Con l’art. 64, d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla l. 23.7.2021, n. 106, è stata disposta l’esenzione ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali relative agli “acquisti” (e agli altri atti costitutivi di diritti) di prime case di abitazione, non di lusso, stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui. La norma si applica agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022.
È stata chiesta all’Agenzia delle entrate, con apposito interpello, la conferma della possibilità di avvalersi dell’agevolazione in questione, ricorrendone tutti i requisiti, anche in caso di acquisto di immobile all’asta. L’Agenzia, con la risposta n. 808 del 13.12.2021, ha dato parere positivo, richiamando la lettera della norma che parla di “atti traslativi a titolo oneroso”. Già con la circolare n. 12/E del 14.10.2021, le Entrate, sulla base di tale nozione, avevano chiarito che le agevolazioni in esame trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il diritto sull’immobile si acquisisca per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale. E ciò in coerenza con quanto riconosciuto in relazione all’agevolazione “prima casa”, la cui applicazione può essere chiesta “anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale” (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 38/E del 28.5.2021).
Sulla base di tali precedenti, con la risposta ad interpello n. 808, è stato quindi confermato che è possibile rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti anche in un momento successivo al provvedimento di assegnazione, purché comunque ciò avvenga prima della registrazione dell’atto (in passato era stato precisato che, nel caso in cui il contribuente non avesse richiesto le agevolazioni fiscali “prima casa” nella domanda di partecipazione ad un’asta immobiliare, le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti potessero essere rese nelle more della registrazione del decreto di trasferimento).
Va ricordato infine che l’agevolazione si applica agli atti “stipulati” tra il 26.5.2021 ed il 30.6.2022 e pertanto, a parere di Confedilizia, la data del provvedimento di assegnazione dovrebbe ricadere nel periodo suindicato.
da Confedilizia notizie, gennaio ’21
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