LA LEGGE DI RIFORMA
DELLE LOCAZIONI
Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo
(G.U. 15 dicembre 1998, n. 292, s.o.)
Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 8
gennaio 2002 n. 2 (legge
Foti)
(G.U.14 gennaio 2002, n.11)
nonche' con le modifiche apportate dal decreto legge 13 settembre
2004, n. 240,
così come convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269
(G.U. 13 settembre 2004, n. 215 e 12 novembre 2004, n. 266)
Capo
I - Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo
Art. 1
Ambito di applicazione
1.
I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito
denominati contratti di locazione, sono stipulati o rinnovati, successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3
dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della
presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli
1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le
modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la
relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche (1).
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della presente
legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in
qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere
transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e
seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (2).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la
stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
Art.
2
Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione
1.
Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a
quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di
quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile
agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero
vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo
articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo
periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto
alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui
al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti
possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare
contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del
contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed
altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di
promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a
convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del
decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati,
a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata (3).
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni
possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle
condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere
possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte.
I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo
possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura
non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i
quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno
due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere
durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5.
Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del
medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la
facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli
usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3.
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto
di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al
rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore
della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1
del presente articolo.
Art. 3
Disdetta del contratto da parte del locatore
1.
Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo
2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego
del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso
di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale,
artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli
o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o
comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative,
assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio
delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed
offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena
disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio
libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che
debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità
e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale
ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione
per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo
piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e
per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile
stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto,
il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà
di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a
propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto
di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38
e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di
cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori
ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione
di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità
della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità
a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione,
da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27
luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente
in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato,
a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al
comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio
a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi
del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere
un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei
mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge
27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria,
la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici
mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per
i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo,
il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime
condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento
di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi
momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di sei mesi.
Capo
II - Contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in sede
locale
Art.
4
Convenzione nazionale
1.
Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo
2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine
di promuovere una convenzione, di seguito denominata convenzione nazionale,
che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione
alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri
parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari
esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti
criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente
articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espresso dalle predette
organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono
la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo
2 e il loro rispetto,unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di
cui all'articolo 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione dei benefici
di cui all'articolo 8 (4).
2. I criteri generali di cui al comma 1, sono indicati in apposito decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale
ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della
mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione.
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione
dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati
ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze,
fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati
i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 nonché dell'articolo
5 (4bis), nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti
gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo
e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli
facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni,
criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di
locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri
di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte
delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
Art. 4-bis (5)
Tipi di contratto
1.
La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di
contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma
3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo
5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli
accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare
riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono
definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
Art.
5
Contratti di locazione di natura transitoria
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le
modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche
di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare
particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati
contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti
universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis (6).
3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati,
eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi
locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma
2 dell'articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per
studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di
cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le
associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti
nel settore (7).
Capo III - Esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Art. 6
Rilascio degli immobili
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988,
n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61,
e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di
immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un
periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per
i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano
entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali,
trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle
procedure definite all'articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le
parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere,
entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma
1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo
comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo
11 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è
ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui
all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore
fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale
giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo
la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può
chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi
di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo
11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed
il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale
che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura
civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può
essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto
i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto
nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione
o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia
residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario
di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio
in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione
di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può
essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo
familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore
di handicap o malato terminale.
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del
presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto legge
n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982,
nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto legge
n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989,
come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i
conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice
civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione
del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti
in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo
così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione
di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior
danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi
di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento,
il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione
del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55
della citata legge n. 392 del 1978 (8).
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo
e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità
ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata
entro il termine di tre mesi.
Art.
7 (9)
Condizione per la
messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
1.
Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato
registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione
dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato
dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della
predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di
procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto
di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare
alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli
estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante
dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute
di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.
Capo
IV - Misure di sostegno al mercato delle locazioni
Art. 8
Agevolazioni fiscali
1.
Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai
contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito
di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal
decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni
fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai
sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti
contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base
imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto
nella misura minima del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefìci di cui al comma 1, deve indicare
nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di
locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione
dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di
locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta
eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti
di cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi,
all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando
ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre
1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.
899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo
alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di
cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento
del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è
corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal
medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della
data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.
5. (omissis).
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4
miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5
miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5
miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Art. 9 (10)
Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare
[1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.]
Art. 10
Ulteriori agevolazioni fiscali
1.
Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002
è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori
entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo
provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate
categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire
anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili.
Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si
provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi
previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
Art. 11
Fondo nazionale
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. (1)
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. (2)
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente. (3)
8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria. (4)
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
(1) Comma modificato dall'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, come convertito dalla L. 12 novembre 2004, n. 269.
(2) Comma prima sostituito dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 21e poi sostituito dall'art. 7, comma 2, del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, come convertito dalla L. 12 novembre 2004, n. 269.
(3) L'ultimo periodo è stato inserito dall'art. 2 della L. 8 febbraio 2001, n. 21.
(4) L'ultimo periodo è stato inserito dall'art.1, comma 1-bis, del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, come convertito dalla L.18 dicembre 2008, n. 199.
Capo
V - Disposizioni finali
Art. 12
Osservatorio della condizione abitativa
1. L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei
lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio
permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con
proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni
dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti
dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13
Patti contrari alla legge
1.
È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile
nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la
restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante
dal contratto scritto e registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto
stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione
volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito,
per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime
tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in
base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le
disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché
qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad
attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile
nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere
la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il
conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore,
che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è
altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un
rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo
1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione
il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo
5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi
ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la
restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge
non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto
stesso.
Art. 14
Disposizioni transitorie e abrogazione di norme
1.
In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova
applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo
articolo 4.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si
intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il
tribunale in composizione collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli
articoli 1 bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79,
limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n.
392, e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto
le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art. 15
Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8,
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire 299
miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici, nonché, quanto a Lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14
miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
(1)
Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 8 gennaio
2002, n. 2.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 8 gennaio
2002, n. 2.
(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L. 8 gennaio
2002, n. 2.
(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 8 gennaio
2002, n. 2.
(4-bis) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. 13 settembre 2004,
n. 240, così come convertito dalla L. 12 novembre 2004, n. 269.
(5) Articolo inserito dall'art. 1 della L. 8 gennaio 2002, n. 2.
(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), punto 1), della L.
8 gennaio 2002, n. 2.
(7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), punto 2), della L.
8 gennaio 2002, n. 2.
(8) La Corte costituzionale con sentenza n. 482 del 9 novembre 2000 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui
si esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi
dell'art.1591 del codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza
del termine di sospensione della esecuzione ope legis o di quello giudizialmente
fissato per il rilascio dell'immobile.
(9) La Corte costituzionale, con sentenza n. 333 del 5 ottobre 2001, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.
(10) Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(10-bis) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 settembre
2004, n. 240, così come convertiro dalla L. 12 novembre 2004, n. 269.
(11) Comma prima sostituito dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 21 e
poi sostituito dall'art. 7 comma 2, del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, così
come convertito dalla L. 12 novembre 2004, n. 269.
(12) L'ultimo periodo è stato inserito dall'art. 2 della L. 8 febbraio 2001, n.
21.