
“In tema di prelazione legale, nell’ipotesi di omessa comunicazione dell’intenzione del locatore di alienare l’immobile locato, cd. denuntiatio, prescritta dall’art. 38 della l. n. 392 del 1978, non può riconoscersi al conduttore il diritto al trasferimento del bene, trattandosi di diritto che potrà essere fatto valere soltanto mediante l’esercizio del succedaneo diritto di riscatto una volta che sia avvenuto il trasferimento a terzi in violazione della prelazione”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 2282 del 4 febbraio 2026.
8.4.2026
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