NIENTE IMPOSTA DI REGISTRO PER
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE
A CARATTERE RISARCITORIO
“Nel lasso di tempo tra la consegna dell’immobile (occupazione
precontrattuale) o la scadenza del contratto (occupazione postcontrattuale)
e la stipula di un nuovo contratto di locazione, il rapporto che si instaura
tra le parti non è autonomo, ma secondario, consequenziale e comunque geneticamente
collegato ad un rapporto contrattuale”. Così si è espressa l’Agenzia delle
entrate in una Risoluzione (n.154/E)
del 21 luglio 2003, conseguentemente stabilendo che è in questi casi dovuta
– a carico solidale di entrambe le parti contraenti – l’imposta di registro
del 2% sulle somme corrisposte dal conduttore.
La Confedilizia rileva che l’Agenzia
rispondeva ad un quesito di un ente pubblico e che la Risoluzione si attaglia a
casi che non trovano di fatto riscontro – come emerge dallo stesso testo della
Risoluzione sopra riportato – nelle locazioni private. Non a caso l’Agenzia
delle entrate precisa nella sua Risoluzione che la permanenza del conduttore
nell’immobile oltre la naturale scadenza del contratto “è indice di una
continuazione di un rapporto preesistente, laddove il locatore non abbia
manifestato la volontà contraria con la disdetta o non abbia posto in essere
alcuna azione volta al rilascio del bene”.
Ove si abbia invece una volontà
contraria all’instaurazione di una locazione (come di norma avviene nelle
locazioni private, ove l’ultrattività del precedente contratto è per solito
esclusa, non avendosi alcuna intesa o contratto verbale per la prosecuzione
della locazione), si realizza una occupazione senza titolo dell’immobile (e
neanche una occupazione con prestazioni a contenuto patrimoniale, per la quale
l’imposta di registro sarebbe allora del 3%) e le somme versate dai conduttori
assumono natura risarcitoria.
Sul fatto che quando le somme corrisposte abbiano natura risarcitoria
- e cioè allorché il locatore abbia posto in essere procedure dirette alla
restituzione dell'immobile o ad ottenere lo sfratto, ossia azioni che dimostrano
la tesi dell'occupazione contro la volontà del locatore stesso e attestano
la natura di indennizzo dei canoni di locazione - non debba essere corrisposto
alcunché a titolo di imposta di registro, la Confedilizia richiama le Risoluzioni
14.10.1999, n. 6302/99
dell'Ufficio del registro di Firenze e 19.4.2000,
n. 13019/Fisc.Gen., della Direzione regionale delle entrate per
il Veneto.
Risoluzione
21.10.2003, n. 154/E
Risoluzione
19.4.2000, n. 13019/Fisc.Gen.
Risoluzione
14.10.1999, n. 6302/99