
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8236 del 2.4.2026, in tema di esenzione Imu per l’abitazione principale parzialmente locata, rigettando il ricorso proposto dal Comune, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di IMU, al di fuori delle ipotesi speciali in cui è la legge ad escludere il beneficio dell’esenzione per l’abitazione principale ove l’unità immobiliare sia locata a terzi, la norma generale di cui all’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui dispone che «L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10…..» esentando dal pagamento dell’IMU il possessore dell’immobile adibito ad ‘abitazione principale’ – con tale locuzione intendendosi, dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, ‘l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente’ – va interpretata nel senso che la locazione parziale dell’abitazione non impedisce la fruizione dell’esenzione, qualora il possessore mantenga la propria residenza e dimora abituale nell’immobile”.
21.4.2026
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