L’art. 1130-bis cod. civ., rubricato “Rendiconto condominiale”, stabilisce al secondo comma, che l’assemblea possa “nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condòmini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari”. La stessa norma aggiunge che “il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.
In proposito la giurisprudenza, di recente, ha chiarito che “l’assemblea condominiale può certamente deliberare la nomina di una commissione di condòmini con l’incarico di esaminare i preventivi di spesa per l’esecuzione di lavori, ma le decisioni di tale più ristretto consesso condominiale sono vincolanti per tutti i condòmini – anche dissenzienti – solamente in quanto rimesse alla successiva approvazione, con le maggioranze prescritte, dell’assemblea, le cui funzioni non sono delegabili ad un gruppo di condòmini” (cfr. Trib. Roma, sent. n. 13773 del 9.9.2024).
Ciò posto, in questa sede interessa affrontare l’ulteriore questione se le “funzioni consultive e di controllo”, cui fa riferimento la disposizione in argomento, possano essere esercitate in relazione a qualsiasi materia di interesse condominiale o solo con riguardo al rendiconto. Sul punto, c’è da dire che la collocazione della previsione concernente il consiglio di condominio nell’ambito di un articolo che si occupa, sostanzialmente, di rendiconto condominiale fa propendere per la tesi che tali funzioni siano limitate a questa materia. Tuttavia, vi è anche da rilevare che nulla vieta ai regolamenti condominiali (nuovi o vigenti) di contenere norme di differente tenore che attribuiscano al consiglio in questione più ampie funzioni.
Dunque, la libertà di regolare, in relazione alle esigenze di ciascuna realtà condominiale, le funzioni del consiglio di condominio è, in ogni caso, salvaguardata.
da Confedilizia notizie, luglio ’25
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