
“Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, aventi ad oggetto immobili situati nei territori dei comuni di cui al comma 1 in cui l’attività si svolgeva, al fine di utilizzarli per la ripresa dell’attività medesima”.
Per la terza volta in pochi anni un provvedimento legislativo (in questo caso il decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026, all’esame della Camera dei deputati, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia) prevede la non applicazione delle norme in materia di locazioni di immobili a uso diverso dall’abitativo contenute nella legge n. 392 del 1978, sostituendole con quelle, più snelle, del Codice civile, all’evidente fine di facilitare l’apertura di nuove attività, superando le ingessature di una normativa colma di vincoli e limiti.
In precedenza, la medesima disposizione era stata introdotta nel 2012 (in occasione degli eventi sismici che avevano colpito l’Emilia-Romagna) e nel 2023 (per rispondere agli eventi alluvionali che avevano interessato Emilia-Romagna, Marche e Toscana).
Ma i problemi che la legge 392 crea alle locazioni non abitative erano stati ben individuati anche nel 2014. Così si può leggere nella relazione governativa al decreto-legge n. 133 di quell’anno (significativamente denominato “Sblocca Italia): “La disciplina in vigore risale per la gran parte alla originaria legge sull’equo canone (legge n. 392 del 1978) e, nonostante alcuni interventi di riforma, continua a presentare rilevanti elementi di rigidità che non hanno pari nei principali Paesi europei. L’evoluzione del sistema economico ha inoltre portato a constatare come le originarie esigenze di tutela, che vedevano aprioristicamente nel conduttore il «contraente debole», risultino largamente superate. L’attuale disciplina vincolistica limita la libertà delle parti di regolare liberamente il rapporto, predeterminandolo in molti elementi essenziali (ad esempio vincoli alla durata, ipotesi inderogabili di recesso del conduttore, limitazioni alla possibilità di prevedere liberamente le modalità di revisione del canone, ipotesi inderogabili di prelazione eccetera). Tali rigidità rendono meno appetibili gli investimenti nel mercato italiano rispetto ai mercati esteri e costituiscono un freno allo sviluppo del mercato delle locazioni commerciali e degli immobili ad uso turistico”.
Quel provvedimento, tuttavia, previde la possibilità per le parti di derogare alla legge del 1978 solo per le locazioni di maggiore rilevanza, quelle con canone annuo superiore a 250mila euro, lasciando fuori tutti i rapporti relativi alle situazioni dove vi è più bisogno di libertà contrattuale (piccoli esercizi, negozi di vicinato ecc.).
La domanda, diceva un noto giornalista, sorge spontanea: essendo riconosciuto che la legge del 1978 è dannosa per l’economia, ostacolando l’apertura di nuove attività commerciali, perché non se ne consente la derogabilità in via generale?
Giorgio Spaziani Testa
Presidente Confedilizia
(Italia Oggi, 1° aprile 2026)







