È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 25 del 27.2.2026 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”.
Tra le norme di interesse si segnala la previsione che dispone che siano “regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi meteorologici” in questione, aventi ad oggetto gli immobili situati nei territori dei Comuni interessati da tali eventi “in cui l’attività si svolgeva, al fine di utilizzarli per la ripresa dell’attività medesima”.
Si tratta di una disposizione – ottenuta dalla Confedilizia la prima volta in occasione del sisma del 2012 che interessò l’Emilia Romagna (d.l. n.74/2012, come convertito, relatore on. Foti) e successivamente replicata per gli eventi alluvionali del 2023 che colpirono la stessa Regione (d.l. 61/2023, come convertito) – che mira, in particolare, a consentire che le attività economiche (produttive, commerciali ecc.) colpite dai suddetti eventi possano essere riprese con immediatezza attraverso la possibilità – non permessa, in via generale, dalla normativa vigente – di stipulare contratti di locazione di durata commisurata al periodo necessario alla messa in sicurezza degli immobili colpiti e quindi inferiore a quella prevista dalla legge (sei anni più sei o nove anni più nove, a seconda dei casi). Il riferimento al solo codice civile determina inoltre, all’evidenza, la non applicabilità di tutte le altre regole previste dalla l. 392/’78: da quella sull’aggiornamento del canone a quella sull’indennità di avviamento, sino a quella sul diritto di prelazione.
da Confedilizia notizie, aprile ’26
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