
“Per cause relative alle modalità di uso dei servizi di condominio di case devono intendersi quelle concernenti i limiti qualitativi di esercizio di facoltà contenute nel diritto di comunione, nelle quali, cioè, si controverte sul modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà devono essere esercitate, mentre le cause relative alla misura di detti servizi s’identificano con quelle riguardanti una limitazione o riduzione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Da queste cause, attribuite entrambe alla competenza per materia del giudice di pace, vanno tenute distinte, poi, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 23936 del 23 luglio 2026.
21.10.2026
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