Interessante pronuncia della Cassazione in tema di compenso dell’amministratore.
Al riguardo la Corte – con sentenza n. 14428 del 29.5.2025 – si è così espressa: “L’obbligo di «specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta (da svolgersi)», di cui all’art. 1129, quattordicesimo comma, cod. civ., non impedisce alle parti del contratto di amministrazione condominiale di determinare la remunerazione non prestazione per prestazione, ma secondo un sistema globale, e cioè per tutte le attribuzioni stabilite dall’art. 1130 cod. civ. e in relazione alla durata annuale ex lege o all’eguale durata del rinnovo dell’incarico (art. 1129, decimo comma, cod. civ.)”. E ove tale compenso “sia assoggettabile all’Iva (…), l’importo specificato ai sensi dell’art. 1129, quattordicesimo comma, cod. civ. deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta, salvo diverso accertamento della volontà delle parti operato dal giudice di merito (..). Identico accertamento va svolto circa l’inerenza all’importo del compenso specificato nella delibera di nomina dell’amministratore di contributi previdenziali professionali (peraltro dovuti per i redditi direttamente riconducibili all’esercizio della professione) o di ritenuta d’acconto (ove si intenda il compenso erogato a prestatore di lavoro autonomo), senza che la specificazione di tali accessori incida sulla validità della deliberazione agli effetti dell’art. 1129, quattordicesimo comma, cod. civ.”.
Rimanendo in argomento, vale la pena ricordare, peraltro, anche l’importanza di definire in sede assembleare la periodicità con cui l’amministratore possa incassare il proprio compenso.
Infatti, in assenza di una decisione sul punto (oppure di una norma del regolamento che tratti della questione), deve ritenersi – anche sulla base della disciplina sul mandato, alla quale lo stesso art. 1129 cod. civ. rimanda per regolare i rapporti tra condòmini e amministrazione condominiale (e da cui non emerge, salvo naturalmente diverso accordo tra le parti, la possibilità di un pagamento frazionato del compenso concordato) – che l’amministratore non possa percepire quanto convenuto se non alla scadenza (annuale) dell’incarico. Con l’effetto che eventuali incassi in corso di mandato potrebbero essere ritenuti illegittimi e quindi causare all’interessato problemi di vario genere.
Problemi che, necessariamente, si proietterebbero sulla compagine condominiale, la quale verrebbe ad essere coinvolta in complessi quanto delicati contenziosi.
È evidente, pertanto, come la regolamentazione anche di questo aspetto sia di interesse non solo per gli amministratori ma pure per gli stessi condòmini: al momento del conferimento (o rinnovo) dell’incarico o, comunque, appena se ne presenti l’occasione sarà bene, allora, chiarire la questione.
da Confedilizia notizie, ottobre ’25
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