“L’obbligo di «specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta (da svolgersi)», di cui all’art. 1129, quattordicesimo comma, c.c., non impedisce alle parti del contratto di amministrazione condominiale di determinare la remunerazione non prestazione per prestazione, ma secondo un sistema globale, e cioè per tutte le attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. e in relazione alla durata annuale ex lege o all’eguale durata del rinnovo dell’incarico (art. 1129, decimo comma, c.c.)”.
Così la Cassazione civile, con sentenza n. 14428 del 29.5.2025.
23.7.2025
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