MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CONTROVERSIE LATO SENSU LOCATIZIE


 

TRIBUNALE DI MODENA
Sez. II, decreto 5 maggio 2011
Est. Masoni

 Domanda di rilascio di un immobile occupato senza titolo – Controversia che trae origine da un rapporto lato sensu locativo – Mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione – Conseguenze.   

Nel caso la domanda di rilascio di un immobile occupato senza titolo tragga origine da un rapporto lato sensu locativo, il giudice – rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, imposto, per tale tipo di rapporto, dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 – deve, in sede di fissazione d’udienza, assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e contestualmente rinviare la discussione ad una data successiva ai quattro mesi previsti per l’espletamento della procedura conciliativa (1).

(1) Non risultano editi precedenti che abbiano affrontato l’esatta fattispecie.

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 - Il giudice

rilevato che l’istante con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 6 aprile u.s. ha chiesto di ordinare al resistente il rilascio dell’immobile occupato senza titolo dal resistente, con condanna al versamento della conseguente indennità di occupazione dal 31 dicembre 2010;

che la domanda trae evidentemente titolo da rapporto lato sensu locativo che deve scontare la preventiva ed obbligatoria procedura di mediazione, in materia prevista dall’art. 5, 1° comma, del d.lg. n. 28 del 2010;

che l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio non oltre la prima udienza;

che l’unico effetto processuale derivante dal mancato esperimento della mediazione consiste nell’assegnazione alle parti del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione,

P.Q.M. assegna alle parti termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione, rimettendo le parti avanti a sé per discussione all’udienza del 26 gennaio 2012 (Omissis).