Fra le norme riproposte col decreto-legge n. 48, vi è quella che riguarda le occupazioni abusive di immobili. Si legge nel comunicato diffuso dal Governo al termine del Consiglio dei ministri del 4 aprile scorso: “Si introduce una nuova fattispecie di reato finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobili. È prevista la procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, o su immobili pubblici o a destinazione pubblica. Nel caso di occupazione di abitazioni, la pena sarà la reclusione da due a sette anni e si prevede una procedura volta ad accelerare la liberazione dell’immobile occupato qualora lo stesso risulti unica abitazione del denunciante”.
Un nuovo reato, quindi, in questo caso riferito agli immobili “destinati a domicilio altrui”, che si aggiunge a quello, previsto dall’articolo 633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici), col quale sono state sinora perseguite le occupazioni abusive di immobili.
Un intervento utile, ma che sarebbe stato monco se non ci si fosse occupati anche degli aspetti procedurali. Cosa che il decreto-legge fa (così come prima il disegno di legge da cui il provvedimento ha preso le mosse), anche se con un intervento che potrebbe essere migliorato nel corso dell’esame parlamentare.
Tre osservazioni.
La prima. Nessuno si illude che da domani le cose cambieranno, come avviene nelle favole quando appare la bacchetta magica. Chi non è nato ieri sa bene che tra il dire e il fare – tra la norma scritta e la sua attuazione – nel proverbio c’è di mezzo il mare e quando si parla di case ci sono mille fattori e altrettante persone: esigenze di ordine pubblico, questioni sociali, sindaci e assessori in cerca di visibilità, istinti demagogici, burocrazia, inefficienze. Ma se non ci sono neanche le norme, la situazione è certamente peggiore. Dunque, bene la nuova normativa.
La seconda. Se si hanno a cuore i diritti dei proprietari e il rispetto delle leggi, non vi è motivo per limitare il nuovo procedimento di reintegro nel possesso agli immobili “destinati a domicilio altrui” e la nuova procedura accelerata di liberazione degli immobili al caso di “unica abitazione effettiva” della vittima del reato. Fare figli e figliastri non è mai opportuno, tantomeno quando si parla di violazioni così gravi.
La terza. Il decreto sicurezza si occupa delle occupazioni di immobili frutto di violenza o inganno, non di quelle che conseguono al mancato rispetto dei termini dei contratti di locazione. Anche per gli affitti, però, occorre intervenire. Come in troppi purtroppo non comprendono, o fingono di non comprendere, dare agli sfratti tempi certi e rapidi significa sì, in prima battuta, tutelare i diritti dei proprietari, ma allo stesso tempo vuol dire dare loro maggiore fiducia e – di conseguenza – ampliare il mercato della locazione, calmierare i canoni e favorire l’accesso alla casa da parte di chi ha necessità.
Giorgio Spaziani Testa
da Confedilizia notizie, maggio ’25
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