In ambito condominiale si pone spesso il problema dell’esecuzione di opere nell’interesse comune che recano danno alle parti di proprietà esclusiva. Della questione non ha mancato di occuparsi la giurisprudenza, la quale ha affermato alcuni importanti principii che è bene aver presente.
In particolare, la Cassazione, con la sentenza n. 25292 del 16.12.2015, ha precisato che l’onere necessario alla produzione di un’utilità collettiva nell’interesse di tutti i condòmini deve essere proporzionalmente distribuito e non deve finire per gravare esclusivamente sul singolo condomino, la cui proprietà esclusiva sia stata menomata a seguito e per effetto della realizzazione di opere di utilità comune (quali per esempio – nel caso esaminato dalla Corte con la sentenza in questione – le opere dirette a consolidare l’edificio condominiale).
La Corte ha sottolineato, al riguardo, come in una situazione di coesistenza di due diritti – quello del condominio a eseguire le opere (che, per esempio, siano imposte per il consolidamento delle strutture portanti della proprietà comune), da una parte, e quello del singolo condomino a non vedersi menomato nel godimento del proprio diritto di proprietà esclusiva sull’unità immobiliare posta nell’edificio condominiale, dall’altra – l’obbligo di indennizzare il condomino danneggiato dall’esecuzione dei lavori costituisca una soluzione adottata nell’ordinamento giuridico per contemperare e comporre i due interessi in contrasto, nessuno dei quali appare interamente sacrificabile all’altro.
Dunque, dalla coesistenza di due diritti e dalla necessità di tutelarli entrambi deriva – secondo la Cassazione – che al condomino danneggiato nella sua proprietà esclusiva deve essere accordato un compenso equivalente al sacrificio sopportato, al fine di evitare che il peso del pregiudizio gravi interamente sulla sua sfera giuridica.
da Confedilizia notizie, febbraio ’26
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