Assicurazione Casalinghe

 L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI IN BREVE

 

Persone soggette all’obbligo assicurativo

 

  • Persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni (tetto di età alzato a decorrere dall’1.1.2019, prima il limite era 65 anni) che svolgono attività di lavoro esclusivamente in ambito domestico, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione.
  • L’ambito domestico è esteso anche alle coppie di fatto ed ai nuclei familiari composti da una sola persona.

 

Persone escluse

 

  • Non può assicurarsi sulla base della forma assicurativa in questione chi, pur svolgendo lavori domestici, svolge un’attività che renda obbligatoria l’iscrizione in altre forme assicurative obbligatorie.

 

L’ambiente soggetto a rischio

 

  • È l’ambiente domestico, cioè l’immobile dove dimora il nucleo familiare, comprese le parti condominiali.

 

Ammontare del premio e soggetti esonerati dal pagamento

 

  • Il premio assicurativo unitario è di euro 24 annui (premio così elevato a decorrere dall’1.1.2019, prima era pari a 12,91 euro annui).
  • Il premio è a carico dello Stato se la persona ha un reddito inferiore a euro 4.648,11 e appartiene a un nucleo familiare con reddito inferiore a euro 9.296,22.

 

Copertura assicurativa

 

  • L’assicurazione copre tutti gli incidenti che comportano un’invalidità permanente pari o superiore al 16% (grazie ad una modifica apportata dalla legge di Bilancio 2019); per gli infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 2007 la percentuale era fissata al 33%, mentre per gli infortuni avvenuti dall’1.1.2007 al 31.12.2018 la percentuale era fissata al 27%.
  • Dall’1.1.2019 è stata riconosciuta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro, qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6% e il 15% ed è stata prevista la corresponsione dell’assegno per assistenza personale continuativa in caso di infortunio domestico. Si è in attesa di un decreto attuativo per le novità apportate dalla legge di Bilancio 2019.
  • Dal 17 maggio 2006 sono risarciti anche gli infortuni mortali.
  • Sono esclusi dall’assicurazione:
    – gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;
    – gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico.

 

Prestazioni

 

  • In caso di invalidità non inferiore al 16%, le persone interessate possono chiedere una rendita vitalizia che è comunque legata al grado di invalidità.
  • La rendita viene calcolata sulla retribuzione convenzionale minima determinata per il calcolo delle rendite del settore industriale.
  • Dall’1.1.2019 è stata riconosciuta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro, qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6% e il 15% ed è stata prevista la corresponsione dell’assegno per assistenza personale continuativa in caso di infortunio domestico.
    Si è in attesa di un decreto attuativo per le novità apportate dalla legge di Bilancio 2019.
  • In caso di morte, ai superstiti viene corrisposta una rendita calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
    I superstiti hanno diritto anche all’assegno funerario.

 

Soggetti non aventi diritto alla rendita

 

  • Le persone non in regola con gli obblighi di versamento del premio.
  • Le persone esonerate dal versamento del premio, ossia coloro che hanno un reddito non superiore a euro 4.648,22 e un reddito familiare inferiore a euro 9.296,22, non in regola con l’obbligo di iscrizione.

 

Modalità di iscrizione

 

  • Per iscriversi è sufficiente pagare il premio annuo di euro 12,91 inviando uno specifico bollettino di pagamento intestato all’INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 – 00144 Roma. Nell’anzidetto bollettino devono essere inseriti i dati del soggetto ed il suo codice fiscale. Per gli anni successivi l’Inailinvia, entro la fine di ogni anno, un bollettino precompilato contenete i dati dell’assicurato e l’importo da versare.
    Coloro che sono esonerati dal pagamento del premio, debbono iscriversi previo invio all’Inail di apposita dichiarazione.

 

Modalità di pagamento

 

  • Si può procedere al pagamento presso gli uffici postali dove sono disponibili gli appositi bollettini .

 

Data di decorrenza dell’obbligo assicurativo e termine per l’iscrizione

 

  • Il termine per l’iscrizione è fissato al  momento della maturazione dei requisiti, mentre il rinnovo annuale deve essere fatto entro il 31 gennaio di ogni anno.
  • L’obbligo contributivo e il conseguente diritto alle prestazioni decorrono dal marzo 2001.

 

Sanzioni per omissione del pagamento

 

  • Se non viene versato il premio annuale è prevista una sanzione pari ad un importo aggiuntivo non superiore al premio stesso.

 

INFORMAZIONI PRESSO LE ASSOCASALINGHE COSTITUITE PRESSO 
LE
 ASSOCIAZIONI TERRITORIALI CONFEDILIZIA

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