
“In tema di condominio, la fossa settica posta nel sottosuolo dell’edificio, nella quale confluiscono i liquami provenienti dagli scarichi dei sovrastanti appartamenti, rientra tra le parti comuni, in forza della presunzione di condominialità di cui all’art. 1117, n. 1, c.c., salvo che il contrario non risulti da un titolo”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 23936 del 23 luglio 2026.
16.9.2026
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