“In tema di limitazioni legali alla proprietà, l’art. 873 c.c., la cui finalità consiste nell’evitare intercapedini dannose, si applica solo all’ipotesi di fabbricati che, sorgendo da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche solo in minima parte, onde la distanza tra gli stessi va misurata in modo lineare e non, come invece previsto in materia di vedute, in modo radiale”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 13197 del 18.5.2025.
25.6.2025
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