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TRIBUNALE
DI MODENA
Sez. II, decreto 5 maggio 2011
Est. Masoni
Domanda di
rilascio di un immobile occupato senza titolo – Controversia che trae origine
da un rapporto lato sensu locativo – Mancato previo esperimento del
tentativo obbligatorio di mediazione – Conseguenze.
Nel caso la
domanda di rilascio di un immobile occupato senza titolo tragga origine da un
rapporto
lato sensu
locativo, il giudice – rilevato il mancato esperimento del procedimento di
mediazione, imposto, per tale tipo di rapporto, dall’art. 5, comma 1, d.lgs.
n. 28 del 4 marzo 2010 – deve, in sede di fissazione d’udienza, assegnare alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione e contestualmente rinviare la discussione ad una data successiva ai
quattro mesi previsti per l’espletamento della procedura conciliativa (1).
(1)
Non risultano editi precedenti che abbiano affrontato l’esatta fattispecie.
****
- Il
giudice
rilevato che l’istante con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
depositato in data 6 aprile u.s. ha chiesto di ordinare al resistente il
rilascio dell’immobile occupato senza titolo dal resistente, con condanna al
versamento della conseguente indennità di occupazione dal 31 dicembre 2010;
che la
domanda trae evidentemente titolo da rapporto lato sensu locativo che
deve scontare la preventiva ed obbligatoria procedura di mediazione, in
materia prevista dall’art. 5, 1° comma, del d.lg. n. 28 del 2010;
che
l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio non oltre la prima udienza;
che
l’unico effetto processuale derivante dal mancato esperimento della mediazione
consiste nell’assegnazione alle parti del termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione,
P.Q.M.
assegna alle parti termine di quindici giorni per presentare la domanda di
mediazione, rimettendo le parti avanti a sé per discussione all’udienza del 26
gennaio 2012 (Omissis).
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