili destinati ad una
delle attività particolari indicate dall’art. 42 della legge sull’equo canone e
quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità
di conduttori sono soggetti, in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’ultimo
comma dell’art. 42, al regime della tacita rinnovazione alla prima scadenza in
mancanza di disdetta per uno dei motivi indicati dall’art. 29 della stessa
legge.
* Cass. civ., sez. III, 14 novembre 1991, n. 12167, Min.
Poste e Telecomunicazioni c. Tosti A.
L’art. 29 comma primo lett. b) della L. 27 luglio 1978 n.
392 in forza del quale può essere negato il rinnovo della locazione di immobili
non abitativi alla prima scadenza quando il locatore sia un ente pubblico o di
diritto pubblico che intenda adibire l’immobile locato per l’esercizio di attività
tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali, non è applicabile
agli enti con scopi di assistenza e beneficenza, anche di origine religiosa
come le Opere Pie, che, non essendo di diretta creazione statale, hanno natura
di enti privati.
* Cass. civ., sez. III, 27 luglio 1993, n. 8380, Cemon Srl
c. Prov. Ital. Ist. Suore Rave di santa Elisabetta.
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 29 della legge n. 392
del 1978 - in forza del quale può essere negato il rinnovo del contratto di
locazione concernente immobile non abitativo alla prima scadenza, qualora il
locatore sia un ente pubblico o di diritto pubblico ed intenda adibire l’immobile
stesso all’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle sue finalità
istituzionali - esula dalla nozione di ente pubblico il beneficio parrocchiale,
il quale svolge attività essenzialmente religiosa, persegue finalità non
riconducibili fra quelle di interesse generale demandate alla P.A. e non fa
parte dell’organizzazione dello Stato.
* Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1985, n. 5118, Di Palma
c. Scognamiglio.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso non
abitativo, il diniego della rinnovazione del contratto ai sensi dell’art. 29,
lett. b) della L. n. 392 del 1978 qualora il locatore, trattandosi di una P.A.,
intenda adibire l’immobile all’esercizio di attività tendenti al conseguimento
delle finalità istituzionali, postula che la dedotta necessità abbia carattere
di serietà e di attualità, non anche di definitività. (Nella specie, un comune
aveva addotto la necessità di sistemare nuovo personale assunto per effetto
della L. n. 285 del 1977 sull’occupazione giovanile ed il giudice del merito,
la cui pronuncia è stata confermata dalla S.C. alla stregua del principio
esposto, aveva accolto la domanda).
* Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1989, n. 1194, Messina c.
Com. Frazzanò.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non
abitativo, qualora il locatore, trattandosi di ente pubblico anche non
economico, intenda adibire l’immobile all’esercizio di attività tendenti al
conseguimento delle sue finalità istituzionali, non può nella comunicazione del
diniego della rinnovazione del contratto ai sensi dell’art. 29 lett. b) della
legge 27 luglio 1978 n. 392, limitarsi ad un generico richiamo dei suoi fini
istituzionali, in special modo in caso di molteplicità e diversificazione di
essi, ma deve specificare, ai sensi del quarto comma dell’art. 29 citato, la
concreta attività da svolgere nell’immobile, perché il conduttore ed il giudice
devono essere messi in condizione di verificare la serietà e l’attuabilità
della intenzione indicata nonché di accertare in sede contenziosa la ricorrenza
delle condizioni per il riconoscimento del diritto di diniego del rinnovo,
oltre che di operare il successivo controllo sull’effettiva destinazione dell’immobile
all’uso indicato, in caso di richiesta di applicazione delle misure
sanzionatorie previste dall’art. 31.
* Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2000, n. 15752, Maimone
c. Azienda Usl/5 Messina.
g) Farmacia
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso non
abitativo, il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza ai
sensi dell’art. 29 della L. n. 392 del 1978 può essere esercitato anche con
riguardo ai locali adibiti ad esercizio di farmacia, non sussistendo nella
citata legge alcuna disposizione in contrario.
* Cass. civ., sez. III, 21 novembre 1988, n. 6272, La Vista
c. Curini.
La disposizione di cui all’art. 35 della L. n. 253 del 1950,
secondo cui non può eseguirsi lo sfratto dai locali adibiti ad esercizio di
farmacia senza la previa autorizzazione prefettizia, attiene alla fase
esecutiva del provvedimento di rilascio e non enuncia un presupposto della
decisione di cessazione del rapporto locativo da emettere in sede di
cognizione. (Nella specie giudizio di recesso ai sensi degli artt. 29 lett. b e
73 della L. 27 luglio 1978 n. 392).
* Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1994, n. 8784, Barbero c.
Vernassa.
h) Forma della disdetta
La disdetta della locazione, comunicata a fini di diniego
della rinnovazione tacita, alla prima scadenza, di un rapporto relativo ad un
immobile adibito ad uso non abitativo deve necessariamente pervenire al
conduttore nella forma della lettera raccomandata, ma non anche
obbligatoriamente provenire dal locatore, che può legittimamente incaricare,
all’uopo, un diverso soggetto (in qualità di mandatario) in forma anche
soltanto verbale, poiché l’onere dell’avviso al conduttore per il tramite della
raccomandata è sancito (attesa la natura recettizia dell’atto) unicamente al
fine di garantire a quest’ultimo una tempestiva conoscenza dell’intenzione
della controparte.
* Cass. civ., sez. III, 28 giugno 1997, n. 5802, Fag Ind
Mobili c. Europa Auto.
Dalla norma dell’art. 1335 c.c. che collega la presunzione
di conoscenza delle dichiarazioni recettizie al fatto che esse giungano all’indirizzo
del destinatario, deriva che tale dichiarazione deve ritenersi conosciuta dal
destinatario medesimo, a meno che non provi di non averne avuto notizia senza
sua colpa, mentre il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza, essendo
sufficiente che dimostri l’avvenuto recapito della dichiarazione all’indirizzo
del destinatario, non essendo necessario che egli provi invece la ricezione
della dichiarazione da parte del destinatario o di persona autorizzata a
riceverla, ai sensi dell’art. 37 del regolamento di esecuzione del codice
postale (R.D. n. 698 del 1940). (Fattispecie concernente la disdetta dal
contratto di locazione di immobile non abitativo ai sensi dell’art. 29 legge 27
luglio 1978 n. 392).
* Cass. civ.,
sez. III, 19 dicembre 1997, n. 12866, Rtc Soc. Roma c. Mendici Tabet.
In tema di diniego di rinnovazione alla prima scadenza del
contratto di locazione di immobile ad uso diverso dall’abitazione, la
comunicazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 29 L. 27 luglio 1978, n. 392,
quantunque contenente l’indicazione di un motivo specifico, deve essere
sottoscritta personalmente ed in forma autografa dal locatore, conseguendo,
diversamente, la nullità della stessa.
* Pret. civ. Salerno, 5 febbraio 1990, n. 62, Valente c.
Norditalia Assicurazioni Spa.
Nell’ipotesi di diniego di rinnovazione alla prima scadenza
per la locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione, per la
disdetta è richiesta solo una particolare modalità di trasmissione, mentre la
mancanza assoluta della sottoscrizione, da parte del locatore, non comporta l’inefficacia
della stessa, qualora la raccomandata, non sottoscritta da alcuno, sia poi
integrata in giudizio da elementi probatori idonei a dimostrare che l’atto
aveva, comunque, perseguito lo scopo di far conoscere al conduttore la volontà
del locatore stesso. L’atto di intimazione produce l’effetto di ratificare la
disdetta intimata dal procuratore del locatore, difettante precedentemente al
giudizio di procura, ed il conduttore non deve ritenersi terzo rispetto a tale
ratifica.
* Pret. civ. Salerno, 22 marzo 1991, n. 152, Gioia c.
Laudati.
i) Impresa familiare
Costituisce valido motivo di diniego della rinnovazione del
contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo l’intenzione di
destinarlo, ai sensi dell’art. 29, lettera b) della L. n. 392 del 1978, all’esercizio
dell’attività commerciale praticata dalla figlia del locatore in regime di
impresa familiare insieme al di lei marito, ancorché titolare ne sia quest’ultimo,
atteso che la disciplina dettata al riguardo dall’art. 230 bis cod. civ. -
conferendo ai familiari ed al coniuge collaboratori nell’impresa poteri
direttivi e di gestione patrimoniale - consente, in presenza di idonei elementi
presuntivi, di considerarli contitolari dell’impresa stessa.
* Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 1988, n. 2122, Gargiulo
c. De Lizza.
l) Onere della prova
In tema di locazione di immobili per uso diverso da quello
abitativo, grava sul locatore che agisce per fare valere la facoltà di diniego
del rinnovo del contratto alla prima scadenza per uno dei motivi indicati dall’art.
29 della legge sull’equo canone, l’onere di provare - ove sorga al loro
riguardo contestazione - gli elementi richiesti dalla legge, quali, in
particolare, se il diniego sia fatto dipendere dai motivi indicati dalla lett.
b del predetto articolo, il rapporto di parentela che lo lega al soggetto in
favore del quale chiede il rilascio e la serietà dell’intenzione di destinare l’immobile
ad una delle attività di cui all’art. 27.
* Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 1992, n. 11734, Tragletti
c. Dolei.
m) Porzione di immobile
In difetto di patto contrario, il locatore di immobile
urbano per uso abitativo può esercitare la facoltà di diniego della
rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, nei casi previsti dall’art.
29 della L. 27 luglio 1978 n. 392, anche soltanto per una porzione dell’immobile,
ove questa sia idonea a soddisfare l’indicata necessità e l’immobile possa
essere comodamente diviso, salva restando la facoltà del creditore di scegliere
tra il mantenimento del rapporto per la parte residua o il suo integrale
scioglimento.
* Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 1994, n. 10686, Breschi
c. Lippi.
n) Restauro
Ai fini della facoltà di recesso del locatore dal contratto
di locazione nell’ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 73 e 29
lett. c) della L. 27 luglio 1978 n. 392, la nozione di -completo
restauro", da riferirsi all’immobile locato e non all’intero edificio, va
ricavata dall’art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457, e consiste in un
intervento caratterizzato da un insieme sistematico di opere, tra loro
coordinate ed effettuate in una visione di compiutezza su una pluralità di
parti dell’immobile, sì da conferire a questo, pur nel rispetto dei suoi
elementi tipologici, formali e strutturali, una nuova identità, o comunque un
quid novi che presenti l’immobile come ontologicamente e qualitativamente
diverso da quello precedente, mentre gli interventi di manutenzione
straordinaria, i quali non danno luogo alla facoltà di recesso, pur
consistendo, in genere, in opere di una certa consistenza dirette a rinnovare e
sostituire parti anche strutturali dell’immobile, sono privi del detto
carattere di sistematicità e di compiutezza, e si concretano in un’attività
edilizia di conservazione che non comporta una modificazione ontologica di
risultato rispetto a ciò che preesisteva, né, in relazione all’estensione dell’intervento,
una diversità qualitativa dell’immobile.
* Cass. civ., sez. III, 3 settembre 1984, n. 4740, Pagani c.
Cassinelli.
o) Ricostruzione
In tema di diniego di rinnovazione alla prima scadenza del
contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso non abitativo, ai
sensi dell’art. 29 lett. c) della L. 27 luglio 1978 n. 392, la ricostruzione
dell’edificio previa demolizione comporta la cessazione dell’oggetto del
rapporto, generato dal contratto di locazione, che è sostituito da un bene
diverso, ancorché riproduca la struttura di quello demolito; l’integrale
ristrutturazione comporta, come risultato, la modificazione della struttura
dell’edificio, che viene ad assumere un diverso modo d’essere e, perciò, il
sorgere di un quid novi; il completo restauro comporta il ripristino dell’edificio
nel suo modo di essere originario, attraverso il quasi integrale rifacimento
delle parti distrutte o deteriorate e la eliminazione di aggiunzioni
sovrapposte.
* Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 1982, n. 5452, Grovili c.
Cellino S. Marco.
p) Ristrutturazione
Ai sensi dell’art. 29 della legge n. 392 del 1978 il
possesso della prescritta licenza o concessione costituisce una condizione dell’azione
quando il rilascio dell’immobile locato sia richiesto per ricostruirlo, o
ristrutturarlo, ovvero restaurarlo (art. cit. lett. c), non anche quando venga
chiesto per la finalità di cui alla precedente lett. a) ed occorra
ristrutturare l’immobile per adattarlo alle (nuove) esigenze abitative fatte
valere, con la conseguenza che in quest’ultima ipotesi il mancato conseguimento
della licenza per i necessari lavori può comportare la sopravvenuta
impossibilità di destinare l’immobile all’uso per il quale è stato ottenuto il
rilascio, e l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31 della
citata legge n. 392 del 1978.
* Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 1987, n. 1739, Natale c.
Muzzo.
In tema di recesso da contratto di locazione di immobile
adibito ad uso diverso da quello di abitazione ai sensi dell’art. 29 lett. b)
della L. 27 luglio 1978 n. 392 e nel caso in cui il locatore (nella specie, una
banca che intendeva aprire nei locali una propria filiale), per utilizzare l’immobile,
debba eseguire lavori di ristrutturazione e trasformazione, non costituiscono
condizioni necessarie all’azione di rilascio né il possesso della prescritta
concessione edilizia per l’esecuzione delle opere predette, né il rilascio dell’autorizzazione
amministrativa per il mutamento della destinazione d’uso, salvo che la
disciplina urbanistica precluda in modo assoluto e inderogabile l’adozione dei
predetti provvedimenti, così da rendere impossibile l’attuazione della nuova
destinazione.
* Cass. civ., sez. III, 24 marzo 1995, n. 3421, Sita spa c.
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio.
In tema di diniego di rinnovazione della locazione non
abitativa alla prima scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 29 della L. n.
392 del 1978, nell’ipotesi di integrale ristrutturazione o di completo restauro
ai sensi della lett. c) dell’art. 29 cit. (da valutarsi in relazione non all’edificio
nel suo complesso ma alla singola unità immobiliare locata), l’impossibilità di
permanenza del conduttore nel godimento del bene è oggetto di una presunzione
iuris tantum (data l’ampiezza dell’intervento operativo) che esonera il
locatore-attore da ogni prova al riguardo ma che è superabile, per via di
eccezione, dal conduttore-convenuto.
* Cass. civ., sez. III, 22 marzo 1995, n. 3266, Winkler
Ulrich c. Lauderi ed altro.
Ai fini del diniego di rinnovazione alla prima scadenza del
contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, qualora il locatore
intenda, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. c) della L. n. 392 del 1978,
demolire l’immobile per ricostruirlo ovvero procedere alla sua integrale
ristrutturazione o completo restauro ovvero eseguire su di esso un intervento
sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione, il possesso
della prescritta concessione amministrativa, costituendo condizione dell’azione
di rilascio, deve sussistere al momento della decisione. Pertanto, la
sopravvenuta inefficacia della concessione, per mancato inizio dei lavori nel
termine di un anno, impedisce la pronuncia di rilascio.
* Cass. civ., sez. III, 25 settembre 1996, n. 8460, Sica Snc
c. Battaglini.
L’art. 29 lett. c) della legge n. 392 del 1978, nel
consentire al locatore di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di
abitazione il diniego di rinnovazione alla prima scadenza (ovvero, in regime
transitorio, il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 73 della legge stessa)
nel caso in cui intenda procedere, tra l’altro, all’"integrale
ristrutturazione", si riferisce esclusivamente all’immobile locato e non
all’intero edificio di cui quello fa parte, risultando ciò sia dal dato
testuale - che usa la dizione -"immobile" e non quella di "edificio" -
e dalla possibile indipendenza funzionale del singolo immobile locato, sia
dalla ratio della disposizione, potendo l’integrale ristrutturazione del
singolo immobile essere impedita dalla permanenza in esso del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1991, n. 296, Pitronacci
c. Puleo.
Il combinato disposto dell’art. 73 e dell’art. 29 lett. d)
della L. 27 luglio 1978 n. 392, nell’ammettere il recesso del
locatore in caso di ristrutturazione di immobile destinato ad uso non
abitativo, al fine di rendere la superficie del locale conforme a quanto
previsto dall’art. 12 della legge 11 giugno 1971 n. 426, sempre che le opere da
effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell’immobile
stesso, consente la ristrutturazione non solo quando questo sia libero e nella
disponibilità del proprietario, ma anche nel corso del rapporto locatizio,
restando affidato al giudice del merito il compito di valutare se i lavori
autorizzati dalle competenti autorità comunali - il cui provvedimento è
condizione per l’esercizio dell’azione di rilascio - siano o meno compatibili
con la prosecuzione del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 20 maggio 1983, n. 3498, Di Donna c.
Ciarrapico.
In tema di locazione concernente immobile adibito ad uso
diverso da quello di abitazione, per il diniego della rinnovazione alla prima
scadenza del contratto quando il locatore intenda effettuare lavori di
ristrutturazione, ai sensi dell’art. 29 lett. c) della L. 27 luglio 1978 n.
392, l’intervento edilizio deve riguardare l’immobile oggetto del contratto, a
nulla rilevando che i progettati lavori interessino altre parti dell’edificio
in cui detto immobile è situato, o che per la loro esecuzione il locatore abbia
a subire un aggravio di spesa in conseguenza della permanenza del conduttore
nello stesso, venendo quest’ultima situazione in rilievo solamente nella
diversa ipotesi, prevista dalla lett. d) del medesimo art. 29, dell’esecuzione
di interventi sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione, ai
sensi delle leggi vigenti.
* Cass. civ., sez. III, 14 maggio 1984, n. 2929, Cuochi c.
Molinaro.
L’integrale ristrutturazione dell’immobile locato - che
legittima, ai sensi dell’art. 29 lett. c) della L. n. 392 del 1978, il recesso
del locatore dal contratto concernente immobile adibito ad uso diverso da
quello di abitazione - non è ristretta ai soli casi di rifacimento o
rafforzamento degli elementi essenziali dell’immobile stesso, ma comprende
anche i casi di modificazione e trasformazione, che lo interessino nella sua
totalità e si traducano nella realizzazione, dal punto di vista qualitativo, di
un’entità del tutto diversa da quella preesistente. Tale intervento, inoltre,
va riferito esclusivamente all’unità immobiliare locata e non all’intero
edificio di cui questa faccia parte.
* Cass. civ., sez. III, 22 marzo 1995, n. 3266, Winkler
Ulrich c. Lauderi ed altro.
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione
ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 29 lett. c) della legge n. 392
del 1978, la nozione di integrale ristrutturazione va ricavata dall’art. 31
della L. 5 agosto 1978 n. 457 che, nella definizione degli interventi sull’immobile,
ha carattere di norma generale, in considerazione della sua inclusione tra le
norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente, nonché del disposto dell’ultimo comma dello stesso articolo per il
quale le definizioni in questione prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Rientrano conseguentemente
nella nozione di integrale ristrutturazione (distinta dalla manutenzione
straordinaria, avente finalità solo conservative) gli interventi che
comportano, come risultato, modificazione della struttura dell’immobile, che
viene a costituire una entità ontologicamente o qualitativamente diversa da
quella precedente.
* Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1987, n. 5058, Ceracchi c.
Prabboni.
q) Serietà dell’intento del locatore
Gli artt. 28 e 29 della L. 27 luglio 1978 n. 392, che
consentono al locatore di escludere alla prima scadenza la rinnovazione del
contratto di locazione di immobile destinato per uso non abitativo, non
richiedono la necessità ma solo la seria intenzione del locatore di servirsi
dell’immobile per uno degli scopi indicati dall’art. 29 cit. per cui, ove il
motivo sia quello di destinare l’immobile per il trasferimento di un’attività
commerciale (propria o di un familiare) già esercitata in altro locale, il
diniego non presuppone la inidoneità di questi locali né può essere impedito
dalla circostanza che il trasferimento comporterebbe un aggravio di spese o lo
sviamento della clientela.
* Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1993, n. 5413, Priolo c.
Di Mauro.
Il diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto di
locazione di un immobile urbano non abitativo per l’intenzione del locatore di
destinare l’immobile all’esercizio della propria attività commerciale, non può
trovare ostacolo nella mancanza di elementi di carattere amministrativo - quali
l’autorizzazione all’esercizio della nuova attività o l’iscrizione alla camera
di commercio - che oltre a presupporre, nella generalità dei casi, la raggiunta
disponibilità dei locali, non possono incidere nell’ambito della disciplina del
rapporto privatistico della locazione, stante la loro attinenza alla normativa
pubblicistica.
* Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1999, n. 463, Pianeta
Paradies Srl fall. c. Serenissima Sas di Bertocco Patrizia.
In tema di diniego di rinnovazione del contratto di
locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,
alla prima scadenza, ai sensi dell’art. 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392, l’intenzione
di destinare l’immobile alla propria attività professionale deve esprimere un
intento serio, cioè realizzabile tecnicamente e giuridicamente.
* Cass. civ., sez. III, 14 gennaio 2000, n. 358, Immob.
Sirios Spa c. Eltrongros Spa.
Gli artt. 28 e 29 della L. 27 luglio 1978 n. 392, che
consentono al locatore di escludere alla prima scadenza la rinnovazione del
contratto di locazione di immobili destinati ad uso diverso da quello
abitativo, non richiedono la necessità ma solo l’intenzione del locatore di
servirsi dell’immobile per uno dei motivi indicati dallo stesso art. 29, ciò
che, però, non esclude che, in caso di controversia, il giudice debba
verificare la serietà e realizzabilità dell’intento del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 1991, n. 10758, Lumachi
c. Martinelli.
La comunicazione del diniego di rinnovazione alla prima
scadenza del contratto di locazione di un immobile adibito ad uso diverso da
quello abitativo non può limitarsi ad una generica dichiarazione dell’intento
di svolgere, da parte del locatore, nell’immobile stesso, una attività non
meglio specificata (pur se ricompresa tra quelle previste dall’art. 29 della
legge sull’equo canone), ma deve contenere, a pena di nullità, inequivoche
indicazioni in relazione alla medesima, sia perché, in mancanza, il conduttore
non sarebbe in grado di valutare la serietà dell’intenzione indicata (né il
giudice potrebbe verificare, in sede contenziosa, la sussistenza delle
condizioni per il riconoscimento del diritto al rinnovo), sia perché verrebbe
così impedito il successivo controllo sulla effettiva destinazione dell’immobile
all’uso indicato, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31
della legge citata (invocabili anche quando l’immobile sia stato adibito ad un
uso riconducibile, sì, ad una delle ipotesi previste dall’art. 29, ma diverso
da quello indicato).
* Cass. civ., sez. III, 24 giugno 1997, n. 5637, Soc. Nadia
c. Pagliaro.
In tema di diniego di rinnovazione del contratto di
locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione,
alla prima scadenza, ai sensi dell’art. 29 della L. n. 392 del 1978, l’intenzione
di destinare l’immobile alla propria attività professionale non concreta una
cessazione del rapporto ad libitum del locatore, ma deve esprimere un intento
serio, cioè realizzabile tecnicamente e giuridicamente. (Nella specie, la S.C.,
enunciando il principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza del
giudice di merito, il quale aveva ritenuta la sussistenza della serietà dell’intento
della locatrice di destinare l’immobile a studio professionale di suo figlio
architetto, per essere rimasto provato che quest’ultimo svolgeva effettivamente
tale professione e che l’immobile in oggetto era idoneo ad essere adibito a
tale uso).
* Cass. civ., sez. III, 12 novembre 1994, n. 9550, Giurato
c. Cravario.
In tema di locazione di immobili per uso diverso da quello
abitativo, il locatore che agisce per far valere la facoltà di diniego del
rinnovo del contratto alla prima scadenza per il motivo indicato dall’art. 29
lett. b) L. 27 luglio 1978 n. 392, ha l’onere di provare la serietà della
dedotta intenzione di adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta di una delle
attività indicate dall’art. 27, e, quindi, la realizzabilità tecnica e
giuridica, non anche l’effettiva e concreta realizzazione, di quell’intento.
* Cass. civ.,
sez. III, 3 dicembre 1994, n. 10423, Marisemma srl c. De Floris.
La realizzabilità giuridica dell’intenzione, posta dal
locatore a fondamento del diniego di rinnovo, di adibire l’immobile all’esercizio
di attività di ristorante non trova ostacolo nel dissenso di alcuni
comproprietari dell’immobile stesso, atteso che, integrando la gestione di
detta attività un atto di ordinaria amministrazione, non è necessario il
consenso di tutti i partecipanti alla comunione, ma è sufficiente quello della
maggioranza di essi.
* Cass. civ.,
sez. III, 25 novembre 1995, n. 12241, Soc. Fieramosca al Fosso c. Ranieri, in
Arch. loc. e cond. 1996, 361.
In tema di diniego di rinnovazione del contratto di locazione
di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione alla prima scadenza,
ai sensi dell’art. 29 L. 27 luglio 1978 n. 392, l’intenzione di destinare l’immobile
alla propria attività professionale non concreta cessazione del rapporto ad
libitum del locatore, ma deve esprimere un intento serio, realizzabile
tecnicamente e giuridicamente. Il locatore ha l’onere di provare la serietà
dell’intento, da valutarsi con giudizio ex ante in caso di contestazione, e
quindi la realizzazione tecnica e giuridica dell’intento, e non anche, nel
trascorrere del tempo, l’effettiva e concreta realizzazione dell’intento
stesso.
* Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2000, n. 15075, Pizzo c.
Galdieri.
r) Società di persone
La facoltà di diniego del rinnovo del contratto relativo ad
un immobile locato per uso non abitativo alla prima scadenza può legittimamente
esser fatta valere da una società di persone attraverso la rappresentazione
della necessità di destinare l’immobile all’esercizio di una attività (non
della società stessa ma) di uno dei soci, a condizione che tale attività
risulti tra quelle elencate nell’oggetto sociale, poiché, non essendo le
vicende imprenditoriali della società (priva di personalità giuridica, ancorché
dotata di autonomia patrimoniale) imputabili ad un soggetto distinti dai
singoli soci, la destinazione dell’immobile alla indicata attività integra gli
estremi di una situazione di necessità del socio considerato non
individualmente, ma quale membro della compagine societaria, con conseguente
coincidenza di interessi di entrambi ad ottenere la disponibilità della res
locata.
* Cass. civ., sez. III, 28 giugno 1997, n. 5802, Fag Ind
Mobili c. Europa Auto.
s) Specificazione dei motivi
In tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso da
abitazione, la disdetta del contratto di locazione, quale atto di natura
negoziale, ha la funzione di impedire, se non opposta, la rinnovazione del
contratto; con la conseguenza che, ancorché detto atto sia inefficace per
mancanza di valido motivo di diniego, il rilascio non può essere ricondotto
alla volontà del conduttore in ordine alla cessazione del rapporto od al mutuo
consenso delle parti, non venendo meno il diritto del medesimo all’indennità
per la perdita dell’avviamento commerciale. Per poter contestare validamente la
spettanza dell’indennità al conduttore occorre infatti che la cessazione del
rapporto sia dovuta all’iniziativa del medesimo ovvero alla sua partecipazione
ad una convenzione risolutoria (scioglimento per mutuo consenso ex art. 1372,
primo comma, c.c.); mentre è assolutamente irrilevante la circostanza che il
conduttore abbia rilasciato l’immobile senza contestazioni in sede giudiziale o
stragiudiziale, prestando adesione, espressa o tacita, alla richiesta del
locatore, poiché, in tal caso, la genesi della cessazione del rapporto si
identifica pur sempre nella condotta del locatore, che abbia manifestato la
volontà di porre termine alla locazione. L’accertamento, sia pure di carattere
presuntivo, della sussistenza di un rapporto di causa ed effetto tra diniego di
rinnovo della locazione da parte del locatore e rilascio da parte del
conduttore costituisce pertanto una mera quaestio facti, come tale
insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente motivata.
* Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2001, n. 14728,
Cavaliere ed altro c. Cioffi.
La specificazione del motivo per cui il locatore nega al
conduttore, alla prima scadenza, il rinnovo del contratto di locazione di
immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione, condiziona l’efficacia della
disdetta e la procedibilità della domanda di rilascio, che, dovendo esser
fondata sul medesimo motivo, non può essere integrato o modificato in corso di
giudizio stante la necessaria tempestività della disdetta - 12 o 18 mesi prima
della scadenza - mentre nel processo è verificabile soltanto la realizzabilità
giuridica e tecnica dell’intento manifestato dal locatore, in caso di
contestazione del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 9 settembre 1998, n. 8934, Maffi c.
Soc. Fag Infissi.
L’art. 30 della L. n. 392/1978 prevede quale condizione di
procedibilità della domanda di rilascio la dichiarazione della volontà di
escludere la rinnovazione del contratto di locazione non abitativa con riguardo
alla prima scadenza contrattuale nella forma di comunicazione a mezzo di
raccomandata con la specificazione d’uno dei motivi previsti dall’art. 29 della
citata legge del 1978, n. 392, senza che tale forma possa essere sostituita da
quella contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di rilascio, sottoscritto
da procuratore cui sia stata conferita procura nello stesso atto,
ancorché con riguardo ad una successiva riproposizione della domanda di
rilascio.
* Cass., sez. III, 1 marzo 1990, n. 1574, De Simone c.
Sgarilla.
L’art. 29, comma quarto, della L. n. 392/1978 - a norma del
quale nella comunicazione del diniego di rinnovazione deve essere specificato,
a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei precedenti
commi dello stesso art. 29, su cui la disdetta è fondata - va interpretato nel
senso che esso imponga una specificazione analitica del motivo di diniego con
riguardo alle concrete ragioni che giustificano la disdetta, in modo da
consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e realizzabilità
dell’intento del locatore e, dopo il rilascio, il controllo circa l’effettiva
destinazione dell’immobile all’uso indicato, nel caso in cui il conduttore
pretenda l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 31 della
legge.
* Cass., sez. III, 21 aprile 1990, n. 3352, Biagi c. Soc.
Vigna Card.
Per la validità del diniego di rinnovazione del contratto di
locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, è sufficiente che il
locatore, nella disdetta, faccia riferimento ad uno dei motivi tassativamente
previsti dall’art. 29 della legge n. 392 del 1978, non essendo invece
necessario che venga specificamente indicata la particolare attività che si
intende svolgere nell’immobile, in quanto il quarto comma dell’art. 29 citato
non introduce un onere di specificazione descrittiva nell’ambito del motivo
indicato. Ne consegue che le sanzioni previste dall’art. 31 della legge n. 392
del 1978 sono applicabili solo ove, nel termine di sei mesi dall’avvenuta
consegna, il locatore non abbia adibito l’immobile ad esercizio in proprio di
una delle attività indicate dall’art. 27 della legge n. 392 del 1978, non anche
quando egli abbia variato, nell’ambito del motivo indicato, le modalità
attuative di esercizio dell’impresa. (Nella specie la Suprema Corte ha
confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non sanzionabile il
comportamento del locatore che, dopo avere denegato il rinnovo alla prima
scadenza deducendo di voler adibire i locali a deposito e vendita all’ingrosso
di articoli di abbigliamento, aveva poi adibito gli stessi a vendita al minuto,
trattandosi, in entrambi i casi, di attività commerciale in proprio, come tale
rientrante nelle attività indicate dall’art. 27 citato).
* Cass. civ., sez. III, 7
febbraio 1997, n. 1191, Boutique Laurens Soc. c. Mode Club S.O.C.
La nullità comminata dal quarto comma dell’art. 29 della
legge 27 luglio 1978 n. 392 alla disdetta di un contratto di locazione di
immobile per l’esercizio delle attività previste dal precedente articolo 27, se
priva della specificazione dei motivi - previsti dai commi primo e secondo del
medesimo articolo 29 per tutelare non solo il conduttore, ma anche l’interesse
generale dell’economia alla stabilità delle locazioni non abitative - è
assoluta e perciò rilevabile sia d’ufficio sia dallo stesso locatore, purché
dimostri che dall’incertezza sulla validità di tale disdetta gli deriva un
danno giuridicamente rilevante.
* Cass. civ., sez. III, 29 settembre 1997, n. 9545, Mondial
Lus Spa. c. Berrini.
L’onere della specificazione del motivo della disdetta,
imposto dall’art. 29 comma quarto della L. 27 luglio 1978 n. 392, è assolto dal
locatore anche nel caso che abbia indicato congiuntamente alcune delle ipotesi
previste dal citato articolo ove al conduttore siano note le attività del
locatore e gli sia, quindi, possibile verificare, prima del rilascio, che l’intenzione
indicata appare seria e realizzabile e controllare, dopo il rilascio, la
effettiva destinazione dell’immobile per uno degli usi indicati.
* Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1991, n. 11681, Bottaro
c. Spa Centro dei Liguri.
Per la validità del diniego di rinnovazione alla prima
scadenza del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo
(art. 29 legge equo canone) non è sufficiente una indicazione generica da parte
del locatore dell’attività che egli o un suo familiare intende esercitare nell’immobile,
ma è necessaria una indicazione specifica, onde consentire al conduttore e,
successivamente in sede giudiziaria al giudice, di verificare la serietà e la
realizzabilità dell’intento manifestato.
* Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1996, n. 10709, Market
Carinelli c. Casali.
La comunicazione del diniego di rinnovazione alla prima
scadenza del contratto di locazione di un immobile adibito ad uso diverso da
quello abitativo non può limitarsi ad una generica dichiarazione dell’intento
di svolgere, da parte del locatore, nell’immobile stesso, una attività non
meglio specificata (pur se ricompresa tra quelle previste dall’art. 29 della
legge sull’equo canone), ma deve contenere, a pena di nullità, inequivoche
indicazioni in relazione alla medesima, sia perché, in mancanza, il conduttore
non sarebbe in grado di valutare la serietà dell’intenzione indicata (né il
giudice potrebbe verificare, in sede contenziosa, la sussistenza delle
condizioni per il riconoscimento del diritto al rinnovo), sia perché verrebbe
così impedito il successivo controllo sulla effettiva destinazione dell’immobile
all’uso indicato, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31
della legge citata (invocabili anche quando l’immobile sia stato adibito ad un
uso riconducibile, sì, ad una delle ipotesi previste dall’art. 29, ma diverso
da quello indicato).
* Cass. civ., sez. III, 24 giugno 1997, n. 5637, Soc. Nadia
c. Pagliaro, in Arch. loc. e cond. 1997, 811.
Il locatore di un immobile destinato ad uso non abitativo che
intenda esercitare la facoltà di diniego di rinnovazione del contratto alla
prima scadenza, ai sensi degli artt. 28 e 29 L. 27 luglio 1978, n. 392, ha l’onere
di specificare dettagliatamente, ai sensi del citato art. 29 commi 4 e 5, nella
comunicazione da inviare al conduttore, il motivo tra quelli tassativamente
indicati nei commi precedenti sul quale la disdetta è fondata, al fine di
consentire la verifica preventiva della serietà dell’intento dichiarato ed il
controllo successivo circa l’effettiva destinazione dell’immobile all’uso
indicato, non essendo sufficiente l’indicazione cumulativa di una pluralità di
destinazioni dell’immobile, stante l’inammissibilità di un cambiamento
successivo (nella specie, la S.C. nell’affermare il principio surriportato ha
annullato la decisione di merito che aveva ritenuto la validità della disdetta
intimata dal locatore, il quale si era limitato, nella lettera di comunicazione
al conduttore, ad un generico riferimento alle ipotesi di cui alla lett. b)
dell’art. 29 cit., dichiarando di dover adibire l’immobile all’esercizio in
proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea
retta ad una delle attività indicate dall’art. 27).
* Cass. civ., sez. III, 29 novembre 1994, n. 10208, Adaframe
srl c. Triozzi.
Il locatore di immobile destinato ad uso non abitativo che
intenda esercitare la facoltà di diniego di rinnovazione del contratto alla
prima scadenza, ai sensi degli artt. 28 e 29 L. 27 luglio 1978 n. 392, ha l’onere
di specificare analiticamente, ai sensi del citato art. 29 commi quarto e
quinto, nella comunicazione da inviare al conduttore, il motivo fra quelli
tassativamente indicati (nei commi precedenti) sul quale la disdetta è fondata,
al fine di consentire la verifica preventiva della serietà e della pratica
realizzabilità dell’intento dichiarato ed il controllo successivo circa l’effettiva
destinazione dell’immobile agli usi indicati, senza che di conseguenza sia
sufficiente l’indicazione cumulativa di una pluralità di destinazioni dell’immobile,
restando inammissibile un cambiamento successivo ovvero una specificazione del
motivo della disdetta nel corso del giudizio. (Nella specie la S.C. nell’enunciare
il principio surriportato ha confermato la decisione di merito, la quale aveva
ritenuto nulla per genericità la disdetta intimata dal locatore, il quale si
era limitato a dichiarare che intendeva adibire l’immobile locato ad uso
personale, ai sensi dell’art. 29 lett. a e b della legge sull’equo canone).
* Cass. civ., sez. III, 1 aprile 1993, n. 3894, Persichetti
c. S.C.S.
L’esigenza di specificazione del motivo di diniego della
rinnovazione, alla prima scadenza, del contratto di locazione di immobile
adibito per uso non abitativo, posta dall’art. 29 comma quarto della L. 27
luglio 1978 n. 392 a pena di nullità dell’atto, comporta la necessità di una
precisa indicazione della situazione dedotta e non può, quindi, considerarsi
soddisfatta dal generico richiamo, nella disdetta, alle ipotesi indicate dall’art.
29 comma primo lett. a) perché la pluralità di questa ipotesi, diverse l’una
dall’altra sotto il profilo delle persone alle quali si riferisce l’esigenza
abitativa, non consente al conduttore di individuare quella, tra le varie
previste, in concreto addotta per giustificare il recesso.
* Cass. civ., sez. III, 14 maggio 1991, n. 5376, Marcucci c.
Domenella.
L’onere di specificazione del motivo della disdetta, imposto
dall’art. 29 della legge sull’equo canone a carico del locatore di immobile
adibito per uso non abitativo che intenda avvalersi della facoltà di non
rinnovare la locazione alla prima scadenza, deve ritenersi assolto in tutti i
casi in cui il motivo sia stato chiaramente indicato in modo da consentire al
conduttore di valutare la serietà della manifestata intenzione del locatore.
(Nella specie il locatore, imprenditore edile, aveva chiarito di volere
utilizzare i locali per il deposito di materiale dei propri cantieri).
* Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 1991, n. 10847, Regione
Campania c. Sibilia.
La disdetta alla prima scadenza del contratto di locazione
per uso non abitativo, nulla per la mancata specificazione del motivo, tra
quelli tassativamente indicati dall’art. 29 della legge sull’equo canone, può
essere validamente rinnovata, anche prima dell’accertamento giudiziale del
vizio della prima disdetta, con un nuovo atto contenente l’indicazione dei
motivi in precedenza omessi o non sufficientemente indicati, ed essere posta a
fondamento di un’autonoma domanda giudiziale.
* Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 1992, n. 1834, Snc
Blue-in Di Doufour Maria Pia c. Massa.
Nelle ipotesi di cui alla lett. a) ed alla lett. b) dell’art.
29 L. n. 392/78, per le quali è previsto come motivo di diniego di rinnovazione
del contratto alla prima scadenza la destinazione dell’immobile all’uso
abitativo o di lavoro autonomo di soggetti parenti entro il secondo grado in
linea retta del locatore, la specificità dei motivi deve riguardare non solo la
indicazione della destinazione d’uso (con la menzione, per l’uso non abitativo,
del tipo di attività commerciale, professionale ovvero artigianale, che si
intende esercitare nell’immobile), ma anche quella del soggetto beneficiario
dell’uso medesimo, essenzialmente quando più siano le persone nella condizione
di ottenere l’immobile per la particolare destinazione d’uso comunicata ed il
locatore intenda favorirne una soltanto ovvero alcune congiuntamente.
* Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2001, n. 792, Soc. Hotel
Margutta c. Pasta.
In materia di diniego di rinnovazione del contratto di
locazione alla prima scadenza, la mancata specificazione del motivo nonché la
mancanza degli estremi della serietà e della realizzabilità della generica
intenzione manifestata dai locatori nella comunicazione della disdetta, non ne
determinano la nullità di cui all’art. 29, quarto comma, L. n. 392/1978,
qualora la serietà e la responsabilità dell’intento di adibire l’immobile ad
attività commerciale possono essere desunte dall’iscrizione del predetto
locatore nel registro degli esercenti il commercio e la richiesta del medesimo
di licenza commerciale di vendita al minuto, entrambe sostanzialmente
contestuali alla comunicazione di diniego di rinnovo del contratto.
* Trib. civ. Venezia, sez. II, 21 gennaio 1989, n. 110,
Atelier di Formentello & C. c. Palma.
In tema di diniego di rinnovazione del contratto alla prima
scadenza, la sanzione della nullità non colpisce soltanto la disdetta
completamente carente in ordine all’enunciazione delle ragioni poste a
fondamento del diniego di rinnovo, ma anche la comunicazione limitata ad una
generica indicazione dei motivi. (Nella specie la sentenza ha ritenuto che l’onere
di specificazione posto dalla legge a carico del locatore non potesse ritenersi
soddisfatto poiché nella disdetta il motivo di diniego risultava indicato nell’intenzione
della Cassa di Risparmio di adibire l’immobile "ad esercizio della propria
attività").
* Trib. civ. Lucca, 12 novembre 1988, n. 1024, Azienda
autonoma della Versilia c. Cassa di Risparmio di Lucca.
In tema di diniego alla prima scadenza, il generico richiamo
alla volontà del locatore di voler adibire il locale a "proprie attività
aziendali", senza indicazione della concreta attività da svolgere nell’immobile,
non è sufficiente a porre in grado il conduttore e il giudice di verificare la
serietà e l’attuabilità dell’intenzione indicata nonché, in sede contenziosa,
di verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto
di diniego del rinnovo, né di rendere possibile il successivo controllo sull’effettiva
destinazione dell’immobile all’uso indicato, in caso di richiesta di
applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 31 della legge n.
392/78.
* Trib. civ. Napoli, 26 luglio 2001, Napoletanagas c. Soc.
Mondo Moda.
La nullità sancita dall’art. 29, penultimo comma, della L.
n. 392/1978 per il caso di comunicazione di diniego di rinnovazione che non
indichi il motivo sul quale il medesimo si fonda, può essere fatta valere solo
dal conduttore.
* Pret. civ. Bergamo, 5 ottobre 1985, n. 204, Boldoni c.
LO.MA. Srl.
t) Strumenti urbanistici
In tema di locazione di immobile urbano adibito ad uso
diverso da quello di abitazione, il recesso del locatore per necessità di
destinare l’immobile medesimo all’esercizio diretto della propria attività
commerciale (artt. 73 e 29 della legge n. 392 del 1978) deve riflettere uno
scopo giuridicamente possibile, postulando la realizzazione - secondo diritto -
della programmata destinazione. Detto recesso va conseguentemente negato quando
gli strumenti urbanistici impediscano inderogabilmente quella destinazione,
realizzando siffatta situazione la carenza di una condizione di fondatezza della
domanda, senza che rilevi la previsione dell’art. 31 della richiamata legge -
il quale consente al conduttore di agire per il ripristino del contratto ove
all’immobile non sia data la dedotta destinazione - riguardando essa situazioni
successive alla cessazione della locazione.
* Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1986, n. 4920, Bellentani
c. Cavedoni.
In tema di diniego di rinnovazione della locazione per
necessità del locatore nell’ipotesi di cui all’art. 29, lett. b) della L. 27
luglio 1978, n. 392, il mancato previo conseguimento delle autorizzazioni o
concessioni prescritte per l’esecuzione delle opere edilizie occorrenti a
realizzare la progettata destinazione non preclude il riconoscimento della
necessità del locatore, quando tali provvedimenti siano in astratto consentiti,
sia pure in via di eccezione od in deroga alle previsioni urbanistiche
generali, atteso che solo il divieto assoluto ed inderogabile di realizzare le
opere o il mutamento della destinazione impressa all’immobile, non rimovibile
in presenza di particolari condizioni o situazioni di fatto, comporta l’inidoneità
del bene al soddisfacimento della necessità dedotta dal locatore. Non vale ad
integrare un caso di impossibilità giuridica assoluta il vincolo ostativo alla
progettata destinazione che sia impresso da una variante al piano regolatore
adottata, ma non ancora approvata, malgrado la previsione di misure di
salvaguardia, considerato che in tal caso l’impossibilità di realizzazione
delle opere o del mutamento di destinazione è transitoria e suscettibile di
venir meno per effetto della mancata approvazione della variante.
* Cass. civ., sez. III, 5 aprile 1995, n. 4003, Giaruglieri
c. Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio.
In tema di recesso dalle locazioni non abitative ai sensi
dell’art. 73 della legge n. 392 del 1978, il possesso della prescritta licenza
o concessione amministrativa che, a norma dell’art. 29, primo comma, lett. c)
della citata legge, legittima il recesso nel caso in cui il locatore intenda
-demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale
ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento
sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle
leggi vigenti", costituendo condizione per l’azione di rilascio, deve
sussistere al momento della decisione e presuppone un provvedimento
autorizzativo efficace, con la conseguenza che il venir meno degli effetti
della concessione prima della decisione impedisce la pronuncia di rilascio e
non solo gli effetti di questa.
* Cass. civ., sez. III, 12 giugno 1987, n. 5158, Natoli c.
Damico.
In tema di recesso da contratto di locazione di immobile
urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione ai sensi dell’art. 29
lett. c) della L. 27 luglio 1978 n. 392, poiché ai fini del diniego del rinnovo
del contratto alla prima scadenza il possesso della concessione edilizia è
condizione per l’azione di rilascio, la produzione di detto provvedimento può
avvenire, oltre che in primo grado, anche nel giudizio di appello, al di fuori
dei limiti previsti dall’art. 437 c.p.c., sempre che il giudice ritenga la
produzione indispensabile ai fini della decisione della causa.
* Cass. civ., sez. III, 22 marzo 1995, n. 3266, Winkler
Ulrich c. Lauderi ed altro.
In tema di rilascio dell’immobile locato per l’esecuzione di
ristrutturazione o restauri, secondo la previsione dell’art. 29 primo comma
lett. c) della L. 27 luglio 1978 n. 392, la condizione costituita dal possesso
di concessione edilizia resta soddisfatta, per il caso di interventi di
manutenzione straordinaria, dal possesso di autorizzazione del sindaco ad
eseguire i lavori, idonea a sostituire la concessione medesima ai sensi dell’art.
48 della L. 5 agosto 1978 n. 457.
* Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1984, n. 4492, Gravina c.
Santoro.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, ai fini della proponibilità della domanda di
recesso ex artt. 29 lett. c) e 73 della legge n. 392 del 1978, è necessario
solo il possesso , da parte del locatore, della concessione legittimamente
rilasciata, la quale rende giuridicamente possibile il compimento dei lavori di
ricostruzione, di integrale ristrutturazione o di completo restauro per l’esecuzione
dei quali il locatore stesso ha agito in recesso; mentre resta irrilevante se a
quello sia stato richiesto, da parte del comune, anche il pagamento di
eventuali contributi ed in quale misura, riguardando siffatta circostanza
esclusivamente il rapporto tra il richiedente e la P.A. e non quello privatistico
tra locatore e conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 21 marzo 1985, n. 2066, Valenziano
c. Messina.
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione
concernente immobile adibito ad uso non abitativo, ai sensi dell’art. 29 della
legge 27 luglio 1978 n. 392, mentre nel caso contemplato dalla lett. c) del
richiamato articolo, l’esecuzione di opere edilizie (ristrutturazione o
completo restauro) sull’immobile locato, costituisce lo scopo unico ed
immediato dell’azione del locatore volta a conseguire la declaratoria di
legittimità del recesso, nell’ipotesi riconducibile alla previsione della lett.
b) scopo diretto e primario dell’azione è il soddisfacimento dell’interesse del
locatore di destinare l’immobile all’esercizio di una delle attività indicate
nell’art. 27, avendo carattere accessorio e strumentale rispetto allo scopo
indicato l’eventuale esecuzione di opere edilizie che possa rendersi necessaria
per assicurare la destinazione stessa. In quest’ultimo caso, il possesso della
licenza o concessione edilizia non costituisce condizione necessaria dell’azione
di rilascio, sempreché il locatore dimostri la serietà dell’intento di adibire
l’immobile all’attività indicata e, quindi, anche la realizzabilità tecnica e
giuridica di quell’intento.
* Cass. civ., sez. III, 21 maggio 1997, n. 4518, Brunazzo c.
Mary Hermann.
In tema di diniego di rinnovazione del contratto di
locazione ad uso diverso dall’abitazione, ex art. 29 della legge 27 luglio
1978, n. 392, qualora a motivo del diniego sia stata addotta l’intenzione di
ristrutturare l’immobile, la circostanza che il provvedimento di concessione
edilizia sia intestato ad uno solo dei locatori è irrilevante ai fini della
realizzabilità dei lavori di ristrutturazione e pertanto non incide
negativamente sulla valutazione circa la serietà dell’intenzione del locatore
di eseguirli.
* Cass. civ., sez. III, 27 dicembre 1995, n. 13115,
Barontini c. Delle Monache, in Arch. loc. e cond. 1996, 353.
Il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e
dei regolamenti, devoluto al giudice ordinario, sia pure al solo fine della
loro disapplicazione, è consentito per accertare non solo se la P.A. da cui l’atto
promana avesse in astratto il potere di emetterlo, ma anche se ricorressero i
presupposti di legge per la sua emissione, nonché per accertare l’osservanza
della legge durante lo svolgimento del procedimento amministrativo,
estendendosi così sia alla forma, sia al contenuto degli atti. Al predetto
potere di controllo va ravvisato un solo limite, quello della impossibilità per
l’A.G.O. di sindacare le valutazioni della P.A., che involgano apprezzamenti
discrezionali. Conseguentemente, in tema di recesso del locatore dal contratto
di locazione di immobili adibito ad uso diverso da quello abitativo, a norma
degli artt. 73 e 29 lett. c) della legge n. 392 del 1978 (nella specie, per
procedere alla sua ristrutturazione), il giudice ordinario ha il dovere di
accertare incidenter tantum se sussista la eccepita illegittimità della
prescritta concessione (o licenza), al fine della sua eventuale disapplicazione
nel caso concreto.
* Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 1986, n. 6391, Mazzaglia
c. D’Odorico.
u) Tempestività della disdetta
In tema di locazioni di immobili non abitativi, la disdetta
intimata dal locatore al conduttore alla prima scadenza, anche se intempestiva
e non motivata, a norma dell’art. 29, L. 27 luglio 1978, n. 392, e cioè
inidonea, di per sé sola, a produrre gli effetti suoi propri (il mancato
rinnovo della locazione), determina, tuttavia, in caso di adesione del
conduttore, la cessazione del rapporto locativo alla data bilateralmente
concordata, non incorrendo nel divieto di cui all’art. 79 legge citata la
rinuncia del conduttore al diritto di novazione del contratto alla prima
scadenza, se compiuta dopo la stipulazione del contratto. Pertanto, dopo l’adesione
del conduttore alla richiesta di anticipato rilascio, il locatore non può
invocare vizi dell’atto di disdetta.
* Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2000, n. 15039,
Silvestrini R. ed altri c. Soc. C.E.B.A.T.
In tema di locazioni di immobili non abitativi, la disdetta
intimata dal locatore al conduttore alla prima scadenza, anche se intempestiva
e non motivata, a norma dell’art. 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392, e,
perciò, inidonea, di per sè sola, a produrre gli effetti suoi propri (il
mancato rinnovo della locazione), determina, tuttavia, in caso di adesione del
conduttore, la cessazione del rapporto locativo alla data bilateralmente
concordata, non incorrendo nel divieto di cui all’art. 79 della legge citata la
rinuncia del conduttore al diritto di rinnovazione del contratto alla prima
scadenza, se compiuta dopo, la stipulazione del contratto. Pertanto, dopo l’adesione
del conduttore alla richiesta di anticipato rilascio, il locatore non può
invocare i vizi dell’atto di disdetta per inferirne l’adempimento del
conduttore nel pagamento dei canoni per il tempo successivo all’intervenuta
cessazione del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 13 settembre 1996, n. 8262, Bizzarro
c. Furs Center.
Con riferimento ad un contratto di locazione di immobile
adibito ad uso commerciale la previsione ab origine di una durata dello stesso
pari a dodici anni determina implicita rinuncia preventiva del locatore al
diritto di recesso, ex art. 29 L. n. 392/1978, decorso il primo sessennio,
salva poi, allo spirare del termine pattuito, la facoltà di diniego di rinnovo
tacito del contratto, mediante tempestiva, ancorché immotivata, disdetta.
* Pret. civ. Verona, 25 settembre 1998, Soc. Ovolat
c. Soc. So.So.
Per accertare se la dichiarazione di diniego di rinnovo del
contratto di locazione ex art. 29 della L. n. 392/1978, sia stata effettuata
tempestivamente occorre rifarsi alla data di spedizione della raccomandata
relativa e non già a quella di arrivo della stessa al destinatario.
* Pret. civ. Pescara, 20 gennaio 1987, De Nobile c. Spa
Standa.
v) Terzo acquirente
Sul piano formale la durata legale delle locazioni di immobili urbani ad uso commerciale è di sei (e non dodici) anni, essendo l’ulteriore sessennio condizionato dal fatto, pur sempre ipotetico, della mancata disdetta per uno dei motivi di cui all’art. 29 legge 27 luglio 1978 n. 392. Tali locazioni, pertanto, sono opponibili al terzo acquirente dell’immobile locato, a norma dell’art. 2923 c.c., anche se non trascritte. Tuttavia il limite di durata di un novennio dall’inizio del contratto, posto dall’art. 2923 c.c. per l’opponibilità all’acquirente, deve intendersi esteso a dodici anni, per effetto delle nuove disposizioni della legge n. 392/78.
* Corte app. civ. Napoli, 14 luglio 1997, Soc. Big
Shop c. Soc. Secoim.
z) Utilizzazione parziale
In tema di locazione di immobile adibito ad uso diverso da
abitazione e di conseguito rilascio dello stesso, ex art. 29 legge 27 luglio
1978, n. 392, alla prima scadenza, l’effettiva utilizzazione del bene da parte
del locatore del bene, atta ad evitare l’applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 31 della legge citata, è da ritenersi rispettata - sempre che
realizzi la finalità dedotta a suo tempo dal locatore - anche nel caso in cui
essa si riveli solo parziale.
* Cass. civ.,
sez. III, 25 agosto 1997, n. 7974, Culin c. Resch.