
“Nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condòmini, l’unità condominiale si scinde di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia, deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportarne il peso, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condòmini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 10978 del 24 aprile 2026.
20.5.2026
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