“La delibera adottata dall’assemblea del supercondominio in assenza della nomina del rappresentante di uno dei condominii che lo compongono è annullabile. Il tema della inderogabilità ex art. 67, terzo comma, disp. att. c.c. della nomina di tale rappresentante trova la sua sanzione (in caso di difetto di nomina assembleare) nel ricorso all’autorità giudiziaria per la nomina. Il difetto di tale procedimento sanzionatorio (…) non può far sì che si trasformi la natura del vizio correlativo della delibera dell’assemblea del supercondominio (convertendo cioè l’annullabilità in nullità). Infatti, l’inosservanza dell’art. 67, terzo comma, disp. att. c.c. si colloca in un momento anteriore rispetto alla deliberazione assembleare e non determina né una mancanza originaria degli elementi costitutivi, né un’impossibilità materiale o giuridica dell’oggetto, né un’illiceità della delibera”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 20052 del 18 luglio 2025
17.9.2025
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