
È da escludersi, “stante il generale principio di libertà delle forme, che l’istanza di accesso alla documentazione come assicurata dall’art. 1129, secondo comma, e 1130-bis, primo comma, cod. civ. richieda una formulazione vincolata, sacramentale, a pena di inammissibilità”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 7823 del 31 marzo 2026.
6.5.2026
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