IMMISSIONI
(RUMORI, FUMI, ESALAZIONI)
SOMMARIO: a) Esalazioni maleodoranti; b) In genere; c)
Inquinamento atmosferico; d) Limitazioni imposte dal regolamento; e) Normale
tollerabilità; f) Procedimento (azione inibitoria); g) Responsabilità del
conduttore; h) Rumori; i) Servitù di immissione; l) Tutela della salute; m)
Vibrazioni prodotte da automezzi.
a) Esalazioni maleodoranti
Per stabilire se la destinazione o la fruibilità di un
ambiente comune, in un condominio edilizio, siano state degradate dalle esalazioni
di un gabinetto di decenza costruito da uno dei condomini, il giudice del
merito non può limitarsi a constatare l'esistenza di un parere positivo
dell'autorità sanitaria comune, poiché quest'ultima cura interessi pubblici
diversi da quelli privati, tutelati dalle norme del codice civile sul
condominio.
* Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 1978, n. 4844.
Le esalazioni maleodoranti o comunque sgradevoli non
rientrano nella tutela penalmente apprestata dall'art. 674 del codice penale
per le emissioni moleste di gas vapori e fumo, ma possono esser fonte di
responsabilità civile, ove eccedano i limiti posti dall'art. 844 c.c.
* Cass. pen., sez. I, 24 aprile 1991, n. 4539 (ud. 29
gennaio 1991), Garzia.
b) In genere
La disposizione dell'art. 844 c.c., è applicabile anche
negli edifici in condomino nell'ipotesi in cui un condomino nel godimento della
propria unità immobiliare o delle parti comuni dia luogo ad immissioni moleste
o dannose nella proprietà di altri condomini. Nell'applicazione della norma
deve aversi riguardo, peraltro, per desumerne il criterio di valutazione della
normale tollerabilità delle immissioni, alla peculiarità dei rapporti
condominiali e alla destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni
urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari. In particolare, nel caso in cui
il fabbricato non adempia ad una funzione uniforme e le unità immobiliari siano
soggette a destinazioni differenti, ad un tempo ad abitazione ed ad esercizio
commerciale, il criterio dell'utilità sociale, cui è informato l'art. 844
citato, impone di graduare le esigenze in rapporto alle istanze di natura
personale ed economica dei condomini, privilegiando, alla luce dei principi
costituzionali (v. Cost., artt. 14, 31 e 47) le esigenze personali di vita
connesse all'abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche inerenti
all'esercizio di attività commerciali. (Nella specie la Suprema Corte ha
confermato la decisione di merito la quale aveva ordinato la rimozione dal muro
perimetrale comune di una canna fumaria collocata nella parte terminale a breve
distanza dalle finestre di alcuni condomini, destinata a smaltire le esalazioni
di fumo, calore e gli odori prodotti dal forno di un esercizio commerciale
ubicato nel fabbricato condominiale).
* Cass. civ., sez. II, 15 marzo 1993, n. 3090, Cannata c.
Pizzo.
La norma dell'art. 844 è applicabile anche ai rapporti tra i
condomini di uno stesso edificio, quando uno di essi, nel godimento della cosa
propria od anche comune, dia luogo ad immissioni moleste e dannose nella proprietà
dell'altro.
* Cass. civ., 20 febbraio 1969, n. 570.
Ai fini della valutazione della liceità delle immissioni,
l'art. 844 cod. civ. enuncia tre diversi criteri, di cui due obbligatori ed uno
facoltativo e sussidiario: i criteri obbligatori sono quelli della normale
tollerabilità e del contemperamento delle ragioni della proprietà con le
esigenze della produzione, mentre il criterio facoltativo è quello della
priorità dell'uso.
* Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 1985, n. 6534, Dei A. c.
Dei M.
Qualora i condomini, con il regolamento di condominio,
abbiano disciplinato i loro rapporti reciproci in materia di immissioni con
norma più rigorosa di quella dettata dall'art. 844 c.c., che ha carattere
dispositivo, della liceità o meno della concreta immissione si deve giudicare
non alla stregua del principio generale posto dalla legge, bensì dal criterio
di valutazione fissato nel regolamento (nella specie trattavasi
dell'installazione di una tipografia nonostante che il regolamento facesse
divieto di svolgere attività rumorose od emananti esalazioni nocive).
* Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 1992, n. 1195.
La protezione della proprietà da immissioni dannose è
concessa dagli artt. 949 e 844 cod. civ. anche nei rapporti tra condomini di
uno stesso edificio quando uno di essi, nel godimento della cosa propria o
comune, dia luogo ad immissioni moleste e dannose nella proprietà di altro
condomino, facendo sorgere in colui che subisce l'immissione dannosa, il
diritto al risarcimento del danno e ad una declaratoria giudiziale che sanzioni
l'illegittimità delle immissioni.
* Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 1982, n. 448, Leotta c.
Greco.
La domanda di condanna all'eliminazione delle immissioni
intollerabili di rumori, fumi e vibrazioni derivanti da una centrale per la
produzione di energia elettrica, proposta dal proprietario di un fondo
adiacente alla stessa, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in
quanto, pur potendo comportare la chiusura di detta centrale, essa è diretta
alla tutela di diritti soggettivi (proprietà e salute), che si assumono lesi
dalle modalità di attuazione della produzione di energia, non già alla
soppressione del relativo servizio pubblico.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 29 luglio 1995, Soc. Sep. c.
Mazzella.
Sebbene l'art. 844 c.c. contenga un elenco esemplificativo
delle immissioni suscettibili di divieto, posto che, in esso, dopo l'espressa
menzione di alcune di tali immissioni seguono le parole "e simili
propagazioni" , tuttavia il carattere eccezionale dei limiti posti alla
estrinsecazione del diritto di proprietà fa sì che la tassatività sussiste nel
genus, se non nella species. Pertanto, la norma è passibile di applicazione,
per interpretazione estensiva, ad ipotesi che presentino tutti i seguenti
requisiti: 1) materialità dell'immissione, cioè che essa cada sotto i sensi
dell'uomo ovvero influisca oggettivamente sul suo organismo (per esempio,
radiazioni nocive) o su apparecchiature (per esempio, correnti elettriche e
onde elettromagnetiche); 2) carattere indiretto o mediato dell'immissione, nel
senso che essa non consista in un facere in alienum, ma costituisca
ripercussione di fatti compiuti, direttamente o indirettamente dall'uomo, nel
fondo da cui si propaga; 3) attualità di una situazione di intollerabilità, non
semplice pericolo di essa, derivante da una continuità, o almeno periodicità,
anche se non a intervalli regolari, dell'immissione. Questi requisiti non
ricorrono nell'ipotesi in cui aggetti di gronda e tubazioni di raccolta delle
acque piovane sporgano oltre la linea di confine.
* Cass. civ.,
sez. II, 7 settembre 1977, n. 3889.
La possibilità di eliminare o di ridurre la immissione con
l'adozione di idonei accorgimenti tecnici può influire nella valutazione della
tollerabilità delle immissioni stesse, nel senso di far considerare
intollerabile ciò che può essere eliminato senza soverchio sacrificio e con
mezzi normali; ma ciò non consente di affermare, in via di illazione, che
possano valutarsi con minor rigore quelle immissioni rispetto alle quali ogni
rimedio sia stato adottato e si sia rivelato, o non possa che rivelarsi,
inutile, ciò perché l'adozione di accorgimenti tecnici non rileva, in relazione
al suo costo, sul piano della valutazione della normale tollerabilità delle
immissioni bensì, in relazione alla sua efficienza (o, al più, in relazione al
rapporto tra il suo costo e la sua efficienza, ed impregiudicato restando, il
caso di totale o parziale inefficienza, il rimedio dell'indennizzo) sul piano
della decisione circa i rimedi e le misure da adottare.
* Cass. civ., 10 ottobre 1975, n. 3241.
Sia la norma dell'art. 844 cod. civ. e sia quella dell'art.
890 dello stesso codice sono ispirate all'esigenza di contemperare le ragioni
della proprietà con le necessità economico-sociali, con potere del giudice di
stabilire i rispettivi limiti; mentre l'art. 844 tende a tutelare la proprietà
delle immissioni, il successivo art. 890 ha un più vasto campo di applicazione,
estendendo la sua previsione a tutti i casi in cui le immissioni sono tali da
provocare anche soltanto il pericolo di pregiudizio alla stabilità di un
immobile o alla salubrità del luogo.
* Trib. civ. Napoli, 18 luglio 1983, Longo c. Spa Italsider,
in Arch. civ. 1984, 770.
Il problema dell'interpretazione analogica dell'art. 844
c.c. in ipotesi in cui sia stata (esclusivamente) proposta azione ex art. 2043
c.c. è in realtà (ai fini di causa) un falso problema, perché quando l'attore
si limita ad agire contro l'autore delle immissioni per la loro eliminazione è
chiaro che egli svolge solo un'azione personale inquadrabile nell'azione di
risarcimento in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c.
* Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992, n. 1351,
Di Corleto c. Rimini e altri e Soc. Negri Immobiliare, in Arch. loc. e cond.
1993, 496.
c) Inquinamento atmosferico
La L. 13 luglio 1966, n. 615, la quale, all'art. 20,
stabilisce che tutti gli stabilimenti industriali devono possedere impianti,
installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che
il progresso tecnico consenta, le emissioni di fumi, gas, polveri o esalazioni
ché, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possono
contribuire all'inquinamento atmosferico, non concerne la materia delle
immissioni, cui si riferisce l'art. 844 c.c., né, più in generale, quella dei
rapporti privatistici di vicinato, come risulta dalle finalità di detta
disciplina, quale traspare dal riferimento alla tutela della "salute
pubblica" e, in particolare, alla prevenzione dell'inquinamento
atmosferico.
* Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 1975, n. 3241.
In tema di immissioni i limiti di tollerabilità previsti
dalla L. 13 luglio 1966 n. 615 non trovano applicazione nei rapporti
privatistici di vicinato, che restano disciplinati dall'art. 844 cod. civ., con
la conseguenza che l'accertamento dell'eventuale intollerabilità delle
immissioni comporta l'esistenza del danno in re ipsa e per il vicino il diritto
ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell'art. 2043, fintantoché non
vengano eliminate le dette immissioni.
* Cass. civ., sez. II, 12 marzo 1987, n. 2580, Eridania c.
Amoretti.
Le disposizioni della L. 13 luglio 1966 n. 615, contenente
provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, disciplinano comportamenti che
prescindono da qualsiasi collegamento con la proprietà fondiaria e che vengono
presi in considerazione in sé e per sé nell'interesse collettivo alla
salvaguardia della salute in generale e non per stabilire i limiti di
equilibrio nella utilizzazione di tale proprietà che rimangono affidati alla
disciplina delle immissioni ex art. 844 cod. civ., senza trovare sanzione nella
detta legge avente una diversa sfera di operabilità. Pertanto, in materia di
conflitti tra fondi vicini il comportamento dannoso del proprietario di uno di
essi, quale l'emissione di fumo prodotto da combustione dalla finestra di un
locale adibito a panificio, pur essendo contraria alle dette norme contro
l'inquinamento atmosferico, non attribuisce ex se al proprietario di un
appartamento nell'edificio in condominio col primo il diritto di chiederne
l'eliminazione se non nel caso in cui egli dimostri che l'immissione di fumo
nel suo appartamento supera il limite della normale tollerabilità ai sensi
dell'art. 844 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 16 marzo 1988, n. 2470, Scannapiero
c. Califri.
In caso di effetti pregiudizievoli subiti da immobili siti
in prossimità di uno stabilimento a causa delle immissioni di polveri
provenienti da questo, possono essere ritenute intollerabili ai sensi dell'art.
844 c.c. anche le immissioni che non superino i limiti fissati dalla L. 13
luglio 1966, n. 615, sull'inquinamento atmosferico.
* Corte app. civ. Napoli, sez. I, 14 maggio 1992, n. 1162,
Società Cementir c. Rigillo e altri, in Arch. loc. e cond. 1993, 311.
d) Limitazioni imposte dal regolamento
Quando l'attività posta in essere da uno dei condomini di un
edificio è idonea a determinare il turbamento del bene della tranquillità degli
altri partecipi, tutelato espressamente da disposizioni contrattuali del
regolamento condominiale, non occorre accertare al fine di ritenere l'attività
stessa illegittima, se questa costituisca o non immissione vietata a norma
dell'art. 844 cod. civ., in quanto le norme regolamentari di natura
contrattuale possono sempre imporre limitazioni al godimento della proprietà
esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dalla indicata norma generale
sulla proprietà fondiaria.
* Cass. civ., sez. II, 15 luglio 1986, n. 4554, Graziosi c.
Fiesoletti.
e) Normale tollerabilità
La disciplina relativa alle immissioni moleste provenienti
dal fondo vicino, dettata dall'art. 844 cod. civ., ed il limite della tutela
inibitoria alle immissioni che superano la normale tollerabilità, trovano
applicazione anche nei rapporti di condominio, tra parte di proprietà esclusiva
e parte di proprietà comune.
* Cass. civ., sez. II, 6 aprile 1983, n. 2396, Casati c.
Cond. Quadrio MI.
L'accertamento della tollerabilità o meno delle immissioni
agli effetti previsti dall'art. 844 cod. civ., inerisce non già ad un
presupposto processuale, ma concerne una condizione dell'azione, verificabile,
come tale, tenendo conto anche dei fatti sopravvenuti nelle more del giudizio.
(Nella specie, il Supremo Collegio, enunciando il surriportato principio, ha
cassato la decisione d'appello, confermativa del giudizio di intollerabilità
delle immissioni espresse dal primo giudice, perché emessa senza il previo
controllo sull'esistenza in atto di tale intollerabilità).
* Cass. civ.,
sez. II, 18 dicembre 1981, n. 6718, Soc. Cartiere R. c. Amadori.
La circostanza che il capoverso dell'art. 844 c.c. dia
all'autorità giudiziaria ampi poteri discrezionali nella valutazione del limite
della normale tollerabilità delle immissioni, dovendosi contemperare le
esigenze della produzione con quelle della proprietà, tenendo anche conto, se
del caso, della priorità dell'uso, non vuol dire che quel limite possa essere
superato, ma soltanto che esso debba essere valutato più o meno rigorosamente,
in relazione alle indicazioni date dalla norma, e che è conferito all'autorità
giudiziaria il potere di dare quelle disposizioni che valgono a ricondurre,
quando sia possibile, al limite di tollerabilità le immissioni, nonché di
determinare un equo indennizzo quando quelle, benché tollerabili, producano un
certo danno. Da ciò deriva che le immissioni ritenute intollerabili dal giudice
del merito costituiscono fatto illecito, possibile causa di danno risarcibile a
norma dell'art. 2043 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 1977, n. 740.
In tema di nozione della normale tollerabilità, agli effetti
di quanto dispone l'art. 844 cod. civ., opera il criterio della relatività,
essendo affidato al giudice un compito moderatore ed equilibratore da
esercitarsi di volta in volta, con riguardo, oltre alle condizioni di tempo e
di luogo nelle quali si verificano le immissioni, anche alla loro intensità ed
idoneità a ripercuotersi sfavorevolmente sui soggetti che le ricevono.
* Pret. civ. Taranto, sede distaccata di Massafra 23
novembre 1977, Iurlano ed altri c. Lombardo e Morelli, in Arch. civ. 1978, 68.
Il parametro della normale tollerabilità, di cui all'art.
844 cod. civ., in tema di immissioni derivanti dal fondo del vicino, va
accertato in base al criterio della relatività e caso per caso, essendo
affidato al giudice un compito moderatore da esercitarsi in relazione alle
singole situazioni e all'entità degli interessi in conflitto e con riguardo,
altresì, alle esigenze della convivenza sociale e della funzione sociale della
proprietà.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 27 gennaio 1978, n. 206,
Cooperativa Sportiva Villaggio Brugherio Srl c. Castelli, in Arch. civ. 1978,
546.
f) Procedimento (azione inibitoria)
Qualora un gruppo di condomini chieda la cessazione di
immissioni moleste provenienti da un locale adibito ad esercizio commerciale
sito nel medesimo edificio in condominio e il giudice disponga l'esecuzione
delle opere necessarie per l'eliminazione delle denunciate immissioni, deve
esser disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti quei
condomini, estranei al giudizio, le cui proprietà individuali riceverebbero
pregiudizio dall'esecuzione delle opere stesse. (Nella specie, i giudici di
appello avevano disposto l'esecuzione di opere idonee ad eliminare le
immissioni stesse - costruzione di canna fumaria lungo la parete esterna
dell'edificio - ma avevano rigettato l'istanza di integrazione del
contraddittorio nei confronti dei condomini rimasti estranei al giudizio,
limitandosi a disporre che le opere venissero eseguite "salva
l'opposizione degli altri condomini aventi diritto").
* Cass. civ., sez. II, 6 marzo 1978, n. 1108.
L'azione diretta ad impedire le immissioni intollerabili
provenienti dal fondo del vicino non può senz'altro essere considerata azione
reale a difesa della proprietà o di altro diritto reale, perché ove la
violazione materiale della sfera giuridica altrui non sia accompagnata dalla
pretesa di un diritto reale limitato sulla cosa, l'azione ha carattere
essenzialmente personale, a nulla rilevando che il diritto a pretendere
l'eliminazione dell'attività materiale commessa dal terzo sia sorta a causa
della lesione di un diritto reale. In detta ipotesi, la domanda rivolta ad
ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà esorbita
dai limiti della negatoria e va compresa nell'azione di risarcimento del danno
mediante integrazione in forma specifica.
* Cass. civ.,
sez. II, 15 dicembre 1975, n. 4124.
L'azione concessa al proprietario ex art. 844 c.c., per far
dichiarare l'illiceità delle immissioni moleste provenienti dal fondo altrui e
per impedire che l'immobile proprio le subisca, costituisce un'azione di
carattere reale, che rientra nel paradigma delle azioni negatorie predisposte a
tutela della proprietà, in ordine alle quali il valore della causa va
determinato in base al disposto dell'art. 15 c.p.c. Ne consegue, che, quando
agli atti non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale del bene
immobile, si ha presunzione di competenza del giudice adito, e grava sul
convenuto, che eccepisce l'incompetenza per valore, l'onere di provare
l'ammontare del predetto reddito o della predetta rendita (o che, non
risultando tali elementi di valutazione, la causa deve considerarsi di valore
indeterminabile), senza che i limiti di competenza per valore possano ritenersi
superati per effetto di un'ulteriore richiesta risarcitoria, atteso che la
riserva di contenimento della competenza va riferita all'intero.
* Cass. civ., sez. II, 4 agosto 1995, n. 8602, Barbano c.
Ricci, in Arch. loc. e cond. 1996, 50.
In tema di immissioni in alienum la domanda di cessazione
della turbativa comprende necessariamente l'istanza di eliminazione delle
molestie e una tale finalità può essere conseguita sia con la radicale
rimozione dell'attività svolta dal vicino, sia con l'attuazione degli
accorgimenti tecnici idonei ad evitare la denunciata situazione
pregiudizievole, sia, infine, consentendo le immissioni contro pagamento di
un'indennità a carico dell'immittente ed a favore del proprietario del fondo
soggetto alle immissioni medesime.
* Cass. civ.,
21 novembre 1973, n. 3138.
In caso d'immissioni che eccedano la normale tollerabilità,
l'attore può esperire azione inibitoria ex art. 844 cod. civ., per far cessare
le immissioni ed ottenere il risarcimento del danno subito.
* Trib. civ. Milano, 7 gennaio 1988, Saccone e altra c.
Condominio Via Edison 12, Novate Milanese, in Arch. loc. e cond. 1989, 538.
L'amministratore di condominio è legittimato a proporre
ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per far cessare immissioni moleste solo
qualora nel ricorso stesso venga prospettata la sussistenza di un pregiudizio
incombente sul condominio in quanto tale, vale a dire sui beni di proprietà
comune ex art. 1117 c.c.
* Trib. civ. Napoli, ord. 26 ottobre 1993, Condominio di via
Terracina n. 81/25 di Napoli c. Miceli e Soc. Toscana, in Arch. loc. e cond.
1995, 168.
Nell'azione ex art. 844, cod. civ., ove la tutela inibitoria
sia richiesta per la tutela del diritto alla salute, lo schema reale diventa un
semplice presupposto formale al quale va ricollegata la legittimazione ad
agire.
* Pret. Pietrasanta, ord. 17 marzo 1989, Bolgioni c. Moba,
in Arch. civ. 1989, 520.
g) Responsabilità del conduttore
Nel caso di molestie determinate da attività svolte in una
abitazione data in locazione, il conduttore, che ha il godimento e l'uso della
cosa locata, è responsabile, per le immissioni che superino la normale
tollerabilità, nei confronti dei proprietari o degli inquilini degli
appartamenti vicini, e tale responsabilità non può essere limitata al fatto
personale del conduttore medesimo e delle sole persone di cui egli abbia la
legale rappresentanza, in quanto la titolarità del rapporto di locazione
implica che egli debba impedire lo svolgimento, nell'abitazione locatagli,
delle predette attività da parte di tutte le persone appartenenti al suo nucleo
familiare. La colposa violazione di tale obbligo, che trova rispondenza in un
principio di responsabilità sociale, è fonte di responsabilità
extracontrattuale (ai sensi, peraltro, dell'art. 2043 e non dell'art. 2051 cod.
civ.) del soggetto titolare del rapporto di locazione, che è, pertanto,
passivamente legittimato in ordine alle azioni inibitoria e risarcitoria
proposte, nei suoi confronti da inquilini o condomini dello stabile.
* Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1981, n. 6356, Aiese c.
Colletta.
h) Rumori
Il bene della salute ha carattere primario ed assoluto, e
nello ambito della tutela dei diritti assoluti assicurata dagli artt. 2043 e
2058 cod. civ., deve essere protetto contro qualsiasi attività che possa
menomarlo, ma l'assolutezza e l'incomprimibilità del diritto non escludono la
necessità di accertare quali siano le condizioni obiettive nel cui contesto il
diritto viene esercitato, e se sia razionale il sacrificio totale di ogni altra
esigenza in potenziale conflitto con esso, tenuto anche conto che la ricerca
dell'effettiva esistenza della menomazione (ossia del confine tra un'attività
che reca un semplice fastidio psicofisico ed un'attività che determina una vera
e propria menomazione di quel bene, nel senso di dar luogo ad oggettivi
fenomeni patologici fisici o psichici) non può essere compiuta con criteri
puramente astratti, che prescindano dal concreto ambiente in cui la persona
vive ed opera. Pertanto, sia al fine di accertare la concreta sussistenza della
lesione, sia al fine di stabilire le concrete modalità della tutela, non può
ritenersi ingiustificato il ricorso all'applicazione analogica delle
disposizioni dell'art. 844 cod. civ. in tema di immissioni moleste, laddove
fanno riferimento al criterio della tollerabilità della molestia ed alla
possibilità di estendere l'intervento del giudice al di là della barriera
dell'inibizione assoluta, in modo da ricomprendere la determinazione dei mezzi
necessari per ricondurre l'attività aggressiva nei limiti del diritto. (Nella
specie, l'occupante di un appartamento di un edificio in condominio aveva
chiesto l'inibizione dell'esercizio della centrale termica condominiale,
ubicata in un locale sottostante allo appartamento, poiché la rumorosità
dell'impianto recava nocumento alla sua salute; la Suprema Corte, alla stregua
del principio di cui in massima, ha ritenuto che, una volta accertata la
lesione del diritto, non fosse a priori vietato al giudice, ai fini della
tutela dello stesso, di ordinare, anziché l'inibizione dell'uso dello impianto
nel luogo in cui si trovava, l'esecuzione di opere atte ad eliminare i rumori o
a ricondurli nei limiti della tollerabilità).
* Cass. civ., sez. II, 6 aprile 1983, n. 2396, Casati c.
Cond. Quadrio MI.
In tema di immissioni (nella specie di rumori), le
disposizioni dell'art. 844 cod. civ. trovano applicazione avendo riguardo alla
situazione del fondo che le riceve, con la conseguenza che se questo è sito in
zona residenziale, la normale tollerabilità deve essere valutata in base ai
criteri vigenti in tale zona, in cui le immissioni stesse si propagano, a nulla
rilevando la loro normalità riferita al luogo di provenienza (nella specie,
zona industriale).
* Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1984, n. 4523, Sica c.
Glielmi.
Dalla mancata emanazione da parte del Comune di una propria
regolamentazione limitatrice delle attività rumorose, in base all'art. 66 del
T.U. delle leggi di P.S., approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
può desumere che il Comune stesso abbia ritenuto l'attività produttiva
prevalente sulle esigenze di quiete dei privati, e che, in conseguenza, ogni
imposizione di restrizioni debba considerarsi illegittima e l'art. 844 c.c. non
possa trovare applicazione. Le due norme, infatti, hanno finalità e campo di
azione ben distinti: la prima, di interesse pubblico, mira a tutelare la quiete
pubblica, riguarda i rapporti tra l'esercente l'attività e la collettività in
cui egli opera, creando obblighi dell'esercente nei confronti degli enti
preposti alla vigilanza, ma non diritti perfetti nei confronti degli abitanti
del Comune; la seconda, invece, regolando un rapporto fra fondi, tutela il
diritto reale di proprietà.
* Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1974, n. 1452.
La potenzialità diffusiva del rumore nelle abitazioni
confinanti con il pubblico esercizio dal quale provengano le immissioni sonore,
e il pregiudizio per la tranquillità esistenziale delle persone presenti in
tali abitazioni, possono essere desunti sulla base di prove documentali e
testimoniali, oltre che dall'esame degli imputati, senza la necessità degli
accertamenti fonometrici realizzati sulla base dei metodi di misurazione
previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.
* Cass. pen., sez. I, 19 settembre 1996, Cantarella.
Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 pone un limite di accettabilità
dell'inquinamento acustico che deve essere tenuto presente nella valutazione
della tollerabilità delle immissioni sonore ex art. 844 c.c. per cui, oltre
alla determinazione dei limiti massimi assoluti, si deve tener conto anche dei
limiti relativi, ossia della differenza massima da non superare rispetto al
livello del rumore ambientale.
* Corte app. civ. Milano, 29 novembre 1991, n. 1987, in
Arch. loc. e cond. 1992, 113.
Tutte le immissioni sonore, anche se provengono da un
appartamento ubicato nello stesso stabile in cui si trova quello ove le stesse
si propagano, devono essere mantenute entro i limiti di cui al D.P.C.M. 1 marzo
1991.
* Pret. civ. Pescara, ord. 15 marzo 1992, in Arch. loc. e
cond. 1992, n. 3.
Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 non ha sostanzialmente modificato
il precedente quadro giuridico di tutela dall'inquinamento acustico (artt. 32
Cost. e 844 c.c.), in quanto i limiti previsti da tale normativa fanno
riferimento solo agli obblighi dei cittadini verso l'autorità, ma non
autorizzano il singolo, una volta che egli abbia ottemperato a tali norme, a
violare i diritti specificamente previsti in favore dell'individuo e della
proprietà
* Trib. civ. Monza, sez. I, 14 agosto 1993, n. 1436, Monti e
altro c. La Tessitura F.lli Caimi, in Arch. loc. e cond. 1994, 122.
I limiti di maggior favore previsti dal D.P.C.M. 1 marzo
1991 in materia di inquinamento acustico non hanno modificato il quadro
giuridico di cui agli artt. 844 c.c. e 32 della Costituzione per cui il punto
di intollerabilità è da ritenersi ancora raggiunto allorché un determinato
rumore superi di tre decibel il rumore di fondo.
* Trib. civ. Monza 4 novembre 1991, n. 1831, in Arch. loc. e
cond. 1992, 345.
In materia di inquinamento acustico, i limiti previsti dal
D.P.C.M. 1 marzo 1991 non hanno superato i criteri fissati dall'art. 844 c.c.;
pertanto, nel caso di immissioni sonore, deve farsi riferimento alla
"rumorosità di fondo" della zona, cioè a quel complesso di suoni, di
origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona
medesima, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi (voci,
veicoli...); tali elementi devono essere valutati in modo obiettivo, in
relazione alla reattività dell'uomo medio. In particolare, il principio da
seguire per determinare la tollerabilità del rumore è quello del mancato
superamento della soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo, che equivale ad
un raddoppio dell'intensità di quest'ultimo.
* Trib. civ. Como, 21 maggio 1996, n. 871, Moretti c.
Carenzio e Gentili, in Arch. loc. e cond. 1997, 103.
Le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità, di
cui all'art. 844 c.c., pur in assenza di prova idonea a dimostrare la
configurabilità di un danno biologico specifico, realizzano una lesione del
diritto alla salute genericamente inteso ex art. 32 Cost., che trova il
fondamento della sua risarcibilità nell'art. 2043 c.c.
* Corte app. civ. Torino, 4 novembre 1992, in Giur. merito
1993, 949.
Il rumore, in quanto eccedente i valori della normale
tollerabilità, è di per sé nocivo alla salute di chi lo deve sopportare; per
realizzarsi lesione del diritto alla salute non è quindi necessaria alcuna
ulteriore prova del danno psicologico subito né del carattere ingiusto del
rumore medesimo.
* Corte app. civ. Torino, 4 novembre 1991, n. 1304, in Arch.
loc. e cond. 1992, 345.
In caso di immissioni di rumori intollerabili provenienti da
parti comuni dell'edificio, il condomino turbato nel possesso del proprio
appartamento può esperire azione di manutenzione contro il condominio in
persona dell'amministratore.
* Pret. civ. Roma, sez. I, 20 dicembre 1983, n. 9595,
Savarese Colosi c. Cond. via Cocco Ortu 120, Roma, in Arch. loc. e cond. 1985,
362.
Le immissioni sonore prodotte dall'impianto comune di
riscaldamento nell'appartamento di un condomino possono cagionare un danno alla
salute del condomino medesimo qualora siano superiori di tre decibel al normale
rumore di fondo.
* Corte app. civ. Milano, 9 maggio 1986, Condominio Stella
di Merate ed altro c. Novati, in Arch. loc. e cond. 1987, 334.
Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità
delle immissioni sonore, deve applicarsi il criterio che assume come punto di
riferimento il rumore di fondo e ritiene intollerabile le immissioni che lo
superino di oltre 3dB(A).
* Corte app.
civ. Milano, sez. I, 28 febbraio 1995, n. 637, Soc. Tessitura Fratelli Caimi c.
Monti ed altri, in Arch. loc. e cond. 1995, 390.
Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità
delle immissioni sonore, deve applicarsi il criterio comparativo, consistente
nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo, costituiti dalla somma
degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti ed interessanti
una determinata zona, con quello del rumore rilevato nel luogo che subisce le immissioni,
e nel ritenere superato il limite di "normale tollerabilità" per
quelle immissioni che abbiano un'intensità superiore di oltre tre decibel al
livello sonoro di fondo.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 3 ottobre 1989, Bonza e
altra e Calloni e altri c. De Bernardi Granaria Spa, in Arch. civ. 1990, 1149.
Incorre nel reato di cui all'art. 650 cod. pen.
l'amministratore di un condominio che ometta di intervenire per evitare
rumorosità di un impianto di riscaldamento. Tra i suoi compiti rientra infatti
anche quello di vigilare sul migliore uso delle cose comuni.
* Cass. pen., sez. VI, 15 marzo 1980, n. 3726 (ud. 6
dicembre 1980), Montagna.
Il limite di normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ, in
riferimento alle immissioni rumorose deve essere accertato con riferimento al
criterio relativo-comparativo del rumore di fondo e non al superamento di esso
di un certo livello di decibel in relazione ai diversi periodi della giornata e
va tenuta presente, quindi, anche l'intensità in assoluto del rumore.
* Trib. civ. Vigevano, 25 gennaio 1985, Dondoni c.
Riseria F.lli Magni, in Arch. civ. 1985, 1454.
In presenza di immissioni sonore che superino il limite
della normale tollerabilità vi è lesione del bene salute nel momento stesso
della realizzazione del fatto illecito, con conseguente esonero del danneggiato
dalla prova dell'esistenza di patologie conseguenti alla lesione; pertanto la
risarcibilità del danno biologico deve essere collegata all'esistenza e alla
sopportazione di un'esposizione ad intollerabili e fortemente lesive immissioni
acustiche, idonee a compromettere le utilità della vita di relazione non
godute.
* Trib. civ. Milano, 25 giugno 1998, n. 7721, Sgalippa ed
altri c. Soc. San Giulianese, in Arch. loc. e cond. 1998, 723.
Costituisce immissione acustica eccedente la normale
tollerabilità quella che, avuto riguardo alla natura del rumore immesso e alla
durata dell'attività immissiva, superi di almeno 3 decibel il c.d. rumore di
fondo della zona, inteso come quel complesso di suoni di origine varia e spesso
non identificabile, continui e non, caratteristici del luogo, sui quali si
innestano di volta in volta i rumori più intensi prodotti da voci, veicoli o
altro, considerato come fonte rumorosa che persiste in modo continuo nell'ambiente
per almeno il 95% del tempo di osservazione.
* Pret. civ. Busto Arsizio, sez. dist. Saronno, ord. 5
agosto 1997, Tuniz ed altra c. Bar Sunrise, in Arch. loc. e cond. 1998, 752.
Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità
delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo
della illiceità dell'immissione, deve applicarsi il criterio comparativo,
consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti
dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e
interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che
subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale
tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di
oltre tre decibel al livello sonoro di fondo; tale disciplina non ha ricevuto
deroga dal D.P.C.M. dell'1 marzo 1991, che stabilisce i limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno:
infatti, le norme ivi previste, che hanno valore puramente regolamentare,
disciplinano esclusivamente i rapporti fra imprese ed enti locali per la
bonifica del territorio dall'inquinamento acustico, senza incidere sui rapporti
di diritto soggettivo intercorrenti fra privati, e senza, quindi, porre
eccezioni alle disposizioni di legge di portata generale in materia di tutela
dei diritti patrimoniali e della salute che competono ad ogni persona.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 10 dicembre 1992, n. 2207,
Mascolo c. Cond. di viale Rimembranze di Lambrate n. 9/A di Milano, in
Arch. loc. e cond. 1993, 496.
In tema di immissioni sonore il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991 il quale fissa le modalità di
rilevamento dei rumori, al pari dei regolamenti comunali limitativi delle
attività rumorose, essendo rivolto alla tutela della quiete pubblica, riguarda
soltanto i rapporti fra l'esercente una delle suddette attività e la
collettività in cui esso opera, creando a carico del primo precisi obblighi
verso gli enti preposti alla vigilanza. Le disposizioni contenute nel
sopraindicato decreto non escludono pertanto l'applicabilità dell'art. 844
c.c., che nei rapporti con i proprietari dei fondi vicini, richiede
l'accertamento caso per caso della liceità o illiceità delle immissioni.
(Fattispecie in cui è stata ordinata, con provvedimento ex art. 700 c.p.c., la
sospensione dell'attività imprenditoriale dalla quale erano derivate le
immissioni sonore moleste).
* Trib. civ. Varese, ord. 3 giugno 1997, Ravasi c. Soc. Sev,
in Arch. loc. e cond. 1997, 845.
Il D.P.C.M. dell'1 marzo 1991 pone un limite di
"accettabilità" dell'inquinamento acustico che deve indubbiamente
essere tenuto presente nella valutazione della tollerabilità delle immissioni
sonore ex art. 844 c.c.; oltre alla determinazione di limiti massimi assoluti
(differenziati a secondo della tipologia delle zone e l'incidenza solo diurna o
anche notturna), vengono anche fissati per le zone non esclusivamente
industriali, dei limiti per così dire relativi, ossia una differenza massima
"da non superare" rispetto al livello del "rumore
ambientale", differenza di 3 dB (A) in periodo notturno (ore 22-6) e 5 dB
(A) in periodo diurno.
* Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992, n. 1351,
Di Corleto c. Rimini e altri e Soc. Negri Immobiliare, in Arch. loc. e cond.
1993, 496.
Poiché nel nostro Paese mancano norme di legge circa
l'isolamento acustico e i rumori ammissibili nelle abitazioni, la
giurisprudenza, necessitata a supplire alla carenza legislativa, ha elaborato,
al fine di stabilire i livelli di tollerabilità delle immissioni, un criterio
comparativo-relativo che "determina" come punto di riferimento il
rumore di fondo e ritiene intollerabili le immissioni che lo superano di oltre 3
dB. Poiché il decibel, unità di misura dell'intensità del suono, ha scala
logaritmica, il limite massimo ammissibile di 3 dB sul rumore di fondo comporta
un raddoppio della intensità del rumore e significa che la componente del
rumore immesso, considerata da sola, non può superare il rumore di fondo.
* Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992, n.
1351, Di Corleto c. Rimini e altri e Soc. Negri Immobiliare, in Arch. Loc. e
Cond.1993, 496.
Il corretto criterio di liquidazione del c.d. danno biologico
causato dai rumori prodotti da un'autoclave è quello "equitativo" in
funzione della intensità e durata delle immissioni acustiche intollerabili,
dell'incidenza di queste sulla salute e sull'occupazione degli attori e sulla
loro vita di relazione.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 18 maggio 1992, Buccella
e altri c. Cond. delle Magnolie di Cesano Boscone, in Arch. Loc. e Cond.1993,
121.
E' legittimo il ricorso al provvedimento ex art 700 cod.
proc. civ. da parte di alcuni condomini, qualora le immissioni di rumore negli
appartamenti di un edificio, provocate dal funzionamento, soprattutto nelle ore
notturne, delle macchine esistenti nel sottostante panificio, eccedendo la
normale tollerabilità, siano idonee a determinare nei condomini stessi una
menomazione della loro integrità psico-fisica e, quindi, l'insorgenza di danno
alla salute, autonomamente risarcibile.
* Pret. civ. Molfetta, 27 febbraio 1989, Del Rosso e Bartoli
c. Squeo, in Arch. Loc. e Cond.1989, 351.
E' applicabile il procedimento di cui all'art. 700 c.p.c.
nel caso di superamento dei limiti di tollerabilità acustica, che potrebbe
determinare un danno alla salute dei condomini. (Nella specie, i rumori
intollerabili risultavano provenire da una discoteca).
* Trib. civ. Milano, 28 ottobre 1993, in Arch. Loc. e
Cond.1994, 356.
E' applicabile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
per far cessare reiterati, insistenti ed intollerabili suoni di pianoforte
provenienti da un appartamento anche se prodotti nelle ore consentite dal
regolamento condominiale, in quanto il primario e incomprimibile diritto
assoluto alla salute spetta alla persona di per sé considerata e non come
collegata ad un certo immobile, non potendo tale diritto soffrire limitazioni
di eventuali atti di disposizione.
* Pret. civ. Torino, ord. 27 dicembre 1990, in Arch. Loc.
e Cond.1992, 855.
Al fine di valutare il grado di tollerabilità di immissioni
acustiche provenienti da un appartamento (nella specie: attività pianistica e
canora di una cantante lirica) non è possibile effettuare un collegamento
diretto fra l'art. 844 c.c. ed il D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto i limiti di
tollerabilità di cui alla prima norma sono tutt'affatto diversi dai limiti di
accettabilità di cui al succitato decreto, nel senso che i secondi ben possono
esser rispettati pur non essendolo i primi.
* Corte app. civ. Torino, sez. II, 23 marzo 1993, n. 345,
Musacchio e altri c. Vignera, in Arch. Loc. e Cond.1994, 823.
E' applicabile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
per far cessare le intollerabili immissioni prodotte da suoni di pianoforte, in
considerazione del grave ed irreparabile pregiudizio arrecato al diritto alla
salute dei condomini, il cui ambito di tutela è certamente più ampio e meno
condizionato di quello accordato alle proprietà confinanti in base all'art. 844
c.c.
* Pret. civ. Milano, 18 febbraio 1993, in Arch. Loc. e
Cond.1994, 391.
Al fine di stabilire la tollerabilità, oppur no, di
immissioni sonore può utilizzarsi il criterio c.d. comparativo, che fa
riferimento alla rumorosità di fondo della zona, tenendo presente che la soglia
di pericolosità è costituita dallo scarto di tre decibel tra il livello medio
dei rumori di fondo e l'intensità della sorgente sonora generatrice delle
immissioni.
* Pret. civ. Taranto, 17 giugno 1988, n. 327, Protopapa c.
Conversano, in Arch. civ. 1988, 1210.
In caso di immissioni derivanti dal fondo del vicino (nella
specie, propagazioni di rumori e calore), deve ritenersi superato il criterio
della normale tollerabilità quando sia accertata una situazione potenzialmente
nociva per la salute dei proprietari che subiscono le immissioni.
* Pret. civ. Foligno, 10 giugno 1988, n. 49, Ferrata ed
altri c. Proietti ed altri, in Arch. civ. 1988, 1081.
In caso di lamentata immissione di rumori molesti (nella specie: da impianti di riscaldamento ed autoclave), deve farsi ricorso all'applicazione analogica dell'art. 844 cod. civ. oltre che per stabilire la sussitenza della lesione (o del pericolo di lesione) del diritto alla salute tramite il concetto di <normale< tollerabilità, anche per determinare le modalità della tutela da apprestarsi, dovendosi contemperare le esigenze delle parti con la determinazione dei mezzi più opportuni a ricondurre nei limiti del diritto un'attività contra legem.
* Pret. civ. Brindisi, ord. 17 marzo 1986, Saponaro c.
Condominio G. Puccini, in Arch. civ. 1987, 177.
Il proprietario di un immobile sito nelle immediate
vicinanze di una discoteca che determini a suo parere un rumore intollerabile,
ha diritto di controllare la regolarità delle autorizzazioni rilasciate dal
comune.
* Tar Lombardia, sez. II, 25 ottobre 1993, n. 629,
Compagnoni c. Comune di Brezzo di Bedero, in Arch. Loc. e Cond.1994, 153.
Degradazione ambientale e rumori, specie in relazione
all'attività serale e notturna di un pubblico esercizio, costituiscono lesioni
di un legittimo interesse dei proprietari e residenti di unità immobiliari
ubicate nel medesimo stabile ove si svolge tale attività e legittimano gli
stessi a ricorrere al giudice amministrativo per chiedere, denunciando vizi
formali del procedimento, l'annullamento della relativa autorizzazione
comunale.
* Tar Emilia-Romagna, sez. II, 10 novembre 1992, n. 525,
Meschiari e altri c. Comune di Maranello e Società Bondi Leontino & C., in Arch. loc. e cond. 1993, 829.
Sussiste l'obbligo del condominio di risarcire sia il danno
biologico che il danno morale subito da un condomino a causa delle immissioni
sonore, superiori alla normale tollerabilità, provenienti dalla centrale
dell'impianto comune di riscaldamento. La liquidazione del danno va effettuata
con criterio equitativo dal giudice e non può consistere in una somma meramente
simbolica.
* Corte app. civ. Milano, 18 settembre 1990, n. 1803, in
Arch. loc. e cond. 1991, 109.
Ai fini della valutazione dell'intollerabilità delle
emissioni sonore, in mancanza del decreto, non ancora emanato, relativo
all'introduzione di livelli di tollerabilità particolari per le aree e le
attività aeroportuali, in attuazione del d.p.c.m. 1 marzo 1991, che stabilisce
i limiti massimi di accettabilità delle emissioni sonore nell'ambiente esterno
e abitativo, il giudice può ricorrere ai criteri di tempo elaborati tenendo
anche conto dei parametri introdotti da quest'ultimo decreto.
* Pret. civ. Ciriè, ord. 25 marzo 1993, in Giur. it. 1994,
I, II, 208.
In tema di inquinamento acustico in stabile condominiale, il
parametro di confronto del <rumore equivalente<<F128M-<F255D
assunto dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), anziché quello del
<rumore di fondo <<F128M-<F255D non è idoneo a fornire l'effettiva
incidenza del rumore sulla salute ed appare quindi di dubbia legittimità al
pari del fatto che il cennato decreto non contiene alcuna specificazione a proposito
del caso in cui la sorgente sonora sia interna allo stesso stabile in cui si
trova chi lamenta il superamento della normale tollerabilità dell'emissione
rumorosa.
* Pret. civ. Monza, ord. 18 luglio 1991, in Arch. loc. e
cond. 1991, 578.
Con riferimento alla nozione di immissione eccedente la
normale tollerabilità agli effetti dell'azione di cui all'art. 844 c.c., per
<rumore< si deve intendere qualunque stimolo sonoro non gradito
all'orecchio umano e che, per le sue caratteristiche di intensità e durata, può
divenire patogeno per l'individuo.
* Trib. civ. Napoli, 17 novembre 1990, in Arch. loc. e cond.
1991, 578.
Va accolta la domanda di risarcimento danni di quanti
lamentano una lesione alla salute provocata da immissioni acustiche, superiori
alla normale tollerabilità, effetto dell'esercizio di un'attività
imprenditoriale (nella fattispecie attività di falegnameria all'interno di un
condominio) caratterizzata da negligenza conseguente alla mancata adozione
delle opportune cautele, nonché dall'inosservanza delle prescrizioni di legge;
vanno differenziate, ai fini esclusivamente del quantum risarcibile, le
posizioni di chi dimostri sul piano clinico un'effettiva lesione dell'integrità
psico-fisica, e così un danno biologico oltre che morale, dovuti alla condotta,
dolosa o colposa, del convenuto (nel caso di specie comprovata da una perizia
medico-legale), da chi abbia subito invece un mero turbamento psicologico (e
così solo un danno morale) conseguente all'altrui comportamento illecito, anche
penalmente in relazione al disposto dell'art. 659 c.p.p. Sono da ritenersi
civilmente responsabili in solido con il conduttore, ex art. 2055 c.c., per il
danno biologico e comunque patrimoniale (non così per quello morale), gli
stessi locatori dell'immobile in cui detta attività lesiva dei diritti dei
terzi era svolta, i quali locatori dovevano (o avrebbero dovuto) infatti
conoscere e impedire l'attività che il conduttore vi avrebbe esercitato e così
prevenire le conseguenze lesive da questa prodotte; tale corresponsabilità civile
dei locatori, difettando una rilevanza penale del loro comportamento omissivo,
non si estende peraltro al danno meramente morale.
* Trib. civ. Vigevano, 9 agosto 1991, in Giur. it. 1992, I,
2, 118.
Anche il disturbo dell'abbaiare di un cane nel condominio
non è presunto ma deve essere inquadrato nei limiti della normale
tollerabilità.
* Trib. civ. Milano, 22 marzo 1990, in L'Ammin. 1992, n. 4.
In tema di applicazione dell'art. 844 c.c. al condominio di
edificio la integrità della persona del condomino ed il bene primario della
salute, in cui si concreta il danno biologico, non possono essere valutati solo
in termini fisici, materialmente constatabili, ma comprendono anche la sfera
emotiva e psichica, le cui sofferenze sono meno obiettivamente misurabili ma
non per questo meno reali, né può negarsi la sussistenza di una menomazione
dell'integrità psichica derivante dalla spina irritativa costituita dalle
continue aggressioni sonore superanti il limite della tollerabilità, in quanto
l'efficacia patogena del rumore disturbante è dato acquisito alla scienza
medica attuale, né occorre in concreto verificarla.
* Corte app. civ. Milano, 29 novembre 1991, in Giust. civ.
1992, 1921.
Nel giudizio sulla normale tollerabilità, ex art. 844 c.c.,
di immissioni acustiche provocate dall'uso di campane a scopo di culto, va
effettuato, in estensione del secondo comma di tale articolo, un equo
contemperamento tra le ragioni della proprietà e le esigenze della vita
religiosa.
* Pret. civ. Mantova, ord. 16 agosto 1991, in Giur. it.
1993, I, 2, 40.
In caso di inquinamento acustico prodotto nelle abitazioni
di uno stabile a causa dell'esercizio di un'attività lavorativa, la lesione
dell'integrità psico-fisica dell'individuo va collocata nell'ambito
dell'illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., in relazione
all'art. 32 Cost.
* Trib. civ. Vigevano, 9 agosto 1991, in Arch. loc. e cond.
1991, 577.
Nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale
tollerabilità, di cui all'art. 844 c.c., sorgono a favore del proprietario del
fondo danneggiato due distinte azioni: quella reale che si inquadra nel
paradigma dell'azione negatoria servitutis regolata dall'art. 949 c.c., in
quanto rivolta ad eliminare le cause delle dette immissioni e quella personale,
avente natura risarcitoria, volta ad ottenere l'attribuzione di un indennizzo
commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo, dipendente dalle
immissioni stesse. (Fattispecie in tema di rumori e vibrazioni cagionate nello
svolgimento di un'attività di carpenteria metallica).
* Trib. civ. Milano, 10 gennaio 1991, in Arch. loc. e cond.
1991, 792.
In caso di regolamento condominiale che vieti tassativamente
di recare "disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura", il
continuo abbaiare di tre cani pastori ed il suono di una batteria configurano
sia la lesione di tale norma regolamentare che violazione dell'art. 844 c.c.
* Trib. civ. Milano, 28 maggio 1990, in Arch. loc. e cond.
1991, 792.
In caso di violazione del limite della normale tollerabilità,
posto dall'art. 844 c.c., in virtù di schiamazzi e rumori provocati
dall'attività di una sala giochi, ed essendo risultato vano ogni possibile
accorgimento per ricondurre i rumori entro il suddetto limite, ricorrono gli
estremi per disporre la cessazione dell'attività contraria al regolamento
svolta dal convenuto.
* Trib. civ. Milano, 21 gennaio 1991, in Arch. loc. e cond.
1991, 792.
Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone è reato di pericolo e per la sua sussistenza non è necessaria la prova
che il disturbo investa un indeterminato numero di persone, essendo sufficiente
una condotta tale da poter determinare quell'effetto.
* Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1990, n. 133 (ud. 23
giugno 1989), Arbore.
Il disturbo punito con la norma dell'art. 659 cod. pen.
concerne non soltanto il riposo, ma altresì la quiete, che è bene tutelato ad
ogni ora diurna e notturna, a prescindere da orari lavorativi.
* Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 1980, n. 4049 (ud. 9 ottobre
1979), Giangrasso.
Per integrare il reato di cui all'art. 659, primo comma,
c.p. non è necessaria la prova del reale disturbo provocato al riposo e alle
occupazioni delle persone, ma occorre la certezza che schiamazzi e rumori siano
obiettivamente idonei a recare tale disturbo. Occorre cioè la prova del
superamento dei limiti della normale tollerabilità di emissioni sonore e della
percettibilità delle stesse da parte di un numero illimitato di persone,
indipendentemente dal fatto che in concreto delle persone siano state
effettivamente disturbate, trattandosi di un reato di pericolo. (Nella specie
la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza di condanna del titolare
di una discoteca, in quanto il pretore, per stabilire l'idoneità dei rumori
provenienti dalla discoteca ad arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo
delle persone, si era basato unicamente sulle dichiarazioni rese da coloro che
dimoravano nelle vicinanze, sostituendo così un criterio soggettivo al criterio
oggettivo, in base al quale deve essere determinata tale idoneità).
* Cass. pen., sez. I, 27 marzo 1992, n. 3741 (ud. 15 gennaio
1992), Barbera.
Per la configurazione del reato di cui all'art. 659 c.p. è
sufficiente che la condotta dell'imputato sia tale da poter disturbare un
numero indeterminato di persone, ed è irrilevante che nessuno dei vicini se ne
sia lamentato e che i suoni siano stati rilevati soltanto dagli organi di
polizia. (Fattispecie in cui, secondo quanto riferito da un agente, alle ore
2,30 la misura di uno stereo ad alto volume proveniente dall'appartamento
dell'imputato, si udiva nella strada ad una distanza di circa due-trecento
metri; la Cassazione ha ritenuto la sussistenza del reato de quo enunciando il
principio di cui in massima).
* Cass. pen., sez. I, 30 settembre 1993, n. 2895 (c.c. 17
giugno 1993), Solari.
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p.
(disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) è necessario che i
rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi, in modo da essere idonei a
disturbare più persone. Pertanto, quando si tratta di rumori prodotti in
edificio condominiale è necessario che essi, tenuto conto anche dell'ora
(notturna o diurna) in cui vengono prodotti, arrechino disturbo ovvero abbiano
l'idoneità concreta di arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti
del medesimo edificio, configurandosi altrimenti soltanto un illecito civile da
inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato. Ne consegue che per affermare
la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. è necessario
procedere all'accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente
e alla loro diffusività, che deve essere tale da far risultare gli stessi
rumori idonei ad arrecare disturbo ad un numero rilevante di persone e non
soltanto a chi ne lamenta il fastidio.
* Cass. pen., sez. I, 28 marzo 1995, n. 3348 (ud. 16 gennaio
1995), Draicchio.
La violazione di cui al comma 1 dell'art. 659 c.p. -
disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - è un reato di pericolo,
ad integrare il quale è necessario e sufficiente che i rumori recanti disturbo
abbiano una potenzialità diffusiva verso un numero indeterminato di persone.
Non è invece richiesto - contrariamente a quanto avviene per il reato di
procurato allarme presso l'autorità di cui all'art. 658 c.p. - un attentato
alla pubblica quiete od alla tranquillità della collettività.
* Cass. pen., sez. I, 18 settembre 1995, n. 9704 (ud. 5
luglio 1995), Poerio ed altro, in Arch. loc. e cond. 1996, 206.
Per integrare il reato previsto dall'art. 659 c.p. (disturbo
delle occupazioni o del riposo delle persone) non è sufficiente che rumori
prodotti all'interno di un appartamento si propaghino in quelli vicini, ma è
necessario che tali rumori siano di tale intensità da disturbare le occupazioni
o il riposo delle persone. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio
di sentenza di condanna perché il fatto non sussiste, risultava che
dall'appartamento - sottostante - <della parte lesa si sentivano rumori di
gioco di pallone e di qualche sedia che cadeva davanti ai bambini.
* Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 1994, n. 1700 (ud. 19
ottobre 1993), Pivetti.
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle
persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile
la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica,
essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della
pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica,
di per sé, l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati, di
guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di
disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato
di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano
lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando
i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno
del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in
cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale
ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità
di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite
persone, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito
civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a
violazione penalmente sanzionabile.
* Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 1998, n 1406 (ud. 12
dicembre 1997), P.C. e Costantini, in Arch. loc. e cond. 1998, 711.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659
c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) è necessario
l'elemento dell'attitudine dei rumori a disturbare una pluralità indeterminata
di persone: ne consegue che, allorquando si tratti di rumori prodotti in un
edificio condominiale, ove il disturbo sia arrecato al circoscritto numero di
inquilini di appartamenti sottostanti e soprastanti a quello di provenienza dei
rumori stessi, si configura un illecito civile che resta confinato nell'ambito
dei rapporti di vicinato, non essendo ravvisabile alcuna lesione o messa in
pericolo del bene giuridico protetto dal citato art. 659 c.p., costituito dalla
"pubblica tranquillità".
* Cass. pen., sez. I, 4 giugno 1996, n. 5578 (ud. 6 novembre
1995), Giuntini.
i) Servitù di immissione
Non è concettualmente possibile ipotizzare l'acquisto per usucapione di una servitù di immissione. Quando venga superato il limite della liceità delle immissioni, segnato dall'art. 844 c.c., si è in colpa, ancorché si faccia uso normale della cosa fonte delle immissioni, e se da ciò deriva danno ad altri il danno è ingiusto, in quanto ricorrono tutti gli elementi della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 1977, n. 740.
l) Tutela della salute
Ai fini dell'art. 844 cod. civ. l'intollerabilità delle
immissioni (nella specie esalazioni provenienti dalla evaporazione di
idrocarburi adoperati per il lavaggio di pezzi meccanici), da valutarsi tenuto
conto del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della
proprietà, sussiste anche quando esse, pur non essendo di eccessiva entità,
risultino nocive, a causa della loro costanza ed ineliminabilità che le rende
insopportabili, al bene primario della salute.
* Cass. civ., sez. II, 9 agosto 1989, n. 3675, Ferulli c.
Gargiulo.
L'amministratore di condominio non è legittimato ad
intraprendere, in forza di delibera adottata a maggioranza, un giudizio di
natura risarcitoria volto alla tutela del diritto alla salute dei condomini,
rientrando tale diritto tra quelli esclusivi e personali.
* Trib. civ. Napoli, sez. III, ord. 29 giugno 1999,
Condominio di via Petrarca n. 37 di Napoli c. Petruccio P. ed altra, in Arch.
loc. e cond. 1999, 832.
Poiché l'art. 844 cod. civ. disciplina i rapporti inerenti
al diritto di proprietà dei beni immobili, dal suo ambito esulano i diritti
personali, tra i quali è da annoverare quello alla salute considerato dall'art.
32 Cost., con la conseguenza che per la tutela di quest'ultimo, in caso di
denunziata lesione dipendente da atto o fatto illecito ancorché concernente
immissioni provenienti dal fondo del vicino, venendo in considerazione ed
essendo applicabili, mediante le opportune statuizioni riparatorie,
ripristinatorie ed inibitorie, le norme dettate in via generale dagli artt.
2053 e 2058 cod. civ. la relativa domanda, in quanto autonoma e distinta da
quella fondata sul cit. art. 844 cod. civ., deve essere proposta in modo
espresso, senza potersi ritenere compresa in quella di natura reale intentata
per l'inibizione delle immissioni a norma dell'art. 844 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 11 settembre 1989, n. 3921, Bontempi
c. Mastropietro.
Le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità
implicano di per sé, anche in mancanza della prova di una vera e propria
menomazione patologica, una lesione del diritto alla salute inteso nel senso
più ampio del diritto all'equilibrio e al benessere psicofisico.
* Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992, n. 1351,
Di Corleto c. Rimini e altri e Soc. Negri Immobiliare, in Arch. loc. e cond.
1993, 496.
Poiché il diritto alla salute si configura non solo come
diritto alla vita e all'incolumità psicofisica, bensì anche alla salubrità
dell'ambiente, è ammissibile l'azione inibitoria ex art. 700 c.p.c. delle
immissioni di cui all'art. 844 c.c., alla sola condizione che superino la
normale tollerabilità (fumus boni iuris), dato che l'ulteriore requisito del
periculum in mora, richiesto dal codice di rito per l'esperibilità del rimedio
d'urgenza, è in re ipsa, comportando l'immissione nociva sempre l'alterazione
dell'equilibrio psicofisico del soggetto, non suscettibile, se non in minima
parte, di essere valutata in termini economici, e quindi di essere riparata ex
art. 2043 c.c. all'esito del giudizio di merito promosso dal danneggiato.
* Pret. civ. Buccino, ord. 18 aprile 1990, in Arch. civ.
1991, fasc. 6.
In tema di applicazione dell'art. 844 c.c. al condominio di
edificio la integrità della persona del condominio ed il bene primario della
salute, in cui si concreta il danno biologico, non possono essere valutati solo
in termini fisici, materialmente constatabili, ma comprendono anche la sfera
emotiva e psichica, le cui sofferenze sono meno obiettivamente misurabili ma
non per questo meno reali, né può negarsi la sussistenza di una menomazione
dell'integrità psichica derivante dalla spina irritativa costituita dalle
continue aggressioni sonore superanti il limite della tollerabilità, in quanto
l'efficacia patogena del rumore disturbante è dato acquisito alla scienza
medica attuale, né occorre in concreto verificarla.
* Corte app. civ. Milano 29 novembre 1991, in Giust. civ.
1992, 1921.
Le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità, di
cui all'art. 844 c.c., pur in assenza di prova idonea a dimostrare la
configurabilità di un danno biologico specifico, realizzano una lesione del
diritto alla salute genericamente inteso ex art. 32 Cost., che trova il
fondamento della sua risarcibilità nell'art. 2043 c.c.
* Corte app. civ. Torino 4 novembre 1992, in Giur. merito
1993, 949.
m) Vibrazioni prodotte da automezzi
Con riguardo all'azione di nunciazione, proposta dal
condominio di un edificio nei confronti del comune, in relazione al pregiudizio
alla stabilità del fabbricato derivante dalle vibrazioni prodotte dagli
automezzi di pubblico trasporto urbano, deve essere affermata la giurisdizione
del giudice ordinario, ove si verta in tema non d'impugnazione di atti o
provvedimenti amministrativi, ma di tutela del diritto dominicale, nei rapporti
di vicinato, contro immissioni eccedenti la normale tollerabilità (art. 844
c.c.), mentre non rileva, al fine di detta giurisdizione, il tipo della
pronuncia cautelare richiesta (influente sotto il diverso profilo dei limiti
interni delle attribuzioni del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 4 della L.
20 marzo 1865, n. 2248, all. E).
* Cass. civ., Sezioni Unite, 24 aprile 1991, n. 4510.