35° Convegno Coordinamento legali Confedilizia
Piacenza, 20 settembre 2025
avv. Annamaria Terenziani
Il conduttore, tra le altre obbligazioni, è sottoposto ad un obbligo di utilizzo dell’immobile locato per l’uso pattuito. A disciplinare la reazione del locatore di fronte alla violazione del divieto di mutamento di destinazione d’uso, si pone una normativa codicistica ed una speciale che la integra, ovvero l’art. 80 della L. 392/1978 che, rispetto alla disciplina codicistica, mira così tanto a salvaguardare il contratto, che, decorsi tre mesi dalla scoperta della modifica alla destinazione d’uso, senza che il locatore faccia valere la risoluzione del contratto, impone il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile o a quello prevalente (in caso di modifica parziale), come se le volontà delle parti, tacitamente, si incontrassero in un nuovo atto negoziale. La relazione tra i vari aspetti analizza in particolare le differenze tra la disciplina codicistica e quella speciale, il concetto di “uso diverso da quello contrattuale”, il principio di effettività dell’uso, il mutamento di destinazione parziale e dunque il concetto di “uso prevalente”.
Intervista a margine del convegno
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