Su Fiscooggi.it, la rivista on-line dell’Agenzia delle entrate, nella rubrica “La posta di Fiscooggi”, curata da Andrea Santoro, è stato trattato il tema della spettanza delle agevolazioni “prima casa” nel caso in cui un soggetto, già proprietario di 2/6 e nudo proprietario di 4/6 di un’abitazione, appartenendo l’usufrutto su detta quota alla madre, acquisti un’altra abitazione posta nello stesso Comune.
Questa la risposta: “Per poter richiedere le agevolazioni ‘prima casa’ è necessario che l’acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio in cui è situato l’immobile da acquistare. È di ostacolo alla richiesta di agevolazioni ‘prima casa’, dunque, l’essere titolare in via esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti sopra indicati. È invece possibile chiedere le agevolazioni prima casa se l’acquirente è contitolare con soggetti diversi (ad esempio come nel caso in esame) di una abitazione sita nel medesimo Comune ove si trova l’abitazione della quale l’acquirente non abbia la disponibilità esclusiva”.
da Confedilizia notizie, novembre ’25
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