Sulla possibilità di utilizzare la cedolare secca in caso di conduttore esercente attività d’impresa, arte o professione, vi è stata di recente una novità negativa. Con l’ordinanza interlocutoria n. 30016 del 13.11.205, la Corte di Cassazione, non condividendo i ragionamenti di cui alle precedenti pronunce in materia (che avevano ritenuto invece applicabile il regime della cedolare secca anche con il conduttore imprenditore), ha rimesso la decisione della questione alle Sezioni Unite (“ancorché la difformità interpretativa sia interna alla sezione tributaria di questa Corte, considerata la rilevanza giuridica della questione e le diffuse conseguenze che la soluzione scelta produrrebbe sul piano pratico”). Queste le conclusioni della Cassazione: “Per come posta a base dei citati precedenti di questa Corte, desta perplessità nelle ipotesi in esame il richiamo all’indiscutibile principio dell’interpretazione letterale della norma tributaria, perché fondato solo sulla lettura del primo comma della disposizione e con riferimento alla scelta esclusiva del locatore circa il regime fiscale della cedolare secca, rilievo di per sé ineccepibile per dettato normativo, ma che delinea solo l’innesco operativo dell’agevolazione, senza però esaurirne le condizioni, tra le quali – per quanto sopra esposto – va annoverata la circostanza che il contratto di locazione sia da considerarsi tale in senso proprio e non sia concluso, da ambo le parti, nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione. Si dubita, in definitiva, per tutte le ragioni innanzi illustrate, dell’applicazione del predetto regime fiscale nelle ipotesi – ricorrenti nella specie – di contratto ad uso foresteria, come tale avente natura cd. aziendale, concluso dalla contribuente (persona fisica) con la Luiss che esercita l’attività professionale di università degli studi”. Per maggiori informazioni, rivolgersi all’Associazione territoriale della Confedilizia presso cui si è iscritti.
da Confedilizia notizie, dicembre ’25
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