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TRIBUNALE
DI VARESE
19 giugno 2009
Est. Cosentino
E’ costituzionalmente illegittima una norma regionale che imponga l’obbligo di
allegare al decreto di trasferimento degli immobili l’attestato di
certificazione energetica. (1)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Nel
procedimento di esecuzione immobiliare n. 199/02 + 145/03 r.g.e.,
letta l’istanza presentata in data 28 aprile 2009 dal Notaio delegato alle
operazioni di vendita, avente ad oggetto l’allegazione al decreto di
trasferimento dell’attestato di certificazione energetica
Motivi della
decisione
Con riguardo
alla disciplina legislativa statale vigente in materia, occorre subito
rilevare che l’obbligo di allegazione del certificato di cui all’art. 6 commi
3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia», come modificato e
integrato dal successivo d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, recante
«Disposizioni correttive ed integrative al d. lg. 19 agosto 2005, n.192», è
venuto meno, unitamente alla previsione della sanzione della nullità dei
contratti sprovvisti dell’allegazione ove prevista, a seguito dell’espressa
abrogazione di cui all’art. 35 comma 2-bis d.l. 25 giugno 2008, n. 112,
coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», secondo il quale «sono abrogati i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i
commi 8 e 9 dell’art. 15 d.lgs. 19 agosto 2005, n.192».
Alla luce di tale premessa, occorre esaminare la disciplina attuativa
regionale emanata in materia, in particolare, dalla Regione Lombardia.
Viene in rilievo dunque la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, il cui art. 25
tuttavia, in tema di certificazione energetica, nulla dispone in merito ad
obblighi di allegazione agli atti di trasferimento immobiliare, e l’ulteriore
normativa di secondo grado di cui, da ultimo, alla D.G.R. 22 dicembre 2008, n.
8/8745.
Quest’ultima, all’art. 9.4 stabilisce che «l’obbligo di allegazione si applica
anche ai provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi
nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a
procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con
pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere
dall’1.1.2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali
ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal
presente punto 9».
Viene dunque introdotto un obbligo di allegazione documentale destinato ad
operare nell’ambito di procedure giudiziarie, prevedendo la norma, in
sostanza, l’allegazione della certificazione energetica al decreto di
trasferimento emesso ai sensi dell’art. 586 c.p.c., decreto che, com’è noto,
realizza un trasferimento forzoso e non volontario della proprietà
dell’immobile assoggettato alla procedura.
Tale disposizione si appalesa in contrasto con la norma dell’art. 117 comma 2,
lett. l), Cost., la quale riserva alla legislazione esclusiva dello
Stato la materia della giurisdizione e delle norme processuali (v. ad esempio,
C. cost., sent. n. 25 del 2007, data udienza 9 gennaio 2007).
L’introduzione nel processo esecutivo o fallimentare di speciali obblighi di
allegazione di atti, documenti o dichiarazioni al decreto di trasferimento,
per via di normazione regionale, costituirebbe certamente – come tale –
un’invasione dell’ambito di competenza normativa statale, ponendo le premesse
per il rilievo, pur nell’assenza di espresse sanzioni di nullità, di eventuali
irregolarità discendenti dall’omissione di siffatte allegazioni, irregolarità
in grado di incidere e condizionare l’andamento del processo.
Ulteriori profili di incidenza appaiono poi i costi del processo, essendo
l’acquisizione della certificazione energetica frutto di un’attività costosa
il cui onere graverebbe sulla procedura (e quindi in ultima analisi sui
creditori partecipanti ad essa) e i suoi tempi, essendo necessario a tal fine
anche un dispendio di tempo da valutare attentamente dal punto di vista
dell’esigenza costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111
Cost.).
Sotto altro profilo, la normativa regionale lombarda sopra riportata,
differenziando la disciplina del processo esecutivo o fallimentare rispetto a
quella delle altre regioni, si porrebbe in contrasto con il principio di
uguaglianza (art. 3 Cost.) che, particolarmente in materia giudiziaria e
processuale, deve essere rigorosamente osservato, non essendo consentito
differenziare lo svolgimento e gli incombenti di procedure giudiziarie in
ragione del territorio ove sono svolte.
Tali profili di contrasto della disciplina regionale attuativa riportata con
norme costituzionali, inducono ad interrogarsi sulla corretta modalità del
relativo rilievo da parte del giudice della procedura esecutiva o fallimentare
interessata.
La natura della normativa attuativa in esame è, con ogni evidenza, formalmente
amministrativa.
Essa proviene infatti dall’organo (la Giunta regionale) cui all’art. 121 comma
2 Cost. attribuisce esclusivamente funzioni esecutive e non legislative.
Non avendo pertanto l’atto normativo in questione valore e forza di legge, a
differenza della legge regionale, esso incorre, come atto formalmente
amministrativo, nel regime della disapplicazione di cui all’art. 5 l. 20 marzo
1865, n. 2248, Allegato E, in forza del quale «in questo come in ogni altro
caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi, ed i
regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi».
Va quindi esclusa la necessità di rimettere questione di legittimità
costituzionale dell’atto in parola alla Corte costituzionale, la quale non ha
competenza a valutare atti diversi da quelli aventi forza di legge.
Essendosi riscontrata la contrarietà dell’atto regolamentare in parola alla
legge fondamentale dello Stato, esso deve dunque essere semplicemente
disapplicato, con conseguente sua inefficacia in tutte le procedure
giudiziarie ed esclusione di qualsiasi obbligo di allegazione di
certificazioni relative alla classificazione energetica nelle procedure
esecutive e concorsuali.
Pertanto, la risposta al quesito posto dal notaio delegato, in ordine alla
necessità di allegazione dell’attestato di certificazione energetica, è
negativa.
(1)
La decisione – appieno condivisibile – giunge a proposito per cominciare a
mettere qualche punto fermo nella materia delle certificazioni energetiche,
afflitta – nell’ incuranza generale ed in ispecie della classe politica – da
un livello intollerabile di confusione, non degno di un Paese civile.
Puntuale, in particolare, la precisazione che la Costituzione riserva alla
legislazione esclusiva dello Stato la materia della giurisdizione e delle
norme processuali (considerazione che – non presente nel provvedimento del
Tribunale perché estranea allo specifico problema dallo stesso affrontato –
può essere estesa, per quanto si riferisce agli obblighi di allegazione o di
consegna in una con i contratti di compravendita e di locazione, al fatto che
la Costituzione riserva allo Stato il potere di dettare la normativa in
materia di ordinamento civile). Importante anche l’affermazione che le Regioni
devono esercitare la potestà legislativa loro attribuita, a mezzo di una legge
vera e propria, che deve essere osservata fino a che – a seguito di eccezione
di costituzionalità – non venga cassata dalla Consulta. Così che, se le
Regioni (come ha fatto quella lombarda) pretendano di poter dettare
disposizioni a mezzo di delibere di Giunta, queste possono, in quanto atti
amministrativi, essere disapplicate dai singoli Giudici.
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