LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO NELLE AZIONI GIUDIZIARIE
Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità
giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo
rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli
partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni,
inerenti all’edificio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino è
legittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazione, la sentenza
sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale ove non vi
provveda l’amministratore.
* Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2010, n. 1011, Imm. Ligure Cinodromo di
Dentone Simona c. Vinciguerra ed altri.
Nella lite promossa da un condomino nei confronti del condominio in relazione
alla ripartizione delle spese sostenute per l’utilizzazione della cosa comune, i
singoli condomini, potendo assumere la qualità di parti, sono incapaci di
testimoniare.
* Cass. civ., sez. II, 23 agosto 2007, n. 17925, Parisi c. Cond. Piscina
Panoramic Via Tevere, in Arch. loc. e cond. 2008, 366.
Il singolo condomino è privo di legittimazione a stipulare con una società di soccorso stradale, nel suo esclusivo interesse, un contratto per la rimozione di autovettura parcheggiata nel cortile condominiale. L’incarico per l’intervento deve essere conferito dall’amministratore nell’interesse della collettività condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2011, n. 3180, Soc. Centro Soccorso stradale di M.D. & C. s.a.s. c. O.G.
Le violazioni di norme generali sulla proprietà e sul condominio, ovvero la violazione del regolamento condominiale, poste in essere dai singoli condomini con attività ed iniziative indipendenti (anche se analoghe) e che arrechino separati vantaggi agli immobili dei trasgressori violando i diritti degli altri condomini, pongono in essere rapporti giuridici distinti tra gli autori degli illeciti, da un lato, e il condominio o gli altri condomini dall’altro, i quali, ove dedotti in un medesimo giudizio, danno luogo pur sempre a cause scindibili, non sussistendo un rapporto unico e indivisibile, tale che il giudice non possa conoscere utilmente della posizione di uno separatamente dalla posizione degli altri. Ne consegue che, in un procedimento iniziato e proseguito in appello solo da alcuni condomini nei confronti dei supposti autori dei fatti lesivi, non è necessario integrare il contraddittorio nel caso in cui solo alcuni dei predetti convenuti, rimasti soccombenti in appello, propongano ricorso in cassazione, poiché, in ragione della richiamata autonomia dei rapporti, non si versa in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
* Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2004, n. 2943, Dell’Ampio c. Bernacchini.
Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità
giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo
rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli
partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni
inerenti all’edificio condominiale, né, di conseguenza, di intervenire nel
giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall’amministratore, nonché di
avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della
sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato
dall’amministratore.
* Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1993, n. 5084, Di Giuseppe c. Bernabei
Cariglia.
Il
condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da
quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il
quale opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti,
limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza
interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino. Ne deriva che
l’amministratore per effetto della nomina ex art. 1129 c.c. ha soltanto una
rappresentanza ex mandato dei vari condomini e che la sua presenza non priva
questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia
esclusivi che comuni, costituendosi personalmente anche in grado di appello per
la prima volta, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza della
mancata partecipazione al giudizio di primo grado instaurato
dall’amministratore.
* Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2000, n. 7891, Ferrara c. DA.SE. Snc.
Il
condomino di un edificio conserva il potere di agire a difesa non solo dei suoi
diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di comproprietario
pro quota delle parti comuni, con la possibilità di ricorrere all’autorità
giudiziaria nel caso di inerzia dell’amministrazione del condominio, a norma
dell’art. 1105 c.c., dettato in materia di comunione, ma applicabile anche al
condominio degli edifici per il rinvio posto dall’art. 1139 c.c.; ha inoltre il
potere di intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti dei condomini
sulle parti comuni sia stata già assunta legittimamente dall’amministratore,
nonché di esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti
sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti di tale organo rappresentativo
unitario; conseguentemente il condomino può, a tutela dei suoi diritti di
comproprietario pro quota, agire in giudizio e resistere alle azioni da altri
promosse anche allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere
in giudizio, avendo il suo potere carattere autonomo. (Nella specie, un
condomino era intervenuto nel giudizio di rivendica intentato contro il
condominio; quest’ultimo non aveva contestato la domanda in base a delibere
condominiali che prevedevano la restituzione del bene e che erano poi state
impugnate con successo dell’interventore; dichiarato inammissibile l’intervento
dal giudice d’appello in base all’assunto che il condomino non può difendere la
proprietà condominiale contro la difforme volontà dei condomini, la S.C. ha
cassato con rinvio enunciando l’esteso principio).
* Cass. civ., sez. II, 6 agosto 1999, n. 8479, Povia c. Fallimento IN.MI srl.
Nel
condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione, l’esistenza
dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di
agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né quindi del
potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente
assunta dall’amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare
gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti
dell’amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza. Tale principio non
trova applicazione relativamente alle controversie aventi ad oggetto la gestione
di un servizio comune che tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive
della gestione stessa, senza attinenza diretta con l’interesse esclusivo di uno
o più partecipanti, con la conseguenza che in tali controversie la
legittimazione ad agire e quindi anche ad impugnare spetta in via esclusiva
all’amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza esclude la possibilità di
impugnazione da parte del singolo condomino.
* Cass. civ., sez. II, 3 luglio 1998, n. 6480, Alcini ed altro c. Coppede 89
Srl ed altri.
Ciascun comproprietario è legittimato ad agire per la tutela del proprio
diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non
ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
* Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1999, n. 4354, Di Grazia c. Renzullo.
Ogni partecipante al condominio è titolare della facoltà di agire
anche da solo e individualmente a difesa dei diritti comuni inerenti al
fabbricato condominiale ed alle sue componenti. Pertanto, sussiste la
legittimazione del singolo condomino ad agire, in base all’art. 18 della L. 6
agosto 1967, n. 765, per l’accertamento del diritto condominiale di uso degli
spazi di parcheggio inerenti al fabbricato.
* Cass. civ., sez. II, 20 aprile 1995, n. 4465, Barbieri ed altri c. Società
Immobiliare San Bernardino, in Arch. loc. e cond. 1995, 844.
Le
azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune possono essere esperite dai
singoli condomini senza che sia necessaria l’integrazione del contraddittorio
nei confronti degli altri partecipanti alla comunione.
* Cass. civ., sez. II, 7 aprile 2000, n. 4345, Di Martino c. Cipriani.
La
legittimazione dell’amministratore del condominio ad esercitare azioni a tutela
del possesso della cosa comune, non priva i singoli condomini del potere di
agire a difesa dei diritti esclusivi o comuni.
* Cass. civ., sez. II, 13 aprile 2000, n. 4810, Il Miglio d’Oro SCRL c. De
Gregorio.
Il
principio per cui essendo il condominio un ente di gestione sfornito di
personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l’esistenza dell’organo
rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a
difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né quindi del potere di
intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta
dall’amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per
evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti
dell’amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza, non trova
applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di
deliberazioni della assemblea condominiale che come quelle relative alla
gestione di un servizio comune tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive
della gestione stessa, senza attinenza diretta all’interesse esclusivo di uno o
più partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione
ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all’amministratore, la
cui acquiescenza alla sentenza esclude la possibilità di impugnazione da parte
del singolo condomino (nella specie il ricorso per cassazione avverso la
sentenza d’appello emessa nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare
relativa alla ripartizione delle spese di pulizia del fabbricato, cui
l’amministratore aveva fatto acquiescenza, era stato proposto da alcuni
condomini rimasti estranei al giudizio di merito).
* Cass. civ., sez. II, 29 agosto 1997, n. 8257, Taragoni S. ed altri c. De
Caris.
I
condomini che non hanno personalmente partecipato al giudizio di primo grado
siccome rappresentati nel processo dall’amministratore del condominio, possono
proporre impugnazione in luogo dell’amministratore, presente nel giudizio di
primo grado, ma non appellante. Non sussistono, infatti, impedimenti a che i
singoli condomini, i quali in primo grado hanno partecipato al giudizio siccome
rappresentati dall’amministratore, propongano personalmente l’impugnazione, se
l’amministratore non impugna.
* Cass. civ., sez. II, 12 marzo 1994, n. 2392, Raspi c. Misuraca.
Il
condominio si configura come un ente di gestione sfornito di personalità
giuridica distinta da quella dei singoli condomini, cosicché l’esistenza di un
organo rappresentativo unitario, qual è l’amministratore, non priva i singoli
partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni,
inerenti all’edificio condominiale. Costoro, pertanto, possono sia intervenire
nei giudizi in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta
dall’amministratore, sia proporre i mezzi d’impugnazione ammissibili per evitare
gli effetti, a loro sfavorevoli, di sentenze pronunciate nei confronti del
condominio rappresentato dall’amministratore.
* Cass. civ., sez. II, 22 novembre 1986, n. 6881, Del Vecchio c. Fontanella.
In
tema di condominio, il principio della “rappresentanza reciproca”, in forza del
quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione, a tutela dei
diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto l’interesse per il quale
agisce è comune a tutti i condomini, comporta che colui che sia subentrato in
corso di causa nella posizione di un condomino che non ha partecipato al
giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza che abbia pronunziato su
diritti comuni, dovendosi tale sentenza considerare emessa anche nei suoi
confronti.
* Cass. civ., sez. II, 19 maggio 2003, n. 7827, Nice Srl c. Bellumori ed
altri.
In
tema di condominio, il principio della “rappresentanza reciproca” e della
“legittimazione sostitutiva” dei condomini vale allorché essi si contrappongano
globalmente, come parte unitaria, ad un terzo estraneo, a tutela di un interesse
collettivo che accomuna indifferenziatamente tutti i proprietari delle singole
unità immobiliari dell’edificio; non quando essi rivestano la veste di parti
contrapposte al condominio o quando si tratta di tutelare interessi individuali
e personali, anche se analoghi, di alcuni.
* Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 2000, n. 13331, Condominio Comparto Leone c.
Pernarella ed altri.
Il
diritto di ciascun condomino investe la cosa comune nella sua interezza (sia
pure col limite del concorrente diritto altrui), sicché anche un solo condomino
può proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda
necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti.
Tuttavia, quando il convenuto in revindica eccepisca, in contrasto con i
condomini attori, che la proprietà del bene rivendicato non è comune ai sensi
dell’art. 1117 c.c. ma appartiene a lui soltanto ed occorre, ai fini della
domanda di rivendicazione, l’accertamento del titolo di proprietà opposto dal
convenuto, si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario ed il
contraddittorio dev’essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari,
essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile,
onde la sentenza può conseguire un risultato utile solo se pronunciata in
contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi del rapporto, mentre la
mancata partecipazione al giudizio di alcuni condomini rende ad essi
inopponibile la pronuncia.
* Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 1995, n. 13064, Condominio di via Gramsci, 16, Frosinone c. Bracaglia, in Arch. loc. e cond. 1996, 354.
Il
diritto di ciascun condomino ha, per oggetto, la cosa comune intesa nella sua
interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, con la
conseguenza che egli può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della
proprietà comune senza che si renda necessaria la integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 1998, n. 10478, Forconi c. Di Giulio A. ed
altri, in Arch. loc. e cond. 1999, 81.
In
tema di condominio, ciascun partecipante è legittimato a proporre le azioni a
difesa della proprietà della cosa comune senza necessità di integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri condomini salvo che la controparte non
si limiti a negare la situazione soggettiva dell’attore, ma opponga la proprietà
esclusiva del bene contestando il diritto di tutti i condomini, sicché la
controversia riguardi l’esistenza stessa della condominialità e pertanto un
rapporto soggettivo unico ed inscindibile, nel qual caso è necessaria la
presenza nel processo anche degli altri condomini, dovendo la pronuncia avere
effetto nei confronti di tutti.
* Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1994, n. 8531, Oliverio c. Condominio P.co
S. Francesco, Meta.
La
peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità
distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati
ex mandato dall’amministratore, comporta che l’iniziativa giudiziaria di
quest’ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi
del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nell’esercizio di una
forma di rappresentanza reciproca atta ad attribuire a ciascuno una
legittimazione sostitutiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non
può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente
difendere i diritti degli altri condomini. Pertanto il condomino che interviene
personalmente nel processo promosso dall’amministratore per far valere diritti
della collettività condominiale non è un terzo che si intromette in una vertenza
fra estranei ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere
direttamente le proprie ragioni, sicché, ove tale intervento sia stato spiegato
in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri
dell’intervento dei terzi in quel grado fissati nell’art. 344 c.p.c.
* Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 1997, n. 826, Ferraioli c. Condominio
Edilizio lungomare Matteotti, Pescara, in Arch. loc. e cond. 1997, 428.
Il
condominio è un ente di gestione, sfornito di personalità distinta da quella dei
suoi partecipanti, per cui l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non
priva i singoli condomini del potere di agire a difesa sia dei diritti
esclusivi, sia di quelli comuni inerenti all’immobile condominiale nonché di
fare intervento volontario nei giudizi in cui tale difesa sia stata già
legittimamente assunta dall’amministratore. Tuttavia, questi poteri autonomi di
azione e di intervento non interferiscono sulla rappresentanza processuale che
spetta ex lege all’amministratore del condominio in un’ampia area di materie e
di controversie che attengono alla gestione dell’ente, per cui quando il
contraddittorio sia stato già legittimamente instaurato tra un singolo condomino
o un terzo, da una parte, e l’amministratore del condominio, dall’altra, non si
pone un problema di integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti
degli altri condomini, salva la loro facoltà di intervento nel giudizio.
* Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1981, n. 2998, Monti c. Cond. V. Milano.
Ciascun condomino, non partecipante in proprio ai precedenti gradi di giudizio
in quanto in essi rappresentato dall’amministratore, è legittimato ad impugnare
personalmente, anche per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei
confronti della collettività condominiale, ove non impugnata
dall’amministratore. Cionostante il gravame deve essere notificato anche a
quest’ultimo, persistendo la legittimazione del condominio a stare in giudizio
nella medesima veste assunta nei pregressi gradi, in rappresentanza di quei
partecipanti che non hanno assunto individualmente l’iniziativa di ricorrere in
Cassazione.
* Cass. civ., sez. II, 7 dicembre 1999, n. 13716, Chirico ed altri c. Fiusco
ed altra.
Il
principio per cui, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di
personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l’esistenza dell’organo
rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a
difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né quindi del potere
d’intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta
dall’amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per
evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti
dell’amministratore stesso, che vi abbia fatto acquiescenza, non trova
applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di
deliberazioni dell’assemblea condominiale che, come quelle relative alla
gestione di un servizio comune (nella specie, l’ascensore), tendono a soddisfare
esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta
all’interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che, in
tali controversie, la legittimazione ad agire - e, quindi, anche ad impugnare -
spetta in via esclusiva all’amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza
esclude la possibilità d’impugnazione proposta dal singolo condomino.
* Cass. civ., sez. II, 12 marzo 1994, n. 2393, Montalto e altro c. Soc. Imm.
La Frasca.
In
tema di condominio, l’attribuzione, in determinate materie, all’amministratore
della legittimazione ad agire in nome del condominio non priva i singoli
condomini del potere di agire a difesa dei propri diritti esclusivi o dei
diritti comuni. Tuttavia, la legittimazione del singolo condomino ad agire per
la tutela di un proprio diritto esclusivo non comporta la legittimazione ad
agire per la tutela di analoghi diritti esclusivi degli altri condomini (nella
specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato
la sentenza del giudice di merito il quale aveva accolto la domanda di un
condomino tendente ad ottenere da un terzo la restituzione sia della propria
quota, sia delle quote gravanti sugli altri condomini per un contratto stipulato
dall’amministratore con il terzo stesso, non ratificato dall’assemblea
condominiale).
* Cass. civ., sez. II, 20 aprile 1995, n. 4468, Zaiacometti c. Donzelli.
Il
singolo condomino può agire per la risoluzione del contratto di affitto salvo
che risulti la volontà contraria degli altri condomini, nel qual caso la sua
carenza di legittimazione attiva deve essere rilevata dal giudice anche
d’ufficio.
* Cass. civ., sez. III, 11 agosto 1997, n. 7457, Atene c. D’Orazio.
Nella causa promossa da un condomino contro il condominio, ai sensi dell’art.
1136, comma 6, c.c., l’assemblea del condominio, chiamata a dichiarare se debba
costituirsi e resistere, non può deliberare se non consta che sono stati
invitati tutti i condomini, ivi compreso il condomino che ha promosso la causa.
* Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 1995, n. 1980, Colella c. Cond. di via
Borsani, 5, Bari.
La
pretesa del condomino, avente quale fine il ripristino dello status quo ante di
una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino, si fonda sul
disposto di cui all’art. 1102 c.c. (diversamente dalla pretesa, fondata sul
disposto di cui al successivo art. 1108, di attuare innovazioni intese al
miglioramento della cosa comune) e, mirando all’eliminazione di una situazione
provocata dall’illecito comportamento di uno dei condomini, può essere fatta
valere direttamente con l’azione giudiziaria.
* Cass. civ., sez. II, 13 novembre 1997, n. 11227, Soc. Riviera Costruzioni
c. Spagna, in Arch. loc. e cond. 1998, 206.
L’esistenza dell’organo rappresentativo unitario del condominio, sfornito come è
quest’ultimo di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, non
priva ciascuno di costoro del potere di promuovere le azioni a difesa dei
diritti comuni inerenti all’immobile in condominio o di resistere alle stesse.
Tale potere sussiste anche nell’ipotesi in cui si denunci l’inosservanza del
regolamento di condominio per non avere un condomino previamente interpellato
l’amministratore prima dell’esecuzione di lavori sulle parti comuni.
* Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 1980, n. 832, Dentis c. Soc. Hotel Genova.
La
facoltà riconosciuta all’amministratore del condominio dall’art. 1130 n. 4, c.c.
di agire in giudizio per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle
parti comuni dell’edificio non esclude che ciascun condomino possa provvedervi
direttamente. Il diritto dell’amministratore si aggiunge infatti a quello dei
naturali e diretti interessati ad agire per il fine indicato a tutela dei beni
dei quali sono comproprietari insidiati da azioni illegittime di altri condomini
o di terzi. Pertanto, nel caso di una costruzione eretta abusivamente da un
condomino su una parte comune dell’edificio, la controversia è regolarmente
promossa nei confronti del solo autore dell’illecito anche da parte di uno solo
dei condomini, atteso che ciascuno di essi ha il diritto di esigere
indipendentemente dell’opinione degli altri la rimozione dell’opera abusiva.
* Cass. civ., sez. II, 16 settembre 1991, n. 9629, Roggero c. Facincani.
Poiché il diritto di ciascun condomino investe la cosa comune nella sua
interezza, sia pure con il limite del concorrente diritto degli altri condomini,
anche un solo condomino può promuovere le azioni reali a difesa della proprietà
comune, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di
tutti i partecipanti alla comunione. Pertanto, tali azioni possono essere
deliberate - anche a maggioranza - dall’assemblea dei condomini, la quale può
conferire all’amministratore o ad altri il potere di agire, nel comune
interesse, per la rivendicazione di parti comuni dell’edificio condominiale,
salvo il diritto dei condomini dissenzienti di ottenere l’esonero di
responsabilità a norma dell’art. 1132 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 10 settembre 1980, n. 5220, Del Peo c. Cond. V.
Romagnos. Conformi: Cass. civ. 16 luglio 1994, , n. 6699, Cass. 25 giugno 1994,
6119.
Ciascun condomino può agire da solo a tutela del suo diritto sulle cose comuni,
leso da un altro condomino, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri
condomini.
* Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1981, n. 2451, Ferrara c. Carosello.
Ciascun condomino può agire a tutela delle parti comuni senza necessità di
integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 28 agosto 1998, n. 8546, Testi c. De Angelis ed
altri, in Arch. loc. e cond. 1998, 667.
Ciascun condomino convenuto in revindica può stare autonomamente in giudizio non
occorrendo alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri,
salvo che il convenuto eccepisca la titolarità esclusiva del bene stesso,
dovendosi in tal caso consentire a tutti gli altri condomini di confutare tale
assunto.
* Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 1997, n. 12255, Pizzi c. De Pretto, in
Arch. loc. e cond. 1998, 402.
Il
diritto di ciascun condomino ha, per oggetto, la cosa comune intesa nella sua
interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, con la
conseguenza che egli può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della
proprietà comune senza che si renda necessaria la integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 1998, n. 10478, Forconi c. Di Giulio.
Le
azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune possono essere esperite dai
singoli condomini senza che sia necessaria l’integrazione del contraddittorio
nei confronti degli altri partecipanti alla comunione salva l’ipotesi in cui sia
stata contestata la configurabilità stessa della condominialità.
* Cass. civ., sez. II, 5 maggio 1998, n. 4520, Grancagnolo c. Puglisi ed
altri.
Ciascun comproprietario, in quanto titolare dell’intera consistenza del bene
formante oggetto della comunione, è legittimato da solo, senza necessità di
litisconsorzio con gli altri comunisti, a tutelare in via petitoria o
possessoria i diritti reali di godimento relativi alla cosa comune che pretenda
violati.
* Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 1983, n. 1333, Filippini c. Filippini.
Poiché la ripartizione delle spese di un servizio comune incide sul diritto
soggettivo di ciascun condomino di contribuirvi in proporzione della proprietà
su cose e servizi comuni, ciascun condomino ha un autonomo interesse ad
intervenire (art. 105 c.p.c.) nel giudizio instaurato da altri contro il
condominio per l’impugnazione di una delibera contraria al regolamento
condominiale contrattuale, e ad ottenere una pronuncia sulla sua domanda
indipendentemente dall’eventuale transazione tra le altre parti, ad esso
inopponibile, e dall’adozione di delibera assembleare sostitutiva di quella
oggetto di giudizio che egli può impugnare senza limiti di tempo, se è
modificativa dei criteri di ripartizione delle spese e adottata con il suo
dissenso, perché nulla.
* Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 1998, n. 2158, Deutsche Bank Spa c.
Larivera.
Nel
condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione sfornito di
personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l’esistenza dell’organo
rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in
difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né, quindi, del potere di
intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta
dall’amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli
effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio.
(Nella specie, la S.C., sulla base di detto principio, ha ritenuta legittima la
transazione intervenuta in sede giudiziale fra tutti i condomini dell’edificio,
ritenendo irrilevante la mancanza della sottoscrizione di uno di essi, nella
sola qualità di amministratore dell’immobile).
* Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2001, n. 9033, Oliva c. Condominio Via
cacciatore, 26, Salerno.
Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità
giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo
rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli
partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni
inerenti all’edificio condominiale; non sussistono impedimenti, pertanto, a che
i singoli condomini, non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia
stata assunta dall’amministratore, ma anche si avvalgano, in via autonoma, dei
mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza
pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall’amministratore, non
spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata
impugnazione di tale sentenza da parte dell’amministratore.
* Cass. civ., sez. II, 28 agosto 2002, n. 12588, Rollo ed altri c. Rizzi ed
altri.
Il
condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quello dei
suoi componenti, onde il singolo condomino deve sempre considerarsi parte nella
controversia tra il condominio e altri soggetti, anche se rappresentato ex
mandato dell’amministratore. (Nella specie, in una controversia tra il
condominio ed un soggetto che asseriva di aver svolto attività di portiere, la
S.C. ha ritenuto, ai fini della competenza territoriale ex art. 30 bis c.p.c.,
«parte» nel processo un giudice condomino del suddetto condominio).
* Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2002, n. 7119, Nigro c. Cond. Parco De
Stefano.
In
caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero
della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà
esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non
anche chi possa apparire tale.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 8 aprile 2002, n. 5035, Cirino c. Condominio Corso
Garibaldi, 215, Salerno, in Arch. loc. e cond. 2002, 273.
Quando taluno faccia valere in giudizio una questione attinente al contenuto ed
ai limiti dei diritti individuali dei singoli condomini, sono questi ultimi ad
essere passivamente legittimati uti singuli alla domanda, e non l’amministratore
quale rappresentante della collettività in relazione alle questioni riguardanti
le parti comuni dell’immobile.
* Trib. civ. Milano, 8 maggio 1991, inedita.
Ciascun condomino, in quanto titolare del diritto di comproprietà sulle parti
comuni, è legittimato a far valere i diritti che hanno per oggetto questi beni,
al pari dell’organo preposto alla loro tutela che è l’amministratore del
condominio.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 7 maggio 1992, inedita.
Il
condomino non è legittimato ad adire autonomamente l’autorità giudiziaria, ma,
provocata la delibera condominiale, può impugnare nei prescritti termini
tassativi le decisioni dell’assemblea.
* Trib. civ. Piacenza, 2 novembre 1989, n. 626, Bruzzi c. Condominio S.
Antonino di Piacenza, in Arch. loc. e cond. 1990, 72.
I
singoli partecipanti alla comunione potranno agire a difesa dei propri diritti
solo ove sia in discussione il loro diritto sulle cose comuni ed, in
particolare, quando si tratti di difesa dei diritti reali afferenti all’edificio
condominiale; nel caso invece di diritti di obbligazione non si può ravvisare un
interesse diretto del condomino alla tutela giudiziaria trovando le facoltà ed i
doveri ad essi connessi altro e specifico centro d’imputazione.
* Trib. civ. Firenze, 14 febbraio 1990, n. 219, inedita.
Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità
giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo
rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli
partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni,
inerenti all’edificio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino è
legittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazione, la sentenza
sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale ove (come nella
specie) non vi provveda l’amministratore.
* Cass. civ., sez. II, 7 agosto 2002, n. 11882, De Lutio ed altro c. Iannitti,
in Arch. loc. e cond. 2002, 723.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione
dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato, è autonoma e
distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato, e
ciò anche nell’eventualità in cui l’indennità venga pagata - materialmente -
direttamente al terzo ai sensi dell’art. 1917, comma secondo c.c. Da ciò
consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore
ed il terzo, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella
della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione
diretta nei confronti dell’assicuratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
decisione della corte di merito che aveva negato la legittimazione ad agire del
condomino danneggiato dalla rottura di una tubazione condominiale il quale aveva
proposto azione diretta nei confronti della società assicuratrice della
responsabilità civile del condominio).
* Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2002, n. 10418, Fornarola ed altra c. Soc.
L’Abeille Comp. It. Assic, in Arch. loc. e cond. 2003, 338.
In
tema di appalto di lavori condominiali, l’azione di risarcimento ex art. 1668
c.c. nei confronti dell’appaltatore per i danni che ne sono derivati a causa
della non corretta e regolare esecuzione, può essere promossa da ciascuno dei
condomini, legittimati in proprio ad agire, pur se il contratto sia stato
stipulato dall’amministratore.
* Cass. civ., sez. II, 17 gennaio 2003, n. 631, Soc. Sirpa e Grinza c.
Bilotta ed altri, in Arch. loc. e cond. 2003, 488.