36° Convegno Coordinamento legali Confedilizia
Piacenza, 19 settembre 2026
avv. Annamaria Terenziani

La relazione affronta il rapporto tra contratto preliminare di compravendita e locazioni in corso, individuando la necessità di coordinare l’art. 1599 c.c. con l’art. 2645-bis c.c. La trascrizione del preliminare non elimina i vincoli locatizi preesistenti; quanto alle locazioni sorte dopo la trascrizione ma prima del definitivo, il punto è controverso: l’orientamento sistematicamente preferibile ritiene che l’effetto prenotativo debba prevalere anche sui diritti personali di godimento, ma la tesi opposta si fonda sul dato letterale dell’art. 1599 c.c., che àncora l’opponibilità alla data certa anteriore all’alienazione. Ne discende l’importanza di precise cautele nella redazione del preliminare: rappresentare compiutamente lo stato locativo (estremi, data certa, proroghe); chiarire se il bene debba essere consegnato libero o locato; disciplinare canoni e deposito cauzionale; gestire i ritardi di rilascio; presidiare con penali o clausole risolutive espresse l’eventuale consegna anticipata; regolare gli effetti della prelazione del conduttore ex art. 38 L. 392/1978, valutando se subordinare il contratto alla denuntiatio. La conclusione è che la tutela più efficace si realizza nella corretta costruzione negoziale del preliminare, prima ancora che nel rimedio processuale.
Intervista a margine del convegno
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