In due recenti pronunce, distanti un solo giorno l’una dall’altra, la Cassazione si sofferma sui poteri di rappresentanza dell’amministratore.
Nella sentenza n. 27526 del 15.10.2025 la Corte precisa che “nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell’amministratore, e tanto più in mancanza di una dichiarazione d’invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli conferire procura ad un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della presunzione di conformità alla volontà dei condòmini e dell’interesse del condominio alla continuità dell’amministrazione”.
Con successiva sentenza n. 27700 del 16.10.2025, i Supremi giudici osservano, invece, come il disposto dell’art. 1131 cod. civ., secondo cui l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, sia da intendersi “nel senso che il potere rappresentativo che spetta all’amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, cioè, sulla estensione del relativo diritto di condominio, affare che rientra nella disponibilità esclusiva dei condòmini”. Per la Corte, in tal modo, “si assicura anche la regolare corrispondenza tra le attribuzioni dispositive dell’amministratore e dell’assemblea e la legittimazione a far valere nel processo le rispettive posizioni dominicali”. Deriva da tanto che nel caso in cui si tratti “di azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condòmini, tale legittimazione può trovare fondamento soltanto nel mandato conferito all’amministratore da ciascuno dei partecipanti alla comunione, e non nel meccanismo deliberativo dell’assemblea condominiale, ad eccezione dell’equivalente ipotesi di una unanime, positiva deliberazione di tutti i condòmini”. In proposito la Cassazione ricorda, infatti, come l’assemblea possa deliberare, con le prescritte maggioranze, solo sulle questioni che riguardino “parti comuni dell’edificio o il condominio nel suo complesso, oppure sulle liti attive e passive che, esorbitando dalle attribuzioni istituzionali dell’amministratore, riguardino pur sempre la tutela dei diritti dei condòmini su tali parti, ma non anche sulle questioni concernenti gli atti di acquisto delle singole proprietà immobiliari”.
da Confedilizia notizie, dicembre ’25
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.





