Con la risposta n. 137 del 20.5.2025 l’Agenzia delle entrate si è occupata del tema delle plusvalenze da cessione di immobile con interventi agevolati da superbonus. Il quesito riguarda un contribuente che ha acquistato un’unità immobiliare – oggetto di demolizione e ricostruzione in zona sismica da parte di impresa di costruzione o ristrutturazione (art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63/2013 ed art. 119, d.l. n. 34/2020) – fruendo del superbonus per acquisto di case antisismiche e che ora intende cederla.
In merito alla plusvalenza di cui all’art. 67, comma 1, lett. b-bis) del Tuir, l’Agenzia richiama i chiarimenti resi con la circolare n. 13/E del 13.6.2024, precisando che la plusvalenza riguarda la “prima cessione” di immobili oggetto degli interventi ammessi al superbonus.
Nell’ipotesi dell’acquisto di case antisismiche – ed è questo l’interessante chiarimento interpretativo – la prima cessione dopo gli interventi di superbonus è quella effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato i lavori e che, a seguito della successiva alienazione dell’immobile, hanno consentito all’acquirente l’applicazione del superbonus. La successiva rivendita del bene non costituisce, quindi, prima cessione e non rientra, pertanto, nel campo di applicazione della norma sulle plusvalenze. In conclusione l’Agenzia ricorda tuttavia che, ove non si applichi la lettera b-bis), il contribuente deve verificare se la cessione ricada nell’ipotesi di cui alla lettera b) del medesimo art. 67 del Tuir, vale a dire di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, escluse le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
da Confedilizia notizie, luglio ’25
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