
“La pattuizione che pone a carico del conduttore le spese che di norma gravano sul locatore, comprese quelle imputabili a vetustà, forza maggiore ed all’uso convenuto, non incorre nella sanzione di nullità sancita dall’art. 79 della legge n. 392 del 1978, poiché tale norma non esclude la validità di qualsiasi accordo vantaggioso per il locatore, ma soltanto di quei patti che preventivamente eludono diritti attribuiti al conduttore da norme inderogabili contenute nella medesima legge”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 9895 del 16 aprile 2026.
13.5.2026
* * *
Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di Confedilizia




