In un recente studio (il n. 23/2025/Pc), il Notariato approfondisce il regime circolatorio degli immobili gravati di usi civici, alla luce del sistema normativo vigente e della giurisprudenza, anche costituzionale, in materia.
In particolare, il tema viene affrontato con riferimento alle vendite forzate e la conclusione cui giungono i notai è che “un bene pubblico gravato da uso civico è inalienabile, indivisibile, inusucapibile e con perpetua destinazione agro silvo pastorale”. Diversamente, “un bene privato gravato da uso civico è alienabile ed espropriabile, sebbene circoli recando con sé il vincolo paesaggistico di cui la presenza dell’uso civico è garante” (ciò che “ne limiterà in concreto l’utilizzo e la destinazione”). In tale ultimo caso – viene precisato nello studio – “il bene potrà certamente essere oggetto di esecuzione forzata e l’emergere dell’uso civico non fungerà da motivo interruttivo o ostativo della procedura, ma rileverà piuttosto sotto altri profili”.
Con riguardo alla stima del bene oggetto di esecuzione forzata, i notai, infine, chiariscono che, laddove “l’esistenza dell’uso civico emerga in sede di perizia” e “lo stesso riguardi un bene di proprietà privata, la procedura potrà proseguire e la presenza del vincolo inciderà sulla valutazione del bene e sul prezzo di vendita”; nel caso invece in cui, “in sede di perizia il vincolo, pur esistente, non dovesse emergere, ferma la validità dell’aggiudicazione, la tutela dell’aggiudicatario verrà trovata essenzialmente nei rimedi impugnatori connaturati al processo esecutivo”.
da Confedilizia notizie, marzo ’26
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