35° Convegno Coordinamento legali Confedilizia
Piacenza, 20 settembre 2025
avv. Carlo Besostri
Lo scioglimento del condominio unico (c.d. condominio complesso) in vari condominii separati non va confuso con lo scioglimento del supercondominio. Quest’ultimo ricorre laddove esistano parti in comune ex art. 1117 c.c. tra unità immobiliari, edifici o condominii, ed uno di essi intenda sciogliere tale vincolo di comunione.
L’intervento – sulla base di queste premesse – prova a rispondere, in una situazione non sempre univoca di dottrina e giurisprudenza, a domande pratiche quali la legittimità della richiesta di divisione di un parco supercondominiale, oppure di rinuncia alla piscina supercondominiale.
Intervista a margine del convegno
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