SOFFITTI E SOLAI
SOMMARIO: a) Soffitti; b) Solai; c) Spese.
a) Soffitti
Nell'ipotesi in cui, a causa del suo deterioramento e per
ragioni d'ordine tecnico, il soffitto a volta esistente fra due piani
sovrapposti di un edificio in condominio debba essere sostituito da un diverso
tipo di soffitto di minor spessore, il proprietario del piano sottostante, che
da tale sostituzione ha conseguito un ampliamento ed una migliore utilizzazione
dei suoi locali, non è tenuto a versare alcun compenso al proprietario del
piano sovrastante, sempre che non venga menomato il suo godimento sul soffitto
comune o danneggiata la sua proprietà esclusiva. Ben vero, anzitutto, il
vantaggio realizzato dal proprietario del piano inferiore non costituisce un arricchimento
indebito, essendo l'effetto di un'opera eseguita nell'interesse comune di
ambedue i condomini. Inoltre è da escludere che la cennata sostituzione abbia
comportato la lesione del diritto di comproprietà sul soffitto spettante al
proprietario del piano superiore. Di vero, ai sensi dell'art. 1125 c.c., il
diritto di comunione dei proprietari di piani sovrapposti ha per oggetto il
soffitto, la volta, ed il solaio intermedi, considerati in se stessi, e non già
lo spazio pieno e vuoto da essi occupato; onde tale diritto resta inalterato
nel suo oggetto, nonostante la sostituzione, imposta dall'interesse comune, di
un tipo di soffitto meno voluminoso a quello preesistente.
* Cass. civ., sez. II, 8 giugno 1966, n. 1512.
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra
il chiesto ed il pronunciato qualora relativamente ad una domanda di condanna
all'esecuzione dei lavori di ripristino del soffitto di un appartamento sito
all'ultimo piano dell'edificio in condominio fondata sulla lesione del diritto
di proprietà configurata in concreto da pregiudizi cagionati al soffitti
dall'umidità, il giudice a seguito degli accertamenti compiuti dal consulente
tecnico, alle precisazioni ed alle istanze formulate dalle parti in corso di
causa, pronunzi la condanna all'esecuzione dei lavori necessari per eliminare
l'umidità determinata non dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio
di copertura, ma dalla condensa connessa al difettoso isolamento termico del
solaio.
* Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 1999, n. 14088, Venuta c.
Cond. Carone.
In mancanza di titolo, la natura del diritto su di un
manufatto dipende dalla struttura o destinazione all'uso o al servizio dei
piani o delle porzioni di piano del fabbricato condominiale; pertanto se un
cortile dà aria e luce a questo ed ha la funzione di consentirne l'accesso,
ancorché costituisca copertura di un sottostante locale costruito fuori della
proiezione verticale dei piani sopraelevati, ha natura condominiale e perciò
l'assemblea dei condomini, con la partecipazione del proprietario del locale in
proporzione ai corrispondenti millesimi, è legittimata a deliberare i lavori di
manutenzione necessari per la conservazione del piano di calpestio, fungente
altresì da soffitto del predetto locale, mentre la ripartizione delle
conseguenti spese va effettuata secondo l'omologo criterio stabilito per la
terrazza a livello dall'art. 1126 c.c., sì che il proprietario di questo deve
contribuire per due terzi e i condomini per un terzo.
* Cass. civ., sez. II, 10 novembre 1998, n. 11283, Cond. V.
Cilea 57 Napoli c. Autostar Snc.
La facoltà di apertura e mantenimento di luci in un solaio
frapposto tra due unità immobiliari l'una soprastante l'altra e comprese in uno
stabile condominiale resta subordinata, a mente dell'art. 903 comma secondo
c.c. (norma dettata in tema di muro divisorio ed applicabile nella specie
attesa l'analogia tra le funzioni del muro stesso e del solaio) al consenso di
tutti i comproprietari, con la conseguenza che il diritto a mantenere le luci
stesse può essere aliunde acquisito soltanto iure servitutis.
* Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 2000, n. 738, Santoro c.
Aricò.
b) Solai
Negli edifici in condominio, a differenze del solaio
divisorio tra due piani dell'edificio, in proprietà comune ai due rispettivi
proprietari, il solaio del piano terreno sottostante al relativo pavimento,
costruito a livello della superficie di campagna, in quanto parte integrante
del solo piano terreno, appartiene in proprietà esclusiva al proprietario del
piano, alla stessa stregua del pavimento. Ne consegue che in caso di vizio
costruttivo del solaio, rivelatosi inidoneo a svolgere autonomamente la
funzione di sostenere l'unità immobiliare, la responsabilità per i danni che ne
siano derivati alle singole proprietà individuali deve ascriversi al
proprietario del piano, con esclusione di ogni responsabilità del condominio.
* Cass. civ., sez. II, 26 marzo 1993, n. 3642, Signorile c.
Cond. di via Matteotti n. 6 di Bari e Mincuzzi.
Qualora il proprietario di un appartamento, nel ripristinare
il solaio divisorio con l'immobile sottostante, lo posizioni più in basso, una
lesione del diritto altrui, nell'ambito del rapporto di vicinato, non può
essere esclusa alla stregua dell'opportunità di detta scelta per una migliore
conservazione del fabbricato, e quindi invocando la funzione sociale della
proprietà privata, tenuto conto che tale funzione ne può giustificare un
sacrificio per esigenze della collettività, non per interessi di natura
individuale.
* Cass. civ., sez. II, 11 aprile 1987, n. 3615, Iannaccio c.
Iannaccio.
Dal solaio che divide due unità abitative, l'una all'altra
sovrapposta, formando una struttura comune che i proprietari delle due unità
possono modificare solo alla condizione che non venga alterata la destinazione
della cosa e che non sia impedito all'altro di farne parimenti uso secondo il
suo diritto, deve essere distinta la copertura (o pavimento) del solaio, che
appartiene esclusivamente al proprietario dell'abitazione sovrastante e che può
essere, quindi, da questo liberamente rimossa o sostituita secondo la sua
utilità e convenienza.
* Cass. civ., sez. II, 22 agosto 1984, n. 7464, Iorio c.
Pavone.
Il solaio che divide due unità abitative l'una all'altra
sovrastante, ed appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi, salva prova
contraria, di proprietà comune, costituendo l'inscindibile struttura divisoria
tra le due strutture immobiliari, con utilità ed uso eguale ed inseparabile per
le medesime, sì che la manutenzione e ricostruzione di tutte le sue parti - e,
quindi, anche delle travi che ne costituiscono la struttura portante, e non
siano meramente decorative del soffitto dell'appartamento sottostante - compete
in parti eguali ai due proprietari.
* Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13606, Bettino c.
Cambiaso.
Qualora il solaio fra due appartamenti venga abbassato, con
una riduzione della consistenza materiale dell'appartamento sottostante, in
occasione di opere di consolidamento che il proprietario dell'appartamento
sovrastante abbia effettuato per realizzare una nuova costruzione a sbalzo,
deve riconoscersi al proprietario di detto immobile sottostante la possibilità
di ottenere la riduzione in pristino, mediante abbattimento della nuova opera,
vertendosi in tema di fatto lesivo del diritto dominicale, non riconducibile
nella previsione dell'art. 884 cod. civ. (sulla facoltà del comproprietario del
muro comune di appoggiarvi costruzioni ed immettervi travi).
* Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 1985, n. 36, Staunovo c.
Staunovo.
Il solaio che divide due unità abitative, l'una all'altra
sovrapposta, costituisce una struttura comune ai proprietari di dette unità, i
quali, pertanto, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., possono apportarvi
modifiche, alla condizione che non venga alterata la destinazione della cosa
comune e che non sia impedito all'altro soggetto di farne parimenti uso,
secondo il suo diritto.
* Cass. civ., sez. II, 9 marzo 1987, n. 2440, Malandrini c.
Bergamaschi.
La presunzione assoluta di comunione (ex art. 1125 cod.
civ.) del solaio divisorio di due piani di edificio condominiale tra i
proprietari dei medesimi vale pure per la piattaforma o soletta del balcone
dell'appartamento del piano superiore, la quale, avendo gli stessi caratteri,
per struttura e funzione (separazione in senso orizzontale, sostegno,
copertura), del solaio, di cui costituisce prolungamento, è attratta nel regime
giuridico dello stesso. Consegue che per tale piattaforma o soletta si
configura un compossesso degli indicati proprietari, esercitato dal
proprietario del piano superiore anche e soprattutto in termini di calpestio ed
estrinsecantesi per l'altro proprietario, oltre che nella fruizione del
commodum proveniente dalla copertura, nell'acquisizione di ogni ulteriore
attingibile utilità, cui non ostino ragioni di statica e di estetica, sicché
quest'ultimo può ancorare a detta soletta le strutture di chiusura necessarie
per la realizzazione di una veranda ed altresì utilizzarne la faccia inferiore
(prolungamento del proprio soffitto) per installarvi apparecchi di
illuminazione, per farvi vegetare piante rampicanti, ecc..
* Cass. civ., sez. II, 14 luglio 1983, n. 4821, Falcone c.
Caldaresi.
La sostituzione del solaio esistente fra due piani
sovrapposti di un edificio deve realizzarsi, trattandosi di bene in
comproprietà, senza menomazioni del godimento di entrambi i proprietari sulla
cosa o sulla proprietà esclusiva di ciascuno di essi, senza che rilevi il
vantaggio che ne sia derivato alle proprietà. Il diritto in questione ha
infatti per oggetto ai sensi dell'art. 1125 c.c. il solaio in se stesso
considerato e non anche lo spazio pieno o vuoto che esso occupa e rimane
inalterato nel suo oggetto, nonostante la sostituzione di un solaio meno voluminoso
di quello preesistente.
* Cass.. civ., sez. II, 23 marzo 1995, n. 3386, Bruno c.
Garnero.
La manutenzione e la riparazione del solaio di copertura di
un locale interrato costituendone parte integrante compete unicamente, salvo
diversa pattuizione, al suo proprietario, anche se l'area sovrastante
appartenente ad altro soggetto riceva da tale copertura un qualche vantaggio o
utilità.
* Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 1999, n. 1477, Condominio
via Carlo Poma c. Condominio Garage di via Andreoli - via Baiamonti ed altri.
In tema di condominio di edifici l'innalzamento del solaio
concordato fra i proprietari dei piani interessati non può valere a trasformare
in proprietà esclusiva del titolare del locale sottostante la zona di proprietà
comune corrispondente al solaio preesistente in difetto di un atto scritto di
trasferimento della proprietà a norma dell'art. 1350, n. 1, c.c., onde la
permanenza nella stessa zona di proprietà comune della tubatura fognaria che in
precedenza vi si trovava, sia pure incorporata nel solaio, non può essere
qualificata nuova servitù, per la cui costituzione sia necessaria la forma
scritta a norma dell'art. 1350, n. 4, c.c..
* Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 1993, n. 143, Di Marocco c.
Tagliaferri.
Il condomino del piano sottostante che agisce nei confronti
del condomino del piano di sopra per il risarcimento dei danni al suo solaio
deve dimostrare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., che essi dipendono da fatti
imputabili a quest'ultimo, altrimenti dovendosi ripartire in parti uguali le
spese per la riparazione di esso, ai sensi dell'art. 1125 c.c., per la
presunzione assoluta di comunione tra loro del solaio, da cui deriva altresì
l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. diretta a tutelare i terzi danneggiati
dalle cose che altri hanno in custodia, non i comunisti tra loro.
* Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1999, n. 6398, Pepe c.
Carotenuto.
La facoltà di apertura e mantenimento di luci in un solaio
frapposto tra due unità immobiliari l'una soprastante l'altra e comprese in uno
stabile condominiale resta subordinata, a mente dell'art. 903 comma secondo
c.c. (norma dettata in tema di muro divisorio ed applicabile nella specie
attesa l'analogia tra le funzioni del muro stesso e del solaio) al consenso di
tutti i comproprietari, con la conseguenza che il diritto a mantenere le luci
stesse può essere aliunde acquisito soltanto iure servitutis.
* Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 2000, n. 738, Santoro c.
Aricò, in Arch. loc. e cond. 2000, 747.1].
Nell'ipotesi in cui, a causa del suo deterioramento e per
ragioni d'ordine tecnico, il solaio esistente fra due piani sovrapposti di un
edificio sia sostituito da un diverso tipo di solaio di minor spessore, il
proprietario del piano sottostante, che ne ha conseguito un ampliamento per
maggior altezza ed una migliore utilizzazione dei suoi locali, non è tenuto a
versare alcun compenso al proprietario del piano sovrastante, sempre che non
venga menomato il suo godimento sul solaio comune o danneggiata la sua
proprietà esclusiva (nella specie con il mantenimento del pavimento del piano
superiore allo stesso precedente livello). Infatti, il vantaggio conseguito dal
proprietario del piano inferiore non costituisce arricchimento indebito,
essendo l'effetto di un'opera eseguita nell'interesse comune, mentre tale
sostituzione non comporta lesione del diritto di comproprietà spettante al
proprietario del piano superiore, che ha per oggetto il solaio considerato in
sé stesso e non già lo spazio pieno o vuoto da esso occupato.
* Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1982, n. 929, Schivo c.
Bogliolo.
Il solaio esistente fra i piani sovrapposti di un edificio è
oggetto di comunione fra i rispettivi proprietari per la parte strutturale che,
incorporata ai muri perimetrali, assolve alla duplice funzione di sostegno del
piano superiore e di copertura di quello inferiore, mentre gli spazi pieni o
vuoti che accedano al soffitto od al pavimento, e non siano essenziali
all'indicata struttura (nella specie, conglomerato cementizio per sottofondo di
pavimentazione e protezione termica), rimangono esclusi dalla comunione e sono
utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario nell'esercizio del suo
pieno ed esclusivo diritto dominicale (nella specie, per la collocazione di
tubi di raccordo di servizi).
* Cass., sez. II, 7 giugno 1978, n. 2868.
Il solaio che divide due piani di un edificio va considerato
comune ai proprietari di tali piani, in quanto svolge allo stesso tempo la
duplice funzione di sostegno del piano superiore e di copertura del piano
inferiore, costituendo un corpo unico formato da elementi strutturali fusi,
stabilmente fra loro e incorporati in altre strutture comuni, cioè nei muri
maestri. Ciò esclude che tra il soffitto del piano inferiore e il pavimento del
piano superiore possano esistere altre opere le quali non facciano parte del
solaio e delle quali occorra quindi accertare di volta in volta la destinazione,
al fine di stabilire a chi appartengano. (Nella specie la Suprema Corte ha
enunciato la massima che precede per escludere che potesse ritenersi bene in
proprietà comune una intercapedine costruita per creare un locale
dell'appartamento sottostante e nascondere un tubo di scarico passante sotto il
pavimento dell'appartamento sovrastante).
* Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 1976, n. 3715.
La presunzione di comunione dei solai divisori tra i piani è
fondata non sulla loro necessità di limite delle rispettive proprietà ma sulla
loro necessità (nei confronti delle distinte proprietà) per il sostegno
dell'appartamento sovrastante e per la copertura di quello sottostante.
* Cass., sez. II, 3 febbraio 1975.
Con riguardo ai danni derivanti dal crollo di un solaio
divisorio fra due appartamenti, l'applicabilità degli artt. 2051 e 2053 cod.
civ., con conseguente presunzione di corresponsabilità sia del proprietario
dell'immobile sovrastante sia di quello dell'immobile sottostante, non
introduce deroghe ai principi generali in tema di nesso di causalità e di
concorso di cause, sicché la responsabilità dell'uno deve essere esclusa quando
egli fornisca la prova che il danno sia stato determinato, con autonoma
efficienza causale, dal fatto imputabile all'altro (nella specie, il
proprietario dell'appartamento sovrastante, essendo il solaio caduto per
infiltrazioni di acqua provenienti dagli scarichi del suo immobile).
* Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1985, n. 2234, Cardillo c.
Anglesio.
In tema di pertinenze, è ben possibile limitare
contrattualmente la destinazione e l'uso di un bene, assegnato in modo durevole
a servizio o ornamento di un'altra cosa, purché rimanga salva la funzione e la
natura pertinenziale del bene. (Nella specie è stata confermata la sentenza di
merito che, in applicazione del divieto di modifica di destinazione imposto dal
regolamento condominiale contrattuale, aveva dichiarato il condomino obbligato
al rispetto della destinazione originaria a deposito del solaio, pur se
pertinenza dell'appartamento di sua esclusiva proprietà, adibito ad
abitazione).
* Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2000, n. 9234, Dagnoni c.
Condominio via Pitteri 111, Milano, in Arch. loc. e cond. 2000, 707.
Il solaio che separa il piano sottostante da quello
sovrastante di un edificio appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi,
salvo prova del contrario, di proprietà comune dei proprietari dei due piani
costituendo l'inscindibile struttura divisoria tra le due proprietà con utilità
ed uso uguale e inseparabile per le medesime e correlativa inutilità per gli
altri condomini. Ne consegue che il confine tra le due proprietà esclusive
sovrapposte è costituito non dalla linea mediana del solaio ma dall'intera
struttura di cui esso consta. Pertanto la sostituzione del solaio non può essere
effettuata in modo da restringere o limitare i beni immobili sovrapposti di
proprietà esclusiva ove non sia indispensabile o manchi il consenso di entrambi
i detti proprietari, derivandone, anche nel caso di sussistenza di esigenze
tecniche, il diritto del risarcimento del danno che uno di essi abbia a subire
per il conseguente restringimento della cubatura dell'appartamento di proprietà
esclusiva.
* Cass. civ., 23 marzo 1991, n. 3178.
Il solaio divisorio tra un piano e quello sottostante di un
edificio è da ritenere di proprietà comune fra i proprietari dei due piani.
Tale presunzione, di carattere assoluto, vale tuttavia per le strutture che
hanno una funzione di sostegno e di copertura, contribuendo a costituire il
solaio; non pure per quelle parti come le coperture applicate al di sotto del
soffitto che adempiono a funzioni meramente estetiche e indipendenti dalle
dette strutture, dovendosi esse ritenere appartenenti esclusivamente al proprietario
del piano sottostante.
* Cass. civ., 20 luglio 1967, n. 1868.
La soletta divisoria che separa e divide il piano
sovrastante da quello sottostante, piani appartenenti a diversi proprietari,
deve considerarsi di proprietà comune tra i proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastante, costituendo l'inscindibile struttura divisoria tra le
due proprietà, con utilità ed uso uguale ed inseparabile per le medesime.
Quando il soffitto è formato, oltre che dalla soletta, da travi che sporgono
nella parte sottostante, queste devono anch'esse considerarsi di proprietà
comune, se fanno parte integrante della soletta e del soffitto ed hanno la
medesima funzione degli stessi, di costruire inscindibilmente le strutture
divisorie dei due appartamenti: si può parlare di proprietà esclusiva delle
travi da parte del proprietario del piano sottostante, solo se esse
costituiscono un'infrastruttura non necessariamente connessa alla struttura
principale divisoria e quindi esclusivamente una mera decorazione del soffitto,
utile solo per il piano sottostante.
* Cass. civ., 28 maggio 1963, n. 1406.
Non è nella possibilità dell'assemblea condominiale chiudere
l'accesso ai solai, lasciando la chiave presso la portineria unicamente ‹‹per i
casi di emergenza››.
* Trib. civ. Milano, 6 luglio 1992, in L'Ammin. 1993, 10,12.
c) Spese
L'art. 1125 cod. civ., secondo il quale, negli edifici
condominiali, le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani
l'uno all'altro sovrastanti, costituisce norma derogabile dall'autonomia
privata, sicché i condomini interessati ben possono addivenire ad un accordo
sul loro rispettivo diritto e determinare convenzionalmente, oltre ai lavori da
eseguire, chi debba sostenerne la spesa. Conseguentemente, solo in caso di mancanza
di tale accordo trova applicazione il criterio ripartitivo ex art. 1125 cod.
civ., restando d'altro canto, il diritto di rimborso del condomino, che abbia
provveduto a tali opere, subordinato, oltre alla richiesta in tal senso, anche
alla duplice condizione della necessità della spesa e della sua urgenza, cioè
dell'indifferibilità, secondo il criterio del buon padre di famiglia, per evitare
un possibile nocumento.
* Cass. civ., sez. II, 14 luglio 1981, n. 4601, Gravina c.
Trillo.
In tema di condominio di edifici, la ripartizione delle
spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
secondo i criteri dell'art. 1125 c.c., riguarda le ipotesi in cui la necessità
delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando
il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio
generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha
cagionati.
* Cass. civ., sez. II, 12 aprile 1999, n. 3568, Musillo c.
Musillo.
Le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei solai,
inerenti ad interventi che concernano il corpo di fabbrica interessato nelle
sue strutture comuni, non si ripartiscono in parti uguali fra i proprietari dei
due piani l'uno all'altro sovrastanti.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 13 dicembre 1988, n. 457,
Condominio di via Settembrini 41, Milano c. Barabino, in Arch. loc. e
cond. 1989, 495.
Nel giudizio instaurato per la divisione delle spese di manutenzione o
ricostruzione del solaio divisorio comune ai sensi dell'art. 1125 cod. civ. dal
proprietario del piano sovrastante nei confronti del proprietario di quello
inferiore, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio, ex art.
102 cod. proc. civ., nei riguardi dell'eventuale usufruttuario di alcuno dei
piani stessi, essendo il rapporto dedotto in lite e da regolare con la
pronuncia giudiziale afferente solo alla titolarità del diritto di proprietà
dei piani divisi dal solaio.
* Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 1986, n. 7397, De Morelli
c. Cassa Risp. Cal.
L'art. 1125 c.c., nel disporre che restano a carico del
proprietario del piano superiore la copertura del pavimento (mattonelle e
impiantito) ed a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la
tinta e la decorazione del soffitto, ha inteso comprendere nella nozione di
volte, solai e soffitti tutto il complesso di opere stabilmente unite che
servono a dividere orizzontalmente le due proprietà.
* Cass. civ., sez. II, 23 aprile 1969, n. 1319.