“In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l’elenco nominativo dei condòmini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo aliunde della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condòmini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l’elenco di tutti i condòmini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l’indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condòmini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall’art. 1136 cod. civ.”. È quanto ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 1108 del 19.1.2026, in linea con la pregressa giurisprudenza in materia (cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 6552 del 31.3.2015 e, più recentemente, Cass. sent. 40827 del 20.12.2021). Si ricorda che le maggioranze necessarie per assumere validamente le delibere sono riportate nella Tabella delle nuove maggioranze assembleari pubblicata sul sito della Confedilizia (www.confedilizia.it). Tabella, da cui emerge chiaramente che il condominio è un istituto a democrazia perfetta, in cui le deliberazioni adottate dall’assemblea non possono prescindere, per la loro validità, dalla partecipazione di un certo numero di condòmini rappresentativo di un determinato numero di quote, e ciò con riferimento sia ai quorum costitutivi (espressione del numero dei condòmini che devono presenziare alla riunione) sia ai quorum deliberativi (espressione del numero dei presenti che devono concorrere a formare la volontà dell’organo assembleare) previsti dal già citato art. 1136 cod. civ.
Sempre in argomento si tenga presente, poi, che, ai fini dei quorum deliberativi, si considerano condòmini “intervenuti” in assemblea anche i conferenti deleghe e che il condomino proprietario di più unità immobiliari è da conteggiarsi in ragione di un intervenuto (cfr. Cass. sent. n. 6671 del 9.12.1988); con riguardo ai quorum costitutivi, invece, che essi devono sussistere al momento della costituzione delle assemblee (essendo ininfluente che alcuni condòmini si allontanino nel corso delle stesse, fino anche ad abbattere il quorum necessario per il loro inizio: cfr. Cass. sent. n. 89 del 9.1.1967 e, più recentemente, Cass. ord. 4191 del 15.2.2024).
da Confedilizia notizie, marzo ’26
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