CONSIGLI PER UNA PISCINA  A REGOLA D'ARTE E DI LEGGE

 

Piscine private e piscine condominiali devono avere le loro regole. Ecco i consigli di Confedilizia per una piscina a regola d’arte e di legge.

 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI

Gli interventi relativi alla ristrutturazione di una piscina di proprietà privata, quale il rifacimento della stessa con modifica dei caratteri preesistenti, danno diritto - rispettando tutte le condizioni previste dalla legge - alla detrazione del 36% ai fini Irpef. Anche l'esecuzione di interventi sulla piscina condominiale, quali la riparazione ed il rinforzo di strutture con conservazione delle caratteristiche preesistenti (materiali, sagoma e colori), dà diritto - sempre nel rispetto delle norme - alla detrazione del 36% ai fini Irpef.

IGIENE: ACCORDO STATO-REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003

La piscina condominiale, se destinata esclusivamente agli abitanti il condominio ed ai loro ospiti,  deve possedere i requisiti igienico-ambientali previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 riguardanti: le caratteristiche dell’acqua utilizzata nell’impianto, le condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, l’illuminazione e l’acustica.

REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI

La piscina condominiale deve inoltre avere i requisiti relativi alle caratteristiche strutturali e gestionali (eventualmente) fissati dalla Regione di riferimento (competente per legge). In proposito, si segnala che  l'Umbria (l.r. n. 4 del 13.2.'07) la Toscana (l.r. n. 8 del 9.3.'06) il Molise (l.r. n. 33 del 21.11.'08) e la Puglia (l.r. n. 35 del 15.12.'08)  hanno fissato con legge regionale la disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle discipline ad uso natatorio. Per gli altri territori, quindi, è opportuno che gli interessati verifichino se la Regione di competenza abbia disposto in materia e come (atti ad hoc sono stati emanati, per esempio, da Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche e dalle Provincie di Trento e Bolzano). Infatti, in caso positivo si debbono seguire ulteriori e specifici accorgimenti al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, soprattutto dei bambini (ad es.: dotare l'area della piscina di adeguate protezioni atte ad evitare un accesso incontrollato; esporre il regolamento interno della piscina; individuare l'addetto agli impianti tecnologici ecc.). Per l’obbligatorietà del servizio assistenza bagnanti, cfr. oltre.

RIPARTO DELLE SPESE IN CASO DI LOCAZIONE

Le spese concernenti una piscina destinata al servizio di un appartamento dato in locazione sono da ripartirsi secondo quanto disposto dall’articolo 9 della legge n. 392 del 1978: sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative alla fornitura dei servizi condominiali (pulizia della stessa, fornitura dell’acqua, manutenzione ordinaria ecc.). Inoltre spettano sempre al conduttore - secondo la Tabella di ripartizione degli oneri accessori concordata da Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat - le spese per gli addetti ad un impianto sportivo. Spettano invece al proprietario gli oneri relativi ad “interventi di straordinaria manutenzione”.

PISCINE E DIRITTO DI USUFRUTTO

All’usufruttuario di un immobile con piscina competono tutte le spese relative all’ordinaria manutenzione della stessa, mentre sono a carico del nudo proprietario gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria. Per evitare problemi nell’ambito della ripartizione delle somme a carico del nudo proprietario e dell’usufruttuario, è bene che la delibera con cui l’assemblea condominiale approva il preventivo o il rendiconto delle spese distingua analiticamente quelle occorrenti per l’uso delle cose comuni e quelle concernenti la conservazione delle parti comuni.

DIRITTO DI OSPITALITA’

Il diritto di invitare ospiti nella piscina condominiale costituisce un modo come un altro per godere del bene comune. Va quindi rapportato alle caratteristiche dell’impianto e al tipo di condominio in cui è inserito.

BAGNINO

E’ sempre bene ingaggiare un bagnino per il periodo di maggior fruizione della piscina condominiale. Tale figura,  appositamente disciplinata dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati (di cui è firmataria la Confedilizia, con i sindacati confederali, in rappresentanza esclusiva della proprietà), può essere assunta tramite un contratto a tempo determinato. Infatti, anche se per le piscine condominiali non è obbligatoria (salva diversa disposizione regionale in merito) la figura dell’assistente dei bagnanti, è bene ricordarsi che in caso di incidente o addirittura di annegamento di un frequentante la piscina, il condominio - e non l’amministratore - deve considerarsi custode di cosa pericolosa e, di conseguenza, gravato dell’onere di proteggere in modo adeguato la piscina.

 

Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003