Prestazioni Cassa portieri ed Ebinprof

INDENNITA’ PREVISTE DAL C.C.N.L. PORTIERI E PRESTAZIONI DI CASSA PORTIERI E DI EBINPROF

Le prestazioni che vengono fornite dalla CASSA PORTIERI e dall’EBINPROF (Enti bilaterali gestiti pariteticamente dalla CONFEDILIZIA e dalle Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, le Organizzazioni che stipulano da sempre il Contratto collettivo di settore) rappresentano un valido ed importante aiuto sia per i datori di lavoro che per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

 

1) Indennità previste dal C.C.N.L. per dipendenti da proprietari di fabbricati del 12 novembre 2012 firmato da CONFEDILIZIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS che vengono rimborsate al datore di lavoro dalla CASSA PORTIERI

A] Indennità di malattia
Essa è stabilita (con esclusione della giornata di riposo settimanale) in misura proporzionale alla retribuzione media globale lorda giornaliera secondo i seguenti criteri:

a) fino al 20° giorno: una indennità pari al 56% della retribuzione media globale lorda giornaliera con un minimo di € 28,00.

In caso di malattia di durata continuativa non superiore ai 14 giorni l’indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di durata della stessa superiore ai 14 giorni. I primi tre giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni ancorché restino esclusi dalla indennità;

b) dal 21° giorno di malattia, compreso, al 60° giorno di malattia, compreso: un’indennità pari al 68% della retribuzione media globale lorda giornaliera con un minimo di € 31,00;

c) dal 61° giorno di malattia, compreso, in poi: un’indennità pari al 73% della retribuzione media globale lorda giornaliera con un minimo di € 31,00.

Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra sono proporzionalmente ridotte.

Tali indennità vengono corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con il massimo di 180 giorni per anno civile.

La retribuzione media globale lorda giornaliera è definita all’art. 93 C.C.N.L.

Restano escluse le malattie di cui al comma 7 dell’art. 92 di detto C.C.N.L.

B] Indennità di rilascio alloggio in caso di decesso di lavoratore che usufruisca dell’alloggio di servizio

In caso di decesso di lavoratore che usufruisca dell’alloggio di servizio, a coloro che, al momento del decesso, siano con lui conviventi da almeno sei mesi, è consentito il godimento dell’alloggio per quattro mesi successivi al decesso.

A fronte del rilascio dell’alloggio entro il termine tassativo di cui sopra viene corrisposta un’indennità di rilascio dell’alloggio di importo pari a 1.600,00 euro complessivi lordi.

2) Prestazioni della CASSA PORTIERI in relazione alle indennità di cui al precedente punto 1.

A] La CASSA PORTIERI rimborsa le indennità di cui al precedente punto 1) con le modalità ed alle condizioni stabilite nel proprio Regolamento, sempre che il datore di lavoro risulti in regola con il pagamento dei contributi di assistenza contrattuale di cui all’art. 6 C.C.N.L.

B] La CASSA PORTIERI, in caso di malattia rimborserà al datore di lavoro, sempre che lo stesso risulti in regola con il pagamento dei contributi una parte degli oneri contributivi previdenziali (senza indennità connesse) a carico del datore di lavoro e dallo stesso effettivamente versati in relazione all’indennità di malattia corrisposta al lavoratore a partire dalla data di inizio della malattia stessa.

– Tale rimborso sarà:

 pari al 35% degli oneri stessi – in caso di malattia continuativa compresa tra gli 80 e i 120 giorni,  pari al 45% degli oneri stessi – in caso di malattia continuativa superiore i 120 giorni.


3) Prestazioni di assistenza integrativa della CASSA PORTIERI a favore dei lavoratori iscritti ed in regola con il versamento dei contributi di assistenza contrattuale di cui all’art. 6 C.C.N.L.

A] Contributo annuale per familiari portatori di handicap

– Importo del contributo annuale: 1.291,14 euro per coniuge e/o ascendenti di 1° grado
– Importo del contributo annuale: 2.000,00 euro per figli

Sono ammessi al contributo i lavoratori iscritti, in regola con i versamenti del contributo, che abbiano figli, coniuge o parenti di 1° grado a carico portatori di handicap per una percentuale non inferiore al 60%. Per le domande inoltrate successivamente al 30 aprile 2008 tale percentuale è elevata al 70%.

B] Contributo una tantum per nascita

Importo: 1.000,00 euro

Sono ammessi al contributo i lavoratori iscritti, in regola con i versamenti del contributo, ai quali nasca un figlio; in caso di parto gemellare o plurimo il contributo è corrisposto per ogni figlio.

C] Contributo per decesso del lavoratore iscritto in costanza di rapporto di lavoro

Importo: 258,23 euro

Sono ammessi al contributo gli eredi diretti, conviventi con il lavoratore.

D] Contributo per spese mediche (dal biennio 2008/2009) per i lavoratori iscritti

Importo massimo: 400,00 euro in un biennio.

Sono ammessi al contributo i lavoratori iscritti, in regola con i versamenti del contributo, di età superiore ai 40 anni per effettuazione di accertamenti del proprio stato di salute.

Del predetto rimborso biennale di 400,00 € di cui al comma precedente, 100,00 € possono essere rimborsati per l’acquisto di occhiali da vista o lenti da vista a seguito di specifica prescrizione medica rilasciata nell’anno di acquisto. Quest’ultimo rimborso potrà aver luogo una sola volta per ogni quadriennio.

4) Prestazioni che EBINPROF–Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Proprietari di Fabbricati (Art. 8 C.C.N.L.), conferisce regolarmente borse di studio a favore dei figli (o parenti entro il terzo grado, a seconda del bando considerato) a carico di dipendenti da proprietari di fabbricati che, congiuntamente con i datori di lavoro, siano in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale di cui all’art. 6 C.C.N.L.

Maggiori informazioni sul sito WWW.EBINPROF.IT

 

 

Tutte le prestazioni sono condizionate al regolare versamento del contributo di assistenza contrattuale di cui all’art. 6 del C.C.N.L. per dipendenti da proprietari di fabbricati firmato in data 12 novembre 2012 da CONFEDILIZIA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS.

 

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