Solo quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento a un perimetro di contribuenza (art. 3, r.d. n. 215/’33) approvato dalla competente autorità e reso pubblico con la trascrizione, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; mentre ove tale perimetro non risulti approvato e trascritto è onere del Consorzio fornire la prova che le spese compiute hanno determinato un incremento di valore del bene immobile, non essendo sufficiente a tal fine che l’immobile stesso sia collocato nell’àmbito del comprensorio ove opera il Consorzio.

Il perimetro di contribuenza di un Consorzio di bonifica non coincide con il comprensorio di attività del Consorzio, consistendo soltanto in quell’area, posta all’interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefìci derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.

La delimitazione del perimetro di contribuenza è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica. La presunzione di beneficio, con conseguente inversione dell’onere della prova, non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio, ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza. L’obbligo della trascrizione riguarda i fondi compresi nel perimetro e non l’intero comprensorio.

Il perimetro di contribuenza va delimitato con procedure di legge, le quali impongono la trascrizione del vincolo, volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica. La presunzione di esistenza del beneficio richiede il d.m. di approvazione e la trascrizione del vincolo.

Quando il contribuente neghi che l’opera di bonifica abbia avvantaggiato il proprio immobile, compete al Consorzio di bonifica fornire le prove del beneficio (derivante dalle opere di bonifica, concretamente incidente sull’immobile del contribuente) e non è ammessa una consulenza d’ufficio che servirebbe alla ricerca di una circostanza non dimostrata dalla parte.

Informazioni concernenti genericamente l’attività di bonifica svolta dal Consorzio in una delle opere da esso eseguite nell’àmbito del comprensorio sono oggettivamente inidonee a provare la specificità del beneficio, incidente sull’immobile del contribuente.


Testo della sentenza