
“Se nel sistema del codice civile «il consenso delle parti legittimamente manifestato» è sufficiente, ai sensi dell’art. 1376 c.c., al trasferimento o alla costituzione di un diritto reale, tanto non avviene nel sistema tavolare, nel quale (…) il consenso delle parti è un requisito sì necessario, ma non sufficiente a produrre l’acquisto del diritto, in quanto tale effetto si raggiunge solo attraverso l’espletamento della relativa pubblicità nel libro fondiario (…). Il che comporta che anche eventuali errori nella intavolazione possono avere rilievo ai fini del mancato perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto reale, a prescindere dalle indicazioni contenute nel titolo”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 14115 del 14 maggio 2026.
17.6.2026
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