SOMMARIO: a) Affitto di azienda; b) Ambito di operatività; c) Casistica; c-1) Allevamento di cavalli; c-2) Area nuda; c-3) Associazione industriale; c-4) Attività assicurativa; c-5) Attività scolastica; c-6) Attività turistica; c-7) Box e posti auto; c-8) Cabina elettrica; c-9) Camera di commercio; c-10) Campeggio; c-11) Concessionario di servizi aeroportuali; c-12) Cava di pietra; c-13) Dependance; c-14) Deposito; c-15) Garçonnière; c-16) Immobile ad uso alberghiero; c-17) Immobile ad uso promiscuo; c-18) Immobile Iacp; c-19) Impianto sportivo; c-20) Istituto di credito; c-21) Istituto di vendite giudiziarie; c-22) Stato straniero; c-23) Studio legale; c-24) Vetrinetta; d) Clausola compromissoria; e) Comunicazione; f) Gravi motivi; g) Impresa commerciale; h) Inadeguatezza dell’immobile locato; i) Locazione stagionale; j) Natura transitoria; k) Omessa pattuizione del termine finale; l) Opponibilità al terzo acquirente; m) Preavviso; n) Qualificazione dell’immobile.
a) Affitto di azienda
All’affitto di azienda sono inapplicabili sia le norme della legge sull’equo
canone n. 392/78, sia le disposizioni della legge 12 marzo 1968, n. 326 art. 2
lett. e) e ss. concernenti le agevolazioni in favore dei soggetti realizzatori
di impianti sportivi e ricreativi e non dei soggetti che tali impianti hanno
successivamente gestito.
* Cass. civ., sez. III, 12 giugno 1995, n. 6591, Marri c. F.I.M. Srl.
b) Ambito di operatività
Con
riguardo alla locazione di un immobile ad uso non abitativo diverso da quelli
previsti dall’art. 27 della L. 17 luglio 1978, n. 392, l’applicabilità della
disciplina di cui agli artt. 27 e segg. della legge medesima deve essere
affermata quando, pur in difetto di un rapporto pertinenziale (in senso
proprio), risulti un collegamento funzionale di detto immobile con una delle
attività contemplate dal citato art. 27, svolta in altro locale di cui il
conduttore abbia la disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà, locazione con
altro locatore, comodato ...), e risulti altresì che tale collegamento, ancorché
discendente da un’autonoma iniziativa del conduttore, debba considerarsi
legittimo, sulla base delle originarie clausole contrattuali, ovvero del
successivo comportamento delle parti, quale una cosciente tolleranza del
locatore ai sensi dell’art. 80 della legge medesima.
* Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24035 , Giustetto c. La Cucina
Piemontese di Villano Mavi ed altri, in Arch. loc. e cond. 2010, 625.
Qualora una locazione di immobile destinato all’esercizio di una delle attività
previste dall’art. 27 della legge n. 392 del 1978 sia stipulata per una durata
inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere
ritenuto conforme al modello legale “locazione non abitativa transitoria” e,
quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all’art. 79 della legge stessa
ed alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c., a condizione che la transitorietà
sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la
determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché
risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula
l’effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di
natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e,
cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità.
* Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16117 , Sgaraglino c. Grisafi, in Arch.
loc. e cond. 2010, 602.
In
tema di locazione di immobili per lo svolgimento di una delle attività indicate
nell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, la iniziale pattuizione di un termine
di durata del contratto superiore a quella minima di legge non esclude
l’applicabilità della disciplina del rinnovo alla prima scadenza di cui al
successivo art. 28, con la conseguenza che è affetta da nullità, ai sensi dell’art.
79 della legge n. 392 del 1978, la clausola diretta a limitare la durata della
rinnovazione sino al compimento di una complessiva durata di anni dodici.
* Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1596, Soc. Sacis in liquidazione c.
Soc. Romana Partecipazioni Sociali, in Arch. loc. e cond. 2006, 168.
In
tema di locazione di immobili per lo svolgimento di una delle attività indicate
nell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, la previsione di un termine di durata
del contratto superiore a quella minima di legge non esclude l’applicabilità
della disciplina del rinnovo alla prima scadenza di cui al successivo art. 28,
ancorché la durata del contratto inizialmente pattuita sia uguale o superiore a
quella di dodici o diciotto anni risultante dalla somma della durata minima
legale iniziale e da quella minima di rinnovo, rispettivamente disposta per le
attività indicate nei primi due commi dell’art. 27 e nel terzo comma del
medesimo articolo.
* Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2004, n. 22129, Soc. MA.LU. di Galmacci
Luciana e C. c. Lolli, in Arch. loc. e cond. 2006, 168.
L’ambito di applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392 è delimitato dalla
materia delle locazioni degli immobili urbani, sicché deve ritenersi che il
recesso dal contratto di locazione, quale previsto dalla disciplina transitoria
contenuta nella stessa legge, sia ammesso solo per la necessità di esercitare
nell’immobile un’attività la cui concreta attuazione sia consentita dalla natura
e destinazione urbana dell’immobile oggetto del contratto. Conseguentemente,
mentre tra le attività che consentono il recesso rientrano quelle agricole
connesse contemplate dall’art. 2135, comma secondo, c.c., in quanto ricomprese
tra le attività industriali, commerciali ed artigianali, considerate dalla legge
n. 392/1978, non vi rientra la mera coltivazione del fondo.
* Cass. civ., sez. III, 30 marzo 1990, n. 2615, Vecchione c. Sorrentino.
In
tema di locazione di immobili urbani, adibiti dalla ad uso non abitativo, per
verificare se un determinato rapporto sia assoggettabile alla disciplina
dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, il giudice deve unicamente accertare se l’immobile
oggetto della locazione - che può essere rappresentato anche da un’area nuda di
modeste dimensioni - sia destinato ad una delle attività indicate in detta
disposizione, indagando sulla sussistenza, o meno di un collegamento funzionale
tra la disponibilità dell’immobile locato e l’attività del conduttore (nella
specie, la S.C. ha ritenuto assoggettabile all’art. 27 cit. la locazione di
un’area nuda destinata dal conduttore, secondo le previsioni contrattuali,
all’installazione di una cabina per servizio automatico di fotografie e
fotocopie).
* Cass. civ., sez. III, 2 giugno 1995, n. 6200, Dedem Automatica Srl c. Cond.
Galleria Frascati.
L’art. 27 della L. n. 392/1978, che disciplina la durata delle locazioni di
immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, concerne tutti
gli immobili urbani, di qualunque specie, in cui si eserciti una delle attività
contemplate nei primi due commi del medesimo art. 27, ivi comprese, pertanto,
anche le locazioni di aree urbane non edificate (cosiddette aree nude)
destinate, per contratto, all’esercizio di una delle dette attività (nella
specie stazione di servizio per la vendita di carburante), con la conseguenza
che la controversia relativa all’aggiornamento del relativo canone rientra nella
competenza del pretore a norma dell’art. 45 della detta legge.
* Cass. civ., sez. III, 27 giugno 1990, n. 6537, Loda c. Fina.
L’art. 7 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella
legge 21 febbraio 1989, n. 61, che dispone, nel primo comma, la sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione alla scadenza
del periodo transitorio in relazione alle locazioni ad uso diverso
dall’abitazione di cui all’art. 27 della legge n. 392 del 1978 sino al 31
dicembre 1989, e prevede - inoltre - nel secondo comma, che, per il periodo di
sospensione la somma dovuta ai sensi dell’art. 1591 c.c. è pari all’ultimo
canone corrisposto, aumentato del 100%, non si applica nei confronti dei
conduttori titolari di locazioni di immobili adibiti ad attività che comportano
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nei riguardi
dei quali l’esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata dalla previa
corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento ai sensi degli
artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978.
* Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 587, Renzo Piattelli Sas c. Ubaldi
Negri.
La
disciplina della L. 27 luglio 1978, n. 392 è applicabile anche alla locazione di
immobili adibiti ad uso di deposito, purché collegati in senso spaziale o
temporale con una delle attività indicate negli artt. 27 e 42 della legge
predetta.
* Cass. civ., sez. III, 19 luglio 1996, n. 6522, Lombardi c. De Santo.
La
stipulazione di un contratto di locazione di un immobile urbano destinato ad uso
non abitativo, soggetto alle disposizioni dell’art. 27 della legge 27 luglio
1978 n. 392, per una durata inferiore al termine minimo di legge non determina
la nullità del contratto, ma l’invalidità della clausola derogativa e di
conseguenza l’automatica eterointegrazione del contratto, ai sensi del secondo
comma dell’art. 1419 c.c., con l’applicazione della durata minima prevista dalla
norma.
* Cass. civ., sez. III, 19 aprile 1996, n. 3733, Rottigni c. Piantoni ed altra,
in Arch. loc. e cond. 1996, 737.
Qualora sia stipulata per una durata inferiore a quella legale una locazione di
immobile destinato all’esercizio di una delle attività previste dall’art. 27
della L. n. 392 del 1978, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere
ritenuto conforme al modello legale «locazione non abitativa transitoria» e,
quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all’art. 79 della legge stessa
ed alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c., a condizione che la transitorietà
sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la
determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché
risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula
l’effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di
natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e,
cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità.
* Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1996, n. 3663, Squillaci c. Comune San Godenzo.
La
nullità della clausola che limita la durata del contratto di locazione soggetto
alle disposizioni dell’art. 27 della L. 27 luglio 1978 n. 392 ad un periodo di
tempo inferiore al termine minimo stabilito dalla legge determina l’automatica
eterointegrazione del contratto, ai sensi del secondo comma dell’art. 1419 c.c.
con l’applicazione della durata legale, prevista dal quarto comma dello stesso
art. 27, ancorché le parti abbiano stabilito che la invalidità anche di una sola
delle pattuizioni comporta il venir meno dell’intero negozio.
* Cass. civ., sez. III, 4 giugno 1991, n. 6308, Cavarretta c. Pe.Si.
Qualora, sulla domanda del conduttore di recesso da un contratto locativo ai
sensi dell’art. 27, ultimo comma, legge 27 luglio 1978 n. 392, il pretore abbia
declinato la propria competenza per ragioni di valore con provvedimento emesso
anteriormente alla data del 30 aprile 1995 ed impugnato con regolamento di
competenza, la sopravvenienza, durante la sospensione del processo ex art. 48 c.p.c., dell’art. 9 D.L. 18 ottobre 1995, modificativo dell’art. 90, comma terzo
legge 26 novembre 1990 n. 353, comporta che la causa debba essere decisa dallo
stesso pretore competente per materia per tutte le cause relative ai rapporti di
locazione di immobili urbani ex art. 8 comma secondo, n. 3 c.p.c., nella nuova
formulazione, ancorché egli fosse incompetente secondo la legge anteriore.
* Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1995, n. 1440, Grasso ed altro c. Imm. Casa
V. Solferino 11 Srl.
L’attività di lavoro autonomo rientra nella sfera di applicabilità dell’art. 27,
secondo comma, L. n. 392/1978 (in tema di durata dei contratti di locazione ad
uso non abitativo) qualora sia abituale e professionale, cioè stabile, continua,
sistematica, indirizzata a terzi e con scopo di lucro, inteso pur nell’ampia
accezione di un’attività diretta al perseguimento di un vantaggio patrimoniale.
* Trib. civ. Milano, 30 aprile 1998, n. 4740, Gonzales c. Ligorio, in Arch. loc.
e cond. 1999, 289.
c) Casistica
c-1) Allevamento di cavalli
La
locazione di un immobile destinato ad attività commerciale, come quella di
allevamento di cavalli, deve considerarsi locazione di immobile «urbano», al
fine dell’applicabilità della disciplina della legge sull’equo canone 27 luglio
1978 n. 392, così come della precedente normativa vincolistica (nella specie,
art. 1 quarto comma del D.L. 24 luglio 1973 n. 426, convertito in L. 4 agosto
1973 n. 495, sul divieto di clausole di adeguamento del canone), a prescindere
dalla sua eventuale ubicazione al di fuori della cinta cittadina, perché, ai
fini indicati, devono qualificarsi come urbani tutti gli immobili diversi da
quelli rustici (cioè adibiti all’attività agricola ed a quelle ad essa
strettamente connesse).
* Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1984, n. 697, Travelli c. Allevamenti Cav.
c-2) Area nuda
In
tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la disciplina
dettata dagli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 con riguardo al diritto
di prelazione e riscatto da parte del conduttore si applica anche alle aree
nude, allorché, su di esse, si svolga un’attività ricompresa tra quelle di cui
all’art. 27 della legge citata.
* Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2004, n. 2069, Forciniti c. Ferro Sud Srl.
Le
disposizioni degli artt. 27 e 67 della L. 27 luglio 1978 n. 392 sul cosiddetto
equo canone, con riguardo alla durata della locazione di immobili urbani ad uso
diverso da quello abitativo, devono ritenersi concernere gli immobili di
qualunque specie che nell’ambito della disciplina urbanistica siano adibiti ad
una delle attività contemplate nei primi due commi del medesimo art. 27, ivi
incluse, pertanto, nel concorso di detti connotati, le superfici inedificate od
aree nude non sussistendo alcuna decisiva ragione tecnico - giuridica per
riservare una disciplina del rapporto locativo diversa a seconda che il
contratto abbia per oggetto un edificio od un suolo in tutto o in parte
edificato oppure una superficie non edificata ma dotata (o da dotare a cura del
conduttore) di attrezzature infisse al suolo e facilmente asportabili, purché,
anche in quest’ultimo caso, la locazione risulti stipulata in vista dello
svolgimento di una delle specifiche attività economico -sociali ritenute
meritevoli di tutela dalla legge cosiddetta dell’equo canone.
* Cass., sez. III, 27 febbraio 1987, n. 2112, Nobili c. Campana.
Il
contratto con il quale una parte concede il godimento di un’area nuda, con
facoltà per l’altra di costruirvi opere murarie di carattere precario ai fini
dell’esercizio di un’attività commerciale, è di natura mista e, pur presentando
elementi propri della locazione, non è riconducibile alla stessa, con la
conseguenza di non essere soggetto alle norme della legge n. 392 del 1978 che
concernono le locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e non abitativo.
* Cass. civ., sez. III, 12 marzo 1985, n. 1942, Coop. Ortofrut. c. Greco.
La
disciplina del capo II titolo primo della L. 27 luglio 1978, n. 392 è
applicabile alle locazioni non solo di edifici ma di tutti gli immobili, di
qualunque specie, nei quali effettivamente si eserciti una delle attività
contemplate dall’art. 27 della citata legge, secondo le previsioni contrattuali
e, comunque, con il consenso o senza tempestiva opposizione del locatore (nella
specie, trattavasi di area nuda utilizzata per la custodia di autoveicoli).
* Cass. civ., sez. III, 9 luglio 1992, n. 8386, Taparelli c. Vannucci.
L’autorità giudiziaria ordinaria ha il potere di dichiarare la risoluzione, per
spirare del termine, delle locazioni di aree c.d. nude destinate al pubblico
servizio di rifornimento di carburante per uso autotrazione, anche per una data
antecedente a quella di scadenza della relativa concessione amministrativa.
* Pret. civ. Trani, sez. dist. Andria, 10 maggio 1996, n. 76, Pellegrino ed
altri c. Società Fina Italiana, in Arch. loc. e cond. 1996, 569.
È
configurabile un contratto di locazione di aree nude, con conseguente
assoggettabilità del medesimo alla disciplina sulla durata e rinnovazione delle
locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo contenute nella
legge n. 392/1978, e non un contratto di affitto avente ad oggetto lo
sfruttamento di una cava di pietra, qualora le aree oggetto del contratto stesso
risultino variamente destinate alla sosta o al ricovero di automezzi, al
deposito di materiali inerti o comunque ad attività di supporto all’attività
estrattiva vera e propria.
* Trib. civ. Nocera Inferiore, 10 luglio 1998, n. 240, Soc. Sarno Cave c.
Sorrentino, in Arch. loc. e cond. 1999, 116.
La
natura stagionale di un contratto di locazione relativo ad un’area nuda deriva
dalle caratteristiche prettamenti stagionali dell’attività ivi intrapresa dal
conduttore (nella specie, quella di giostraio in zona adibita soltanto a
villeggiatura estiva), non essendo indicativi del consenso del locatore al
mutamento di destinazione d’uso né la circostanza che il conduttore abbia
realizzato un manufatto in legno (destinandolo, all’insaputa del locatore, a
stabile residenza per la propria famiglia) né il fatto che, alla scadenza del
periodo stagionale, il terreno non venga rilasciato, denotando tale situazione
solo l’intenzione del conduttore di esercitare il diritto di rinnovo per
l’uguale successivo periodo stagionale.
* Corte app. civ. Bologna, sez. II, 25 febbraio 2005, n. 1222, Reinhart c. Negae
Ceschina ed altri, in Arch. loc. e cond. 2006, 667.
c-3) Associazione industriale
Ai
fini del recesso del locatore previsto dall’art. 29 della legge n. 392 del 1978
in relazione alle attività indicate dall’art. 27, esula dalla nozione di
attività industriale quella svolta dall’«associazione degli industriali», che
non si pone, rispetto all’attività anzidetta, con carattere di ausiliarietà, in
quanto l’associazione costituisce un’organizzazione che tutela gli interessi di
categoria svolgendo un’attività burocratica distinta e diversa da quella degli
appartenenti alla categoria stessa.
* Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1985, n. 2727, Ass. Ind. Pr. AN c. Min.
Lavoro.
c-4) Attività assicurativa
Essendo l’attività assicurativa espressamente prevista nel primo comma, n. 4
dell’art. 2195 c.c., non vi è dubbio che in materia siano applicabili gli artt.
27 e 34 della L. 392/78.
* Pret. civ. Piacenza, 20 agosto 1982, n. 226, Casella Ceriati c. Cattolica
Assicurazioni Srl.
c-5) Attività scolastica
L’attività scolastica esercitata da un soggetto privato (nella specie una
società in accomandita semplice), con organizzazione imprenditoriale finalizzata
alla gestione di un servizio con scopo di lucro, riveste un indubbio carattere
commerciale. Pertanto, poiché tale attività rientra nell’ambito di operatività
di cui al combinato disposto degli artt. 27 e 34 della L. n. 392/78 (e non
invece dell’art. 42 stessa legge), sussiste in favore del conduttore il diritto
alla percezione dell’indennità di avviamento. (Fattispecie in tema di asilo
convenzionato con il Comune).
* Trib. civ. Prato, 9 giugno 2011, n. 630, Luciana Group s.r.l. c. Bambi s.a.s.
di Nardi Nicoletta & c.
c-6) Attività turistica
La norma di cui all’art. 27, n. 2 della L. 27 luglio 1978 n. 392,
nel richiamare le attività di interesse turistico comprese fra quelle di cui
all’art. 2 della L. 12 maggio 1968 n. 326 (che annovera fra le stesse anche i
«rifugi alpini»), si limita a regolare la durata dei contratti di locazione ove
abbiano ad oggetto gli immobili in cui si svolgono dette attività ma non
comporta che i rapporti concernenti il godimento di siffatti immobili integrino
una locazione o sublocazione d’immobile.
* Cass. civ., sez. III, 24 agosto 1983,
n. 5464, Club Alpino I. c. Jannetti.
c-7) Box e posti auto
La
legge 392/78 non può riguardare anche quegli immobili che servano solo in via
indiretta e mediata all’esercizio di una delle attività di cui all’art. 27
stessa legge, quale è appunto il caso del taxista o del rappresentante di
commercio o del medico, i quali usino il box per ricovero di un’autovettura
normalmente impiegata per l’esercizio delle rispettive professioni.
* Pret. civ. Milano, sez. III, 23 marzo 1981, n. 1663, Caspani e altro c.
Galfredi.
Nell’ambito di operatività dell’art. 27 L. n. 392/1978 non rientrano tutti i
locali ad uso diverso da quello abitativo che in qualche modo servano per
l’esercizio di taluna delle attività indicate dalla disposizione citata,
occorrendo un collegamento funzionale e permanente tra la locazione e la
professione abituale svolta dal conduttore. (Nella specie il tribunale non ha
ritenuto assoggettabile all’art. 27 cit. la locazione di area urbana destinata a
posteggio auto, utilizzata dal conduttore anche quale deposito del materiale
funzionale all’esercizio dell’attività professionale di intonacatore, nonostante
la contestazione del locatore).
* Trib. civ. Lecce, 11 novembre 1999, n. 2622, Pulli c. Mazzotta, in Arch. loc.
e cond. 2000, 280.
c-8) Cabina elettrica
La
cabina di trasformazione, inserendosi nell’ambito del processo economico
finalizzato alla produzione e distribuzione dell’energia elettrica, fa
necessariamente parte del patrimonio aziendale; il relativo locale, entro il
quale viene svolta l’attività industriale, se tenuto in locazione, ricade sotto
la corrispondente disciplina.
* Trib. civ. Napoli, 22 febbraio 1982, Schioppa c. Enel.
c-9) Camera di commercio
Ai
contratti di locazione di immobili urbani adibiti dalle Camere di commercio a
proprio ufficio, non è applicabile la disciplina di cui alla L. n. 392/1978.
* Trib. civ. Taranto, sez. II, 25 gennaio 1988, Senatore c. Camera di C.I.A.A.
di Taranto.
c-10) Campeggio
Gli
immobili adibiti a campeggio non possono equipararsi agli alberghi per quanto
concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, dal momento che
l’art. 27 della L. 27 luglio 1978, n. 392, nello stabilire per le locazioni di
immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione una durata minima
non inferiore a sei anni, si riferisce altresì alle locazioni di immobili
adibiti ad una delle attività comprese tra quelle di cui all’art. 2 della L. 12
marzo 1968, n. 326, il quale, alla lettera c), menziona espressamente i
campeggi.
* Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1995, n. 4491, De Luca c. Vassallo.
Gli immobili adibiti a campeggi non possono equipararsi agli
alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di
locazione, atteso che l’art. 27 della L. 27 luglio 1978, n. 392, nel
disciplinare la durata delle locazioni d’immobili urbani adibiti ad uso diverso
da quello della abitazione, stabilisce che tale durata non può essere inferiore
a sei anni per gli immobili adibiti, fra l’altro, ad una delle attività
d’interesse turistico comprese fra quelle di cui all’art. 2 della L. 12 marzo
1968, n. 326, che menziona espressamente alla lettera c) i campeggi. Ne consegue
che ai campeggi non è applicabile il più lungo termine di durata (non inferiore
a nove anni) stabilito dal terzo comma del medesimo art. 27 della L. 392 del
1978 per la diversa ipotesi della locazione di immobili urbani adibiti ad
attività alberghiera.
* Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 1991, n. 13999, ICEU Snc c. Bruzzone.
c-11) Concessionario
di servizi aeroportuali
Qualora il concessionario di servizi aeroportuali (nella specie, società Sea,
concessionaria degli aeroporti di “Milano - Linate” e “Milano - Malpensa” in
forza della L. 18 aprile 1962, n. 194), avvalendosi di autorizzazione all’uopo
ricevuta dalla amministrazione concedente, dia in uso a terzi, dietro
corrispettivo, terreni o fabbricati facenti parte del demanio dell’aeroporto, il
relativo contratto esula dalla locazione, e si sottrae quindi all’applicazione
delle norme della legge 27 luglio 1978, n. 392, circa la durata del rapporto
locativo, se gli immobili ceduti vengano impiegati da detti terzi non per scopi
propri, collegati con le esigenze dello scalo soltanto in via eventuale ed
indiretta, ma per attività inerenti a quei servizi, comprese o meno fra quelle
che il concessionario potrebbe svolgere direttamente (nella specie, prestazioni
di agenzia doganale e di spedizione), atteso che, in tale ipotesi, sono
configurabili gli estremi della sub-concessione, mantenendo detti immobili una
funzione strumentale rispetto ai complessivi compiti affidati al concessionario
stesso per il buon funzionamento dell’aeroporto.
* Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1989, n. 4645, Soc. Sea c. Longatti.
c-12) Cava di pietra
La
locazione di una cava di pietra, avendo ad oggetto una cosa produttiva, deve
essere inquadrata nello schema dell’affitto e, in quanto tale, non è
assoggettabile alla disciplina della locazione di immobili destinati ad una
delle attività indicate nell’art. 27 della L. 27 luglio 1978, n. 392.
* Cass. civ., sez. III, 12 aprile 1990, n. 3131, Soc. Di. Pi. Mar. c. Cesareo.
c-13) Dependance
Locare un immobile quale dependance di un albergo non integra una locazione
alberghiera, ma una locazione di bene complementare, che non rientra nell’ambito
di operatività dell’art. 27 L. 27 luglio 1978 n. 392, bensì nella disciplina del
codice civile, con la conseguenza che non sussiste obbligo di rinnovo
contrattuale alla scadenza, che la durata del rapporto successiva alla proroga
legale è regolata dalla consuetudine e l’indennità di avviamento non è dovuta.
* Pret. civ. Sorrento, 17 febbraio 1982, n. 20, Iannuzzi c. Esposito ed altro.
c-14) Deposito
In
tema di locazioni di immobili urbani destinati ad uso non abitativo, la
disciplina dettata dalla legge n. 392 del 1978 è applicabile, nel caso di locali
adibiti a deposito (ed anche con riguardo alla durata del rapporto), tutte le
volte che questi risultino collegati, in senso spaziale e/o funzionale, con una
delle attività economico-produttive previste dall’art. 27 della legge citata,
come nel caso in cui, all’interno di un locale-deposito, vengano conservati beni
oggetto dell’attività commerciale esercitata dal locatore, ciò comportando un
migliore e più proficuo svolgimento di detta attività, per effetto della maggior
consistenza degli approvvigionamenti e della più agevole ed immediata
disponibilità della merce.
* Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1998, n. 1785, Fabriani c. Bianchi.
In
tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, poiché la
legge 27 luglio 1978, n. 392 ha individuato una serie di attività che,
conferendo all’immobile ove si svolgono una funzione in largo senso economico -
produttiva (per i casi di cui all’art. 27) ovvero sociale (per quelli indicati
dall’art. 42), giustificano la particolare durata della locazione, tale
disciplina è applicabile solo che risulti un collegamento - spaziale e/o
funzionale - tra l’uso cui l’immobile è contrattualmente destinato e una delle
attività considerate (nel caso si trattava d’un deposito di merci destinate al
commercio).
* Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1990, n. 326, Soc. Sitos c. Ragusa.
Il
complesso di norme che sottopone l’attività di deposito merci in regime di
magazzini generali ad una serie di vincoli, controlli ed autorizzazioni di
natura amministrativa, attribuisce alla stessa una rilevanza di carattere
pubblicistico che vale a sottrarla all’ordinaria disciplina, di tipo
strettamente privatistico, delle locazioni di immobili urbani dettata dalla L.
n. 392/1978.
* Trib. civ. Genova, 13 ottobre 1988, n. 3360, Fiumara Spa c. Soc. De Simone -
Campinoti Snc.
c-15) Garçonnière
La
garçonnière non soddisfa nessun bisogno abitativo né permanente né transitorio,
ma un ben diverso bisogno di intimità, riservatezza, comodità, che attiene alla
vita sessuale ed è totalmente estraneo al bisogno di abitazione. Il relativo
contratto attiene ad una locazione ad uso diverso da quello di abitazione,
soggetto alla relativa disciplina di cui alla legge 392/78.
* Pret. civ. Roma, sez. VI, 10 marzo 1981, n. 1967, Consalvi c. Bellentani.
c-16) Immobile ad uso alberghiero
La
valutazione circa l’avvenuto inizio dell’attività alberghiera da parte del
conduttore dell’immobile compiuta ai fini della qualificazione del contratto
come locazione di immobile ad uso alberghiero (come tale assoggettata alla
disciplina degli artt. 2742 della legge 27 luglio 1978, n. 392), che si ha
quando l’attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore, secondo la
presunzione posta dall’art. 1, comma nono septies, del D.L. 7 febbraio 1985, n.
12, convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118, o piuttosto
come affitto di azienda, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice
di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da congrua
motivazione, esente da errori di diritto. (Nella specie la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva escluso la novità dell’attività alberghiera
intrapresa dal concessionario, osservando che tra le due gestioni alberghiere
non vi era stata soluzione di continuità, tranne che una chiusura di quattro
mesi per lavori di manutenzione; che i beni dell’azienda affittata erano
sufficienti per la dotazione di un albergo a due stelle; che anche l’avviamento
era stato acquisito, poiché scolaresche e genitori dei ragazzi avevano
continuato a essere indirizzati all’albergo come in precedenza).
* Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2004, n. 7498, Rondi c. Marcoz.
L’art. 1, comma nono septies, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118, ai sensi del quale si ha
locazione di immobile ad uso alberghiero (come tale assoggettata alla disciplina
degli artt. 27-42 della legge 27 luglio 1978, n. 392), e non affitto di azienda,
quando l’attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore, opera, a norma
del successivo comma nono octies, anche con riguardo ai rapporti in precedenza
costituiti, se siano in atto (pure solo sul piano fattuale) alla data di entrata
in vigore di detta legge di conversione (24 aprile 1985). Per tali rapporti,
pertanto, la questione della ricorrenza dell’una o dell’altra delle indicate
ipotesi contrattuali, ove ancora sub iudice, resta vincolata allo ius
superveniens, di modo che, in caso di attività alberghiera iniziata dal
cessionario, deve essere necessariamente risolta nel senso della locazione, a
prescindere da ogni indagine sull’intenzione delle parti contraenti o
sull’obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto.
* Cass. civ., sez. III, 29 settembre 1999, n. 10767, Rondi c. Marcoz.
c-17) Immobile ad uso promiscuo
La
mancata previsione espressa, nella L. 27 luglio 1978 n. 392, della ipotesi di
locazione di immobile adibito ad uso promiscuo non impedisce alle parti di
concordare la destinazione a più usi dell’immobile locato soccorrendo, ai fini
della individuazione della disciplina giuridica del rapporto, la possibilità di
applicazione analogica del principio dell’uso prevalente stabilito, dal secondo
comma dell’art. 80 della predetta legge, per l’ipotesi di mutamento parziale
della destinazione d’uso.
* Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1993, n. 6223, Politi c. Calvasino.
c-18) Immobile Iacp
Le
locazioni di immobili urbani destinati ad uso diverso dall’abitazione, relative
ad immobili di proprietà dell’Iacp e da questo stipulate a seguito di
provvedimento di assegnazione, sono soggette alla disciplina delle locazioni non
abitative dettate dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, atteso che tale legge, mentre
esclude l’applicazione delle norme del capo primo, titolo primo, alle locazioni
di immobili per uso abitativo costruiti a totale carico dello Stato e per i
quali si applichi il canone sociale, non prevede una analoga ipotesi di
esclusione della applicazione delle norme di cui al capo secondo, titolo primo,
alle locazioni di immobili per uso non abitativo, per i quali non ricorrono le
esigenze di natura pubblicistica sussistenti per gli immobili destinati ad uso
abitativo.
* Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 1992, n. 11837, Ancona c. Iacp di Bari.
c-19) Impianto sportivo
L’esercizio di un impianto sportivo (nella specie, dotato di attrezzature mobili
ed immobili) ove sia compiuto per fine di lucro e nell’ambito di un’attività
organizzata ai fini della produzione di un servizio, rientra tra le attività
industriali o in senso lato, commerciali, considerate dall’art. 27 della L. 27
luglio 1978 n. 392 e non tra le attività ricreative di cui al successivo art.
42.
* Cass. civ., sez. III, 6 aprile 1993, n. 4113, Esposito c. Minopoli.
c-20) Istituto di credito
Rientra, per un verso, nello schema tipico del contratto di locazione (e in
particolare, della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione ex art. 27, primo comma, n. 1 della L. n. 392/1978 in riferimento
all’art. 2915, primo comma, n. 4, c.c.), rivestendo di tale figura giuridica i
connotati essenziali, il negozio con il quale un ente di carattere economico
concede ad un istituto di credito, in cambio del versamento di un canone, il
godimento di alcuni locali, siti all’interno del proprio stabilimento aziendale,
da adibire ad uso di sportello bancario per l’espletamento della relativa
attività in esclusivo favore dei dipendenti dell’ente locatore e dell’ente
medesimo. In siffatto negozio è, peraltro, ravvisabile, in aggiunta alla causa
tipica della locazione, lo schema di un contratto (atipico) avente ad oggetto la
prestazione di servizi bancari, da svolgere all’interno dello stabilimento
aziendale, in esclusivo favore del soggetto locatore e dei suoi dipendenti.
* Pret. civ. Gallarate, ord. 3 marzo 1988.
c-21) Istituto di vendite giudiziarie
La
locazione stipulata dall’Istituto vendite giudiziarie per lo svolgimento della
sua attività rientra in quelle contemplate dall’art. 27 L. n. 392/78. Nel
momento della cessazione del rapporto, all’istituto non compete, peraltro,
l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale per il limite normativo
sancito dall’art. 35 L. n. 392/78. L’indennità di avviamento presuppone infatti
che la dislocazione dell’impresa sia determinante ai fini della attività
esercitata, nel senso che l’immobile, per il modo in cui viene utilizzato,
costituisca lo strumento ordinario con cui viene realizzato il contatto diretto
con i destinatari del prodotto o del servizio.
* Pret. civ. Taranto, 20 dicembre 1983, Nardizzi c. Imm.re Miredil Prima Spa.
c-22) Stato straniero
Qualora uno Stato straniero, per ottenere la disponibilità di immobile in Italia
da destinarsi a sede di proprio organo (nella specie, ufficio consolare),
stipuli un contratto di locazione, le controversie inerenti a tale contratto,
inclusa quella promossa dal locatore per ottenere il rilascio del bene,
rientrano nella giurisdizione del giudice italiano, tenuto conto che l’immunità
giurisdizionale, di cui godono gli stati esteri e gli enti pubblici operanti
nell’ordinamento internazionale, non riguarda gli atti che essi pongano in
essere “iure privatorum”, indipendentemente dai loro poteri sovrani. Peraltro,
la concreta destinazione dell’immobile all’indicato fine rende invocabile quella
immunità giurisdizionale in sede di esecuzione del rilascio, dato che la
sottrazione materiale della sede alla sua funzione inciderebbe sulla possibilità
stessa dello stato straniero di svolgere le sue attività istituzionali sul
territorio dello Stato italiano.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 30 maggio 1990, n. 5091, Giamahiria Araba c. Soc.
Ras.
c-23) Studio legale
L’attività di redazione di atti, studio delle pratiche, conservazione dei
fascicoli ecc. che venga svolta da un procuratore legale che si appoggi allo
studio di altro avvocato per i contatti con i clienti rientra fra quelle
indicate nell’art. 27 della legge dell’equo canone.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 7 settembre 1987, n. 7474, Regazzoni c. Guzzini.
La
locazione di un immobile utilizzato per lo «studio di pratiche» e la «redazione
di atti» da parte del conduttore, esercente presso lo studio di un avvocato
l’attività di procuratore legale e che nell’immobile locato non riceve clienti
né ha recapito telefonico, non rientra nell’ambito di applicazione degli artt.
27 ss. L. n. 392/1978, non potendo in tal caso ritenersi che l’immobile sia
adibito all’esercizio di un’attività professionale autonoma né in modo diretto,
né in quanto strumentale ad esigenze oggettive di una siffatta attività.
* Pret. civ. Milano, 27 ottobre 1986, Regazzoni c. Guzzini.
c-24) Vetrinetta
Ove
sia locata una vetrinetta, si verte in tema di «immobile» locato per consentirvi
una vera e propria attività commerciale, sia pure nella sua fase iniziale, di
approccio col cliente, quale è quella dell’esposizione della merce in vendita.
Al relativo contratto deve quindi applicarsi la disciplina di cui alla L. n.
392/78.
* Pret. civ. Bologna, sez. I, 14 aprile 1983, n. 718, Varoli Piazzia c.
Liberione.
d) Clausola compromissoria
È
nulla la clausola compromissoria inserita in un contratto di locazione ad uso
diverso dall’abitativo in relazione al quale il conduttore abbia esercitato il
diritto di recesso per gravi motivi, ai sensi dell’art. 27, ultimo comma della
legge 27 luglio 1978, n. 392, posto che tale diritto di recesso costituisce un
diritto indisponibile, come tale non assoggettabile a transazione e arbitrato.
* Pret. civ. Savona, 21 aprile 1998, n. 170, Soc. Trimetal Nobel N.V. - S.A. c.
Soc. Colombo, in Arch. loc. e cond. 2000, 120.
e) Comunicazione
È
valida la lettera di disdetta o recesso dal contratto di locazione, pur se
carente della sottoscrizione della parte, se l’autenticità dell’intento
risolutorio sia facilmente verificabile attraverso un comportamento
collaborativo del destinatario, doveroso in osservanza degli obblighi di buona
fede imposti alle parti nell’esecuzione del contratto.
* Trib. civ. La Spezia, 4 aprile 2000, n. 2124, Asparago c. Pellottieri, in
Arch. loc. e cond. 2000, 449.
Il
diritto di recesso anticipato del conduttore di immobile ad uso diverso da
quello abitativo (nella specie studio professionale), può ritenersi
legittimamente esercitato con la mera enunciazione, nella comunicazione fatta al
locatore mediante lettera raccomandata, della sussistenza di gravi motivi, non
essendo necessario che in quella sede gli stessi vengano anche esplicitamente
indicati.
* Corte app. civ. Roma, 24 dicembre 1998, Scozzafava c. Giorgi, in Arch. loc. e
cond. 2000, 96.
f) Gravi motivi
In
tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo,
i gravi motivi in presenza dei quali l’art. 27 della legge 27 luglio 1978, n.
392, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente il recesso del
conduttore dal contratto di locazione (da comunicare con preavviso di almeno sei
mesi, a mezzo di lettera raccomandata), devono sostanziarsi in fatti
involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed
essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore medesimo, sotto il
profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo. Pertanto, essi non
possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal
conduttore in ordine all’opportunità o meno di continuare ad occupare l’immobile
locato ma devono avere carattere oggettivo. In particolare, può integrare grave
motivo di recesso un andamento della congiuntura economica (sia favorevole che
sfavorevole all’attività dell’impresa), sopravvenuto ed oggettivamente
imprevedibile, che, imponendo l’ampliamento o la riduzione della struttura
aziendale, sia tale da rendere particolarmente gravosa la persistenza del
rapporto locativo. (Nel formulare tale principio, la S.C. ha confermato la
sentenza di appello che aveva escluso che il conduttore avesse fornito la prova
dei gravi motivi legittimanti il suo recesso dal contratto).
* Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2010, n. 9443, La Perla Srl ditta c. Rcs di
Rango Terzilio ed altri.
I
gravi motivi in presenza dei quali l’art. 27, ultimo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente
in qualsiasi momento il recesso del conduttore dal contratto di locazione devono
collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e
sopravvenuti alla costituzione del rapporto. Viceversa, la non conseguita
disponibilità dell’immobile locato e, più in generale, la violazione di obblighi
contrattuali non è riconducibile a motivo di recesso, vertendosi in tema di
inadempimento dell’obbligazione del locatore di consegnare il bene locato, da
far valere mediante domanda di risoluzione del contratto. Ne consegue che è
affetta da violazione di legge la sentenza che - nel caso in cui il locatore
abbia chiesto la condanna del conduttore, previo accertamento della inefficacia
del suo recesso, al pagamento dei canoni di locazione ed il conduttore abbia a
sua volta chiesto dichiararsi risolto il contratto per grave inadempimento del
locatore -dichiari, nel contempo, risolto il contratto ed efficace il recesso
per i medesimi motivi .
* Cass. civ., sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5911, Marchione c. Sillitti, in Arch.
loc. e cond. 2011, 654.
Nonostante il silenzio sul punto dell’art. 27, ultimo comma, L. n. 392/78, ai
fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del
conduttore, l’indicazione dei “gravi motivi” deve essere comunicata al locatore
contestualmente alla relativa dichiarazione di recesso.
* Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2006, n. 7241, Soc. L.V.T. Srl c. Ottato, in
Arch. loc. e cond. 2006, 526.
In
tema di recesso ai sensi dell’art. 27 L. n. 392/1978, la gravosità della
prosecuzione della locazione va valutata in relazione alla situazione economica
complessiva del conduttore e all’eventuale necessità di quest’ultimo di
modificare (proprio a causa di detta situazione) la propria struttura (e/o
organizzazione) aziendale e ridimensionare la propria attività, cambiando,
quindi, tra l’altro, anche le proprie precedenti decisioni concernenti la
specifica locazione oggetto della causa. Detta situazione economica complessiva
ben può dunque essere considerata un fatto che rende particolarmente gravosa la
prosecuzione della locazione, e, quindi, costituire (se successivo alla
costituzione del rapporto, imprevedibile rispetto a tale momento, e
indipendentemente dalla volontà del conduttore), un giusto motivo di recesso ex
articolo 27 cit., pur se il canone della specifica locazione, oggetto di causa,
di per sè considerato, non contribuisce in modo particolarmente consistente ad
aumentare il passivo.
* Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2006, n. 6090, Soc. Lima srl ed altra c. Soc.
Italiana per Condotte d’Acqua spa, in Arch. loc. e cond. 2007, 47.
Con
riferimento a contratto di locazione di immobile stipulato allo specifico scopo
di destinarlo all’installazione di centrale telefonica per attività di
telecomunicazione, per il cui esercizio sia necessaria - previa autorizzazione
dell’Amministrazione comunale - la posa di cavi in fibra ottica, non può
costituire grave motivo di recesso del conduttore (a maggior ragione laddove lo
stesso sia perfettamente a conoscenza, già al momento della conclusione del
contratto, dell’esistenza di problemi per la realizzazione in tempi brevi della
rete infrastrutturale) la situazione in cui il Comune non già neghi
l’autorizzazione richiesta, ma si limiti ad invitare il conduttore a presentare
soluzioni alternative a quella proposta per lo scavo e la posa dei cavi e a
rivolgersi a società appositamente incaricata della realizzazione delle
infrastrutture, coordinandosi con atti gestori delle reti di telecomunicazione.
* Corte app. civ. Bologna, sez. II, 16 febbraio 2006, n. 1377, Arquati c. Soc.
Fastweb, in Arch. loc. e cond. 2006, 309.
I
gravi motivi in presenza dei quali l’art. 27, ultimo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente
in qualsiasi momento il recesso del conduttore dal contratto di locazione devono
collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e
sopravvenuti alla costituzione del rapporto, che siano tali da renderne
oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza; la non conseguita
disponibilità dell’immobile locato e, più in generale, la violazione di obblighi
contrattuali, invece, non è riconducibile a motivo di recesso, vertendosi in
tema di inadempimento dell’obbligazione del locatore di consegnare il bene
locato, da far valere mediante domanda di risoluzione del contratto. Ne consegue
che è resa in violazione di legge la sentenza che - nel caso in cui il locatore
chieda che il conduttore, accertata l’inefficacia del suo recesso, sia
condannato al pagamento dei canoni di locazione, mentre il conduttore, dal canto
suo, chieda che il contratto sia dichiarato risolto per grave inadempimento del
locatore - dichiari, al contempo, risolto il contratto ed efficace il recesso
per i medesimi motivi.
* Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2005, n. 15620, Errenord srl c. P.P.B. Due
srl, in Arch. loc. e cond. 2006, 37.
In
tema di locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, i gravi
motivi, che consentono al conduttore di recedere, ai sensi dell’art. 27 ultimo
comma della L. n. 392/l978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali,
devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e
sopravvenuti alla costituzione del rapporto, in modo da rendergli oltremodo
gravosa la prosecuzione del rapporto. Pertanto, con particolare riferimento alle
locazioni commerciali, può integrare grave motivo di recesso un andamento della
congiuntura economica (sia favorevole che sfavorevole all’attività
dell’impresa), sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile, che, imponendo
l’ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere
particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo. (La Corte, nel
formulare il surrichiamato principio, ha confermato la sentenza di appello che
aveva ritenuto legittimo il recesso del conduttore, in quanto giustificato dalla
chiusura della filiale dell’impresa - con sede nell’immobile detenuto in
locazione - in conseguenza della crisi economica sfavorevole all’attività della
stessa, sopravvenuta ed oggettivamente imprevedibile al momento della
stipulazione del contratto.).
* Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3418, Gizzi c. Inc Costruzioni
Generale Spa.
In
tema di locazione ad uso diverso dall’abitazione, ai fini della configurabilità
dei giusti motivi, oggettivi, in presenza dei quali l’art. 27, ultimo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392 consente al conduttore, indipendentemente
dalle previsioni contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto, è
necessario che, successivamente alla costituzione del rapporto ed
imprevedibilmente rispetto a tale momento, si verifichino fatti, indipendenti
dalla volontà del conduttore, che rendano gravosa, anche soltanto per ragioni di
ordine economico, la prosecuzione della locazione. (Enunciando il principio di
cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che
aveva ravvisato la sussistenza dei giusti motivi in un caso nel quale,
successivamente alla stipula del contratto, l’atteso sviluppo commerciale della
zona era imprevedibilmente sfumato, non essendo stato realizzato il progettato
centro commerciale, all’interno del quale erano ubicati i locali oggetto della
locazione, tanto che i pochi negozi aperti erano stati tutti chiusi).
* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2004, n. 3651, Enasarco c. Fial Alessi e C.
Sas.
Ai
fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del
conduttore, a norma dell’art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n.
392, è sufficiente che egli manifesti, con lettera raccomandata o altra modalità
equipollente, al locatore il grave motivo per cui intende recedere dal contratto
di locazione, senza avere anche l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di
diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova perché
queste attività devono esser svolte in caso di contestazione da parte del
locatore.
* Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2003, n. 17042, Soc. Ginvest c. Soc.
Enel, in Arch. loc. e cond. 2004, 325.
In
tema di recesso del conduttore dal contratto di locazione i gravi motivi di cui
all’art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 devono esser
determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti
alla costituzione del rapporto e tali da rendergli oltremodo gravosa la sua
prosecuzione. Ciò significa, in relazione al requisito dell’estraneità, che il
comportamento deve essere conseguenziale a fattori obbiettivi, ma non che non
sia volontario e che perciò, se il conduttore è un imprenditore commerciale,
egli non possa operare una scelta di adeguamento strutturale dell’azienda,
ampliandola o riducendola per renderla rispondente alle sopravvenute esigenze di
economicità e produttività.
* Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2003, n. 17042, Soc. Ginvest c. Soc.
Enel, in Arch. loc. e cond. 2004, 325.
In
materia di contratto di locazione, in caso di immobile urbano ad uso diverso da
abitazione l’onere per il locatore di specificare i gravi motivi contestualmente
alla dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, legge n. 392
del 1978, ancorché non espressamente previsto dalla norma - a differenza
dell’ipotesi di diniego di rinnovazione di cui al successivo art. 29 -, deve
ritenersi insito nella previsione della facoltà di recesso, la cui
comunicazione, in quanto trattasi di recesso «titolato», non può prescindere -
in ciò distinguendosi dal recesso c.d. ad nutum - dalla specificazione dei
motivi, che valgono a dare alla dichiarazione di recesso la precisa collocazione
nell’ambito della fattispecie normativa in esame; sicché tale specificazione
inerisce al perfezionamento stesso della dichiarazione di recesso e al contempo
risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva
contestazione dei motivi di recesso addotti sul piano fattuale o della loro
idoneità a legittimare il recesso medesimo.
* Cass. civ., sez. III, 26 novembre 2002, n. 16676, Giorgi c. Scozzafava, in
Arch. loc. e cond. 2003, 192.
I
gravi motivi in presenza dei quali gli artt. 4 comma secondo e 27 ultimo comma
della L. 27 luglio 1978, n. 392, indipendentemente dalle previsioni
contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione,
sono quelli che rendono oltremodo gravosa per quest’ultimo la consistenza del
rapporto e sopravvenuti alla costituzione del rapporto. (Nella specie, la C.S.
in base all’enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del
merito che aveva riconosciuto la ricorrenza di siffatto recesso con riguardo
alla mancata realizzazione di un preannunciato piano di sviluppo edilizio della
zona con effetti negativi sulle prospettive commerciali nelle quali il
conduttore aveva fatto affidamento nel momento della stipulazione del contratto
di locazione dell’immobile da destinare ad una farmacia).
* Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1992, n. 11466, Abbigliamento Merceria di
Platti S.n.c. c. Pinazzi.
L’art. 27 comma ottavo della legge 27 luglio 1978, n. 392 che consente al
conduttore il recesso dal contratto indipendentemente dalle previsioni
contrattuali quando ricorrano gravi motivi, deve interpretarsi nel senso che
tanto la intenzione del conduttore di recedere dal contratto, quanto
l’indicazione dei motivi di recesso devono essere comunicati al locatore con
lettera raccomandata (o con altra modalità equipollente).
* Cass. civ., sez. II, 14 maggio 1997, n. 4238, D’Amario c. Di Cesare.
I
gravi motivi in presenza dei quali gli artt. 4, secondo comma, e 27 ultimo
comma, della legge n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni
contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi
momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo
che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, siano
tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto
stesso. Pertanto non ricorrono detti estremi ove la domanda di recesso sia
fondata sul diniego dell’autorizzazione amministrativa per esercitare
nell’immobile locato l’attività convenuta (nella specie: casa - albergo), ove
già al momento della stipulazione del contratto non sussistano i presupposti di
fatto e di diritto per conseguire detta autorizzazione (nella specie il diniego
della amministrazione dipendeva dalla insussistenza di una specifica norma
regionale relativa alle case -albergo).
* Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1991, n. 260, Piec c. Ponturo.
Il
conduttore che per gravi motivi recede dal contratto di locazione di immobile
destinato ad una delle attività indicate dagli artt. 27 e 42 della legge
sull’equo canone prima della scadenza del termine di durata, senza il preavviso
prescritto dall’ultimo comma del citato art. 27, è tenuto al risarcimento dei
danni che il locatore provi di avere subito per l’anticipata restituzione
dell’immobile a meno che dimostri che l’immobile è stato egualmente utilizzato
dal locatore direttamente o indirettamente.
* Cass. civ., sez. III, 24 maggio 1993, n. 5827, Lapomarda c. Perchiazzi.
Posto che il recesso del conduttore ex art. 27, ultimo comma, L. n. 392/78
integra un recesso titolato, cioè legittimo ed efficace soltanto per la
ricorrenza di «gravi motivi», la comunicazione della volontà di recedere non può
prescindere dal concreto riferimento alla sua causa.
* Corte app. civ. Bologna, sez. II, 7 febbraio 2000, n. 115, in Arch. loc. e
cond. 2001, n.1.
In
tema di locazioni commerciali, in mancanza di una espressa previsione
contrattuale, il recesso anticipato del conduttore può essere esercitato solo se
ricorrono gravi motivi, secondo la previsione dell’art. 27, ultimo comma, L. n
392/1978. Pertanto, l’affermazione che ad una certa data, l’attività commerciale
della società verrà chiusa, non può essere ritenuta una adeguata e sufficiente
indicazione dei gravi motivi, dovendo il conduttore specificare le ragioni di
tale chiusura, in modo da permettere al locatore di verificare la corrispondenza
dei motivi enunciati con quelli effettivi.
* Trib. civ. Forlì, Sez. Cesena, 15 novembre 2000, n. 221, Soc. Immobiliare
Emiliano Romagnola c. Soc. Future Touring, in Arch. loc. e cond. 2001, 116.
I
gravi motivi in presenza dei quali è consentito al conduttore di recedere in
qualsiasi momento dal contratto di locazione ad uso commerciale,
indipendentemente dalle previsioni contrattuali, devono collegarsi ad eventi
estranei alla volontà del conduttore medesimo, devono essere imprevedibili e
sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo e tali da rendere oltremodo
gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto locativo.
Conseguentemente, non possono costituire «gravi motivi» di cui all’art. 27 L. n.
392/1978 gli eventi rientranti nell’ordinario rischio di impresa. (Fattispecie
nella quale a seguito della generale riduzione dell’attività aziendale, derivata
dal fallimento di una rilevante operazione imprenditoriale, la società
resistente aveva proceduto non alla cessazione dell’attività commerciale, bensì
alla sola chiusura della propria unità locale, aperta nei locali oggetto del
contratto di locazione).
* Trib. civ. Forlì, Sez. Cesena, 15 novembre 2000, n. 221, Soc. Immobiliare
Emiliano Romagnola c. Soc. Future Touring, in Arch. loc. e cond. 2001, 116.
L’istituto del recesso del conduttore per gravi motivi si applica anche ai
contratti di locazione stipulati come conduttori da enti locali territoriali.
* Cass. civ., sez. II, 22 novembre 2000, n. 15082, Arcieri ed altro c. Comune di
Salerno, in Arch. loc. e cond. 2001, 677.
Posto che il recesso del conduttore ex art. 27, ultimo comma, L. n. 392/78
integra un recesso titolato, cioè legittimo ed efficace soltanto per la
ricorrenza di «gravi motivi», la comunicazione della volontà di recedere non può
prescindere dal concreto riferimento alla sua causa.
* Corte app. civ. Bologna, sez. II, 7 febbraio 2000, n. 115, Cuccoli c. Mazzoni,
in Arch. loc. e cond. 2001, 109.
g) Impresa commerciale
La
cessione in godimento di un locale adibito ad esercizio di una impresa
commerciale, integra una locazione di immobile munito di pertinenza ovvero un
affitto di azienda, a seconda che oggetto del contratto sia da considerare
l’immobile inteso come entità non produttiva, pur se dotato di accessori, ovvero
una più vasta ed organica entità, capace di vita economica propria, di cui
l’immobile costituisce solo una componente, sia pure principale, legata ad un
rapporto di complementarietà ed indipendenza con gli altri elementi aziendali,
ed il relativo accertamento del giudice di merito, il quale deve avere a base
l’effettiva comune intenzione delle parti, da valutare in relazione alla
consistenza del bene ceduto in godimento e ad ogni circostanza del caso
concreto, non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua
motivazione.
* Cass. civ., sez. III, 9 novembre 1993, n. 11054, Muraro c. Falamischia.
h) Inadeguatezza dell’immobile locato
Nei
contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo,
grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano
adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che
egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni
amministrative; ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali
autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a
carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche
proprie del bene locato. La destinazione particolare dell’immobile, tale da
richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga
specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di
efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell’obbligo
assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell’immobile in
relazione all’uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica
pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la
locazione sia stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento
dell’idoneità dell’immobile da parte del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2011, n. 1735, Catalano c. Eurocar di
Raimondi.
In
caso di insufficienza e inadeguatezza dell’immobile locato, determinate dalla
progressiva espansione, durante il rapporto locativo, delle attività economiche
del conduttore, sussistono i gravi motivi che, ai sensi del’art. 27, ultimo
comma, L. n. 392/1978, giustificano il recesso dal contratto del conduttore di
un immobile ad uso non abitativo. Tali motivi devono rivestire carattere
oggettivo, al fine di non far dipendere l’osservanza del contratto di locazione
da un esclusivo e soggettivo giudizio di convenienza del conduttore
insindacabile dalla controparte e come tale arbitrario.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 22 settembre 1988, n. 8128, Ferdomia Spa c. Soprim.
i) Locazione stagionale
In
caso di cessazione del rapporto di locazione stagionale relativo ad immobili
adibiti ad attività alberghiera, l’indennità di avviamento, di cui all’art. 34,
L. n. 392 del 1978, deve essere calcolata interpretando la norma secondo un
criterio proporzionale che tenga conto della durata effettiva della locazione
stagionale rispetto all’ordinaria durata legale delle locazioni alberghiere (e
commerciali) e, quindi, rapportando al mese il canone convenuto, moltiplicando
questo per ventuno mensilità e dividendo il prodotto per nove. (Nel caso di
specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del merito che aveva deciso
solo sul quantum della suddetta indennità, sussistendo il giudicato sull’an
debeatur).
* Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2004, n. 6402, Imm. Frattina srl c. Pizzolitto.
La
cosiddetta «locazione stagionale», quale specifico tipo di locazione introdotto
dalla L. n. 392 del 1978 distinto dalla categoria delle locazioni non abitative,
non può configurarsi, alla stregua del dato letterale della disposizione
dell’art. 27, sesto comma, che lo disciplina, come un rapporto unitario (che,
perfezionatosi al momento dell’originaria stipulazione, ha durata identica a
quella degli altri tipi di contratto concernenti immobili non abitativi previsti
dallo stesso art. 27, restando sottoposto alla condizione risolutiva della
mancata richiesta del conduttore), ma stante l’obbligo di locare posto a carico
del locatore, realizza una serie di rapporti, distinti ancorché collegati,
avendo il legislatore assunto come presupposto la normale scadenza del contratto
al termine della stagione e la sua annuale rinnovabilità, ad nutum del
conduttore, per un arco di tempo prestabilito nella misura massima. Pertanto,
ove alla scadenza stagionale il conduttore non restituisca la res locata nella
disponibilità del locatore, l’acquiescenza di quest’ultimo comporta la
rinnovazione tacita della locazione, ai sensi dell’art. 1597, cod. civ. con
possibilità di ulteriori tacite rinnovazioni finché non intervenga l’opposizione
del locatore, essendo per contro necessaria l’espressa richiesta del conduttore
prima della scadenza, per usufruire della disciplina prevista dal citato art.
27.
* Cass. civ., sez. III, 10 marzo 1988, n. 2380, Bucelloni c. Soc. Immobiliare La
Castellana.
La
locazione a carattere stagionale di immobile urbano, considerata dal sesto comma
dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978 - il quale pone a carico del locatore,
per la durata massima di sei anni, l’obbligo di locare l’immobile, per la
medesima stagione dell’anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia
fatto richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto - non
realizza una serie di rapporti contrattuali riferentisi alle singole stagioni ed
autonomi l’uno dall’altro, ma indica un tipo di contratto che si perfeziona al
momento dell’originaria stipulazione e crea un rapporto unitario - di durata
identica agli altri tipi di contratto concernenti immobili non abitativi
previsti nello stesso art. 27 - cadenzato in una serie di fasi nelle quali si
attua compiutamente lo scambio godimento del bene - prezzo, pur venendo ognuna
di esse attuata attraverso un particolare meccanismo e restando subordinata alla
volontà del conduttore di continuare nel godimento del bene stesso.
* Cass. civ., sez. III, 29 novembre 1984, n. 6266, Zanetti c. Pavan.
Nel
caso di contratto di locazione a carattere stagionale, è legittima la richiesta
di rinnovo per la stagione successiva fatta nella forma dell’atto di citazione
notificato, in quanto la forma della lettera raccomandata, ex art. 27 L. n.
392/1978, è stabilita solo a fini probatori e non come requisito per l’esistenza
della comunicazione stessa, cosicché è possibile in ogni caso l’utilizzazione di
una forma più rigorosa.
* Corte App. civ. Trieste, sez. I, 21 novembre 1989, n. 330, Emporium Srl c.
Proventus Reg. Trust.
j) Natura transitoria
L’indagine sulla natura transitoria o meno della locazione deve essere
effettuata considerando non soltanto il dato oggettivo della effettiva
destinazione dell’immobile e della corrispondenza o meno di essa alla detta
natura transitoria, ma anche il dato soggettivo costituito dalle intenzioni,
dalla conoscibilità, dall’atteggiamento complessivo dei contraenti in relazione
alla convenuta stipulazione locativa.
* Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 1997,
n. 13133, Borgognoni Vimercati c. IMM Edil Trasp. srl.
Con
riguardo alla disciplina dell’art. 27, quinto comma, della L. n. 392 del 1978,
il quale facoltizza le parti a stipulare per un periodo più breve della durata
minima di sei anni stabilita per le nuove locazioni non abitative «qualora
l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura,
carattere transitorio», la transitorietà della locazione deve trovare
riferimento non in eventuali vicende temporali, bensì nella natura dell’attività
professionale o commerciale, senza che possa rilevare che la stessa sia nella
fase di avviamento, ove richieda oggettivamente durata e stabilità del rapporto.
* Cass. civ., sez. III, 11 agosto 1987, n. 6896, D’Agostino c. Melissari Palu.
Con
riguardo alla disciplina dell’art. 27, comma quinto della L. n. 392/1978, il
quale da facoltà alle parti di determinare la durata del contratto in misura
inferiore a quella minima di sei anni, stabilita per le nuove locazioni non
abitative, qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia,
per sua natura, carattere transitorio, la transitorietà va individuata non tanto
nel tipo di attività, ma piuttosto tenendo conto del particolare modo in cui si
atteggia in concreto, come desumibile dalla volontà delle parti. (Nell’affermare
il suddetto principio la suprema corte ha respinto il ricorso proposto contro la
sentenza che, tenuto conto delle clausole contrattuali e del comportamento
complessivo delle parti, aveva affermato la transitorietà di una locazione
avente ad oggetto un immobile da adibire a “deposito e vendita di stock
occasionali di mobili e arredamenti”).
* Cass. civ., sez. III, 20 agosto 1990, n. 8489, Soc. Arr. Rippa c. Soc. Baby
Park.
Il
contratto con cui una parte si garantisce il diritto di usufruire di un’area
nuda all’interno di un comprensorio fieristico, sulla quale collocare - dietro
pagamento di un corrispettivo specificamente individuato in ragione del periodo
di apertura alle manifestazioni fieristiche - un prefabbricato da utilizzare per
l’esercizio di un’attività commerciale (nella specie, somministrazione di
alimenti e bevande), integra locazione per esigenze transitorie ex art. 27,
comma 5, L. n. 392/78, e non già locazione ad uso commerciale di normale durata esennale.
* Corte app. civ. Trieste, sez. I, 27 aprile 2001, n. 38, Musarra c. Ente
Autonomo Fiera di Pordenone, in Arch. loc. e cond. 2002, 311.
In
tema di locazioni non abitative, la facoltà di cui all’art. 27, comma 5, L. n.
392/78 di concordare un termine inferiore a quello legale di sei anni è
subordinata alla sussistenza di condizioni oggettive afferenti alla natura
(transitoria) dell’attività da esercitare, con esclusione, pertanto, delle
condizioni soggettive, che - in quanto tali - non ineriscono l’attività anzidetta
(nella specie rappresentata dalla realizzazione in corso d’opera di un proprio
opificio da parte del conduttore).
* Trib. civ. Chieti, 23 gennaio 2006, n. 25, M.M. srl c. T. snc, in Arch. loc. e
cond. 2007, 315.
k) Omessa pattuizione del termine finale
La
locazione senza determinazione di tempo, in cui, all’omessa pattuizione del
termine finale, supplisce l’art. 1574 c.c. (in parte integrato dagli artt. 1, 26
e 27 della legge sull’equo canone n. 392 del 1978), postula che l’elemento
temporale costituente naturale negotii sia non soltanto indeterminato, ma anche
indeterminabile in base ad altri elementi convenuti. (Nella specie, il Supremo
Collegio, enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione
impugnata che aveva ricondotto nell’ambito dell’art. 1574 c.c. una locazione di
immobile ad uso non abitativo, per cui non era stato pattuito il termine finale,
senza accertare se la durata del rapporto fosse determinabile in base al patto
che lo indicava come «lungo», in relazione alla destinazione del bene ed
all’entità di opere di trasformazione che il conduttore avrebbe dovuto fare).
* Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1984, n. 2022, Zei c. De Marchi.
l) Opponibilità al terzo acquirente
I
contratti di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo,
compiutamente disciplinati dagli artt. 27-28-29 della L. n. 392 del 1978, che ne
fissa la durata normale in dodici anni, salva l’ipotesi eccezionale di diniego
della rinnovazione alla scadenza dei primi sei anni, non debbono essere
trascritti a norma della regola del combinato disposto dagli artt. 1599, terzo
comma, e 2643, n. 8, c.c., non più compatibile con la generale disciplina
attuata dalla L. n. 392 del 1978. Ne consegue che tali contratti sono opponibili
al terzo acquirente dell’immobile, indipendentemente dalla trascrizione, purché
abbiano data certa anteriore alla alienazione a norma della perdurante
disciplina generale del primo comma dell’art. 1599 c.c.
* Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 1991, n. 14012, Sed Piazza c. Pentathlon.
Sul
piano formale la durata legale delle locazioni di immobili urbani ad uso
commerciale è di sei (e non dodici) anni, essendo l’ulteriore sessennio
condizionato dal fatto, pur sempre ipotetico, della mancata disdetta per uno dei
motivi di cui all’art. 29 legge 27 luglio 1978 n. 392. Tali locazioni, pertanto,
sono opponibili al terzo acquirente dell’immobile locato, a norma dell’art. 2923
c.c., anche se non trascritte. Tuttavia il limite di durata di un novennio
dall’inizio del contratto, posto dall’art. 2923 c.c. per l’opponibilità
all’acquirente, deve intendersi esteso a dodici anni, per effetto delle nuove
disposizioni della legge n. 392/78.
* Corte app. civ. Napoli, 14 luglio 1997, Soc. Big Shop c. Soc. Secoim, in Arch.
loc. e cond. 1997, 831.
m) Preavviso
L’art. 27, comma 7, della L. n. 392 del 1978 consente alle parti di pattuire che
il conduttore possa recedere dal contratto in qualsiasi momento con il solo
obbligo del preavviso al locatore almeno sei mesi prima della data in cui il
recesso deve avere esecuzione, senza la contestuale indicazione delle ragioni
giustificative della disdetta, in quanto tale recesso non crea alcun effettivo
nocumento al locatore stante la sufficienza del detto preavviso per trovare un
nuovo inquilino.
* Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7357, Mormino c. Usl n. 51 di Termini
Imerese, in Arch. loc. e cond. 1997, 786.
Nella valutazione della serietà del recesso esercitato dal conduttore ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978 - a norma del quale,
indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, quando ricorrano
gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di
almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata -il giudice deve tenere
conto della corrispondenza delle ragioni del recesso a quelle enunciate dal
conduttore nell’atto di preavviso, quando questa corrispondenza sia contestata
dal locatore. In caso negativo, deve rigettare l’eccezione fondata sul fatto che
il mancato pagamento dei canoni della locazione è sorretto da valido esercizio
del potere di recesso.
* Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1996, n. 954, Soc. Fama Jersey c. Soc.
Tessitura Mirage, in Arch. loc. e cond. 1996, 518.
n) Qualificazione dell’immobile
Ai
fini dell’applicabilità della normativa concernente le locazioni degli immobili
urbani ovvero di quella relativa ai contratti agrari, la qualifica dell’immobile
come «urbano» ovvero «rustico» non è collegata alla ubicazione dello stesso,
bensì alla natura dell’attività che in esso si svolge.
* Cass. civ., sez. III, 19 aprile 1986, n. 2775, De Simone c. Marino.