INCOSTITUZIONALE L’OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA AL DECRETO DI TRASFERIMENTO


TRIBUNALE DI VARESE
 19 giugno 2009
  Est. Cosentino

E’ costituzionalmente illegittima una norma regionale che imponga l’obbligo di allegare al decreto di trasferimento degli immobili l’attestato di certificazione energetica. (1)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 199/02 + 145/03 r.g.e., letta l’istanza presentata in data 28 aprile 2009 dal Notaio delegato alle operazioni di vendita, avente ad oggetto l’allegazione al decreto di trasferimento dell’attestato di certificazione energetica

 

Motivi della decisione

Con riguardo alla disciplina legislativa statale vigente in materia, occorre subito rilevare che l’obbligo di allegazione del certificato di cui all’art. 6 commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia», come modificato e integrato dal successivo d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, recante «Disposizioni correttive ed integrative al d. lg. 19 agosto 2005, n.192», è venuto meno, unitamente alla previsione della sanzione della nullità dei contratti sprovvisti dell’allegazione ove prevista, a seguito dell’espressa abrogazione di cui all’art. 35 comma 2-bis d.l. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», secondo il quale «sono abrogati i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’art. 15 d.lgs. 19 agosto 2005, n.192».
Alla luce di tale premessa, occorre esaminare la disciplina attuativa regionale emanata in materia, in particolare, dalla Regione Lombardia.
Viene in rilievo dunque la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, il cui art. 25 tuttavia, in tema di certificazione energetica, nulla dispone in merito ad obblighi di allegazione agli atti di trasferimento immobiliare, e l’ulteriore normativa di secondo grado di cui, da ultimo, alla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8745.
Quest’ultima, all’art. 9.4 stabilisce che «l’obbligo di allegazione si applica anche ai provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dall’1.1.2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal presente punto 9».
Viene dunque introdotto un obbligo di allegazione documentale destinato ad operare nell’ambito di procedure giudiziarie, prevedendo la norma, in sostanza, l’allegazione della certificazione energetica al decreto di trasferimento emesso ai sensi dell’art. 586 c.p.c., decreto che, com’è noto, realizza un trasferimento forzoso e non volontario della proprietà dell’immobile assoggettato alla procedura.
Tale disposizione si appalesa in contrasto con la norma dell’art. 117 comma 2, lett. l), Cost., la quale riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della giurisdizione e delle norme processuali (v. ad esempio, C. cost., sent. n. 25 del 2007, data udienza 9 gennaio 2007).
L’introduzione nel processo esecutivo o fallimentare di speciali obblighi di allegazione di atti, documenti o dichiarazioni al decreto di trasferimento, per via di normazione regionale, costituirebbe certamente – come tale – un’invasione dell’ambito di competenza normativa statale, ponendo le premesse per il rilievo, pur nell’assenza di espresse sanzioni di nullità, di eventuali irregolarità discendenti dall’omissione di siffatte allegazioni, irregolarità in grado di incidere e condizionare l’andamento del processo.
Ulteriori profili di incidenza appaiono poi i costi del processo, essendo l’acquisizione della certificazione energetica frutto di un’attività costosa il cui onere graverebbe sulla procedura (e quindi in ultima analisi sui creditori partecipanti ad essa) e i suoi tempi, essendo necessario a tal fine anche un dispendio di tempo da valutare attentamente dal punto di vista dell’esigenza costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Sotto altro profilo, la normativa regionale lombarda sopra riportata, differenziando la disciplina del processo esecutivo o fallimentare rispetto a quella delle altre regioni, si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che, particolarmente in materia giudiziaria e processuale, deve essere rigorosamente osservato, non essendo consentito differenziare lo svolgimento e gli incombenti di procedure giudiziarie in ragione del territorio ove sono svolte.
Tali profili di contrasto della disciplina regionale attuativa riportata con norme costituzionali, inducono ad interrogarsi sulla corretta modalità del relativo rilievo da parte del giudice della procedura esecutiva o fallimentare interessata.
La natura della normativa attuativa in esame è, con ogni evidenza, formalmente amministrativa.
Essa proviene infatti dall’organo (la Giunta regionale) cui all’art. 121 comma 2 Cost. attribuisce esclusivamente funzioni esecutive e non legislative.
Non avendo pertanto l’atto normativo in questione valore e forza di legge, a differenza della legge regionale, esso incorre, come atto formalmente amministrativo, nel regime della disapplicazione di cui all’art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, in forza del quale «in questo come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi, ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi».
Va quindi esclusa la necessità di rimettere questione di legittimità costituzionale dell’atto in parola alla Corte costituzionale, la quale non ha competenza a valutare atti diversi da quelli aventi forza di legge.
Essendosi riscontrata la contrarietà dell’atto regolamentare in parola alla legge fondamentale dello Stato, esso deve dunque essere semplicemente disapplicato, con conseguente sua inefficacia in tutte le procedure giudiziarie ed esclusione di qualsiasi obbligo di allegazione di certificazioni relative alla classificazione energetica nelle procedure esecutive e concorsuali.
Pertanto, la risposta al quesito posto dal notaio delegato, in ordine alla necessità di allegazione dell’attestato di certificazione energetica, è negativa.

(1) La decisione – appieno condivisibile – giunge a proposito per cominciare a mettere qualche punto fermo nella materia delle certificazioni energetiche, afflitta – nell’ incuranza generale ed in ispecie della classe politica – da un livello intollerabile di confusione, non degno di un Paese civile. Puntuale, in particolare, la precisazione che la Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della giurisdizione e delle norme processuali (considerazione che – non presente nel provvedimento del Tribunale perché estranea allo specifico problema dallo stesso affrontato – può essere estesa, per quanto si riferisce agli obblighi di allegazione o di consegna in una con i contratti di compravendita e di locazione, al fatto che la Costituzione riserva allo Stato il potere di dettare la normativa in materia di ordinamento civile). Importante anche l’affermazione che le Regioni devono esercitare la potestà legislativa loro attribuita, a mezzo di una legge vera e propria, che deve essere osservata fino a che – a seguito di eccezione di costituzionalità – non venga cassata dalla Consulta. Così che, se le Regioni (come ha fatto quella lombarda) pretendano di poter dettare disposizioni a mezzo di delibere di Giunta, queste possono, in quanto atti amministrativi, essere disapplicate dai singoli Giudici.