Piscine
private e piscine condominiali devono avere le loro regole. Ecco i consigli
di Confedilizia per una piscina a regola d’arte e di legge.
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AGEVOLAZIONI FISCALI |
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Gli interventi relativi alla ristrutturazione di una piscina di proprietà privata, quale il rifacimento della stessa con modifica dei caratteri preesistenti, danno diritto - rispettando tutte le condizioni previste dalla legge - alla detrazione del 36% ai fini Irpef. Anche l'esecuzione di interventi sulla piscina condominiale, quali la riparazione ed il rinforzo di strutture con conservazione delle caratteristiche preesistenti (materiali, sagoma e colori), dà diritto - sempre nel rispetto delle norme - alla detrazione del 36% ai fini Irpef. |
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La piscina condominiale, se destinata esclusivamente
agli abitanti il condominio ed ai loro ospiti, deve possedere i requisiti igienico-ambientali previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 riguardanti:
le caratteristiche dell’acqua utilizzata nell’impianto, le condizioni
termo-igrometriche e di ventilazione, l’illuminazione e l’acustica. |
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REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI |
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La piscina condominiale deve inoltre avere i requisiti relativi alle caratteristiche strutturali e gestionali (eventualmente) fissati dalla Regione di riferimento (competente per legge). In proposito, si segnala che l'Umbria (l.r. n. 4 del 13.2.'07) la Toscana (l.r. n. 8 del 9.3.'06) il Molise (l.r. n. 33 del 21.11.'08) e la Puglia (l.r. n. 35 del 15.12.'08) hanno fissato con legge regionale la disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle discipline ad uso natatorio. Per gli altri territori, quindi, è opportuno che gli interessati verifichino se la Regione di competenza abbia disposto in materia e come (atti ad hoc sono stati emanati, per esempio, da Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche e dalle Provincie di Trento e Bolzano). Infatti, in caso positivo si debbono seguire ulteriori e specifici accorgimenti al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, soprattutto dei bambini (ad es.: dotare l'area della piscina di adeguate protezioni atte ad evitare un accesso incontrollato; esporre il regolamento interno della piscina; individuare l'addetto agli impianti tecnologici ecc.). Per l’obbligatorietà del servizio assistenza bagnanti, cfr. oltre. |
RIPARTO DELLE SPESE IN CASO DI LOCAZIONE
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Le spese concernenti una piscina destinata al servizio
di un appartamento dato in locazione sono da ripartirsi secondo quanto
disposto dall’articolo 9 della legge n. 392 del 1978: sono interamente
a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative alla
fornitura dei servizi condominiali (pulizia della stessa, fornitura
dell’acqua, manutenzione ordinaria ecc.). Inoltre spettano sempre al
conduttore - secondo la Tabella di ripartizione degli oneri accessori
concordata da Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat - le spese per gli addetti
ad un impianto sportivo. Spettano invece al proprietario gli oneri relativi
ad “interventi di straordinaria manutenzione”. |
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PISCINE
E DIRITTO DI USUFRUTTO |
All’usufruttuario di un immobile
con piscina competono tutte le spese relative all’ordinaria manutenzione
della stessa, mentre sono a carico del nudo proprietario gli oneri derivanti
dalla manutenzione straordinaria. Per evitare problemi nell’ambito della
ripartizione delle somme a carico del nudo proprietario e dell’usufruttuario,
è bene che la delibera con cui l’assemblea condominiale approva il preventivo
o il rendiconto delle spese distingua analiticamente quelle occorrenti
per l’uso delle cose comuni e quelle concernenti la conservazione delle
parti comuni.
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DIRITTO
DI OSPITALITA’
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Il diritto di invitare ospiti nella piscina condominiale
costituisce un modo come un altro per godere del bene comune. Va quindi
rapportato alle caratteristiche dell’impianto e al tipo di condominio
in cui è inserito. |
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BAGNINO |
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E’ sempre bene ingaggiare un bagnino per il periodo di maggior fruizione
della piscina condominiale. Tale figura, appositamente disciplinata dal contratto collettivo nazionale
per i dipendenti da proprietari di fabbricati (di cui è firmataria la
Confedilizia, con i sindacati confederali, in rappresentanza esclusiva
della proprietà), può essere assunta tramite un contratto a tempo determinato.
Infatti, anche se per le piscine condominiali non è obbligatoria
(salva diversa disposizione regionale in merito) la
figura dell’assistente dei bagnanti, è bene ricordarsi che in caso di
incidente o addirittura di annegamento di un frequentante la piscina,
il condominio - e non l’amministratore - deve considerarsi custode di
cosa pericolosa e, di conseguenza, gravato dell’onere di proteggere
in modo adeguato la piscina. |